Non profit

Se serve competenza occorre la formazione

Professioni. Quale futuro per l’amministratore di sostegno? non è una professione, ma un incarico affidato a cittadini di buona volontà con decreto del giudice tutelare -di avv. Antonio Licciardello-

di Redazione

La puntualizzazione della lettrice ci consente di esprimere alcune importanti, per quanto brevi, considerazioni in ordine all?amministrazione di sostegno. Come noto, si tratta di un istituto giuridico di protezione delle persone in tutto o in parte non autonome che stenta ancora (a oltre due anni dall?entrata in vigore della legge n. 6/04) ad assumere l?efficacia sua propria, giacché destinato nelle intenzioni a una larga diffusione applicativa e a svolgere un ruolo preminente sulle altre misure tradizionali dell?interdizione e dell?inabilitazione. È indubbio che la persona designata a ricoprire l?ufficio di amministratore di sostegno debba essere animata da ?buona volontà?, ma ciò non basta perché è necessaria una specifica professionalità a motivo delle peculiarità del ruolo e della delicatezza dei compiti (e delle derivanti responsabilità) previsti per legge. Al riguardo la stessa legge si limita a prescrivere il requisito della (generica e astratta) ?idoneità?, valutata in concreto dal giudice tutelare competente. A fronte di numerosi convegni per ?addetti ai lavori? e di alcuni corsi, istituiti sul territorio nazionale da associazioni o enti territoriali, che – pur animati da tanta buona volontà – ?liquidano? (ci consenta il termine…) la questione con uno o al più alcuni incontri a carattere informativo più che ?formativo?, della durata di una decina di ore nel migliore dei casi, l?Istituto Cortivo ha inteso invece riempire con precisi contenuti di professionalità la previsione indefinita di ?idoneità? contenuta nella norma. Per il nostro istituto essere abili professionisti non significa però ancora essere bravi amministratori di sostegno. Stiamo parlando di un percorso formativo che dura due anni, con ben trecento ore di tirocinio presso strutture private e pubbliche accreditate. L?allievo è ammesso al corso già con una valutazione iniziale, che vaglia le motivazioni personali. Non si bada tanto al titolo di studio posseduto, quanto alle capacità relazionali e d?ascolto, che devono diventare mature e consapevoli per il perseguimento delle finalità stesse dell?amministrazione di sostegno, che non è semplice gestione patrimoniale, ma sensibile cura della persona, dei suoi bisogni e delle sue aspirazioni quotidiane. L?interesse alla professionalità non va quindi inteso come finalità rivolta all?esclusivo àmbito lavorativo e occupazionale. L?amministrazione di sostegno è destinata a diventare una vera professione, certo una professione ?speciale?, qualificata anche (ma non solo) da buona volontà: solo così avremo fatto realmente gli interessi di quanto di più prezioso sia da tutelare, la persona. La legge ha creato la figura giuridica dell?amministratore di sostegno, il nostro istituto lo qualifica come professionista ?al servizio della persona?. *Direzione generale Istituto Cortivo spa

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