Non profit
Se un diritto scaccia laltro
La mobilità e l'assegno ordinario di invalidità sono incompatibili tra loro (di Damiano Bettoni).
di Redazione
Tommaso B. (email)
Comprendiamo il suo disagio e la sua rabbia per le alternative che le hanno proposto, ma purtroppo le informazioni che le hanno dato sono corrette. Per analizzare il suo caso, dobbiamo partire dal concetto di incompatibilità tra le due prestazioni, la mobilità e l?assegno ordinario di invalidità, con la possibilità di optare per uno dei due trattamenti scegliendolo non necessariamente in relazione all?importo delle prestazioni, ma anche in considerazione delle conseguenze che possono derivare in futuro da tale scelta, potendo essa determinare il mancato accredito della contribuzione figurativa. Nel caso in cui decida di optare per l?assegno di invalidità, le viene in soccorso la possibilità di effettuare i versamenti volontari, una possibilità che le è vietata in presenza di qualsiasi altra pensione diretta, ma compatibile, invece, con il godimento dell?assegno di invalidità, essendo questa una prestazione a carattere temporaneo. Questa possibilità , che può avere un notevole costo e tuttavia in parte compensato dal maggiore importo del predetto assegno rispetto a quello della indennità di mobilità e in parte dalla circostanza che la contribuzione volontaria è totalmente deducibile dal reddito. Un suggerimento questo che, se attuato, la metterebbe nelle condizioni, nell?eventuale revoca o non conferma dell?assegno e nella certezza della copertura assicurativa, di perfezionare il diritto alla sua pensione di anzianità. Occorre una attenta valutazione, rivolgendosi al Patronato Acli della sua città, per stabilire se risulta, complessivamente, più opportuno scegliere l?assegno rispetto all?indennità di mobilità, pur, in questa ipotesi, sobbarcandosi la contribuzione volontaria che è pari al 29,57% della retribuzione imponibile dell?anno precedente la domanda di autorizzazione. Da qui deve muoversi perché dobbiamo auspicare che l?assegno le venga revocato per le migliorate condizioni di salute e si trovi alla fine nel diritto alla pensione di anzianità. È anche chiaro che, optando per l?indennità di mobilità, l?assegno di invalidità sospeso verrebbe ripristinato con effetto dalla data dalla quale cessa il diritto al trattamento di mobilità. Una azione legale per una diversa interpretazione della norma non ci appare proponibile, in quanto la legge n. 236/93 è chiara e perentoria : «I trattamenti ordinari e speciali di disoccupazione e l?indennità di mobilità sono incompatibili con i trattamenti pensionistici diretti», poi con legge n. 451/94 corretta con la facoltà della opzione e quindi temperata dal regime della rigida incompatibilità.Damiano Bettoni
Il punto La mobilità e l?assegno ordinario di invalidità sono incompatibili. Nell?optare per l?una o per l?altro occorre valutare le conseguenze: l?assegno di invalidità è l?unico che permetterebbe di effettuare versamenti volontari. Così non si rischia di perdere l?anzianità.Partecipa alla due giorni per i 30 anni di VITA
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