Sostenibilità

Se la garanzia non viaggia anche online

Post vendita

di Redazione

Il 55% dei siti web europei che vendono prodotti di elettronica non sono in regola con la normativa sulle tutele per i consumatori dopo l’acquisto. Ora la Ue è pronta al giro di viteTelefonino, lettore MP3, navigatore. Anche questi prodotti sono coperti da garanzia? Il dubbio è, purtroppo, frequente. Mentre pochi, infatti, hanno dubbi sulla garanzia del frigorifero o della lavatrice, molti consumatori vengono tratti in inganno, ad esempio, sulla durata delle garanzia del telefonino. E se il bene è acquistato su internet? La garanzia c’è o non c’è? In realtà le risposte a queste domande sono chiare ma ancora oggi, a dieci anni dall’emanazione della direttiva che ha regolato la materia, alcuni venditori, soprattutto quando la vendita è effettuata online, sembrano non comprenderle.
Il problema è sentito anche a livello europeo, tanto che la Commissione ha effettuato un’indagine conoscitiva apposita. Le verifiche sono state condotte sul rispetto delle leggi sulla garanzia post vendita, sulle informazioni fornite ai consumatori e sul rispetto delle leggi sul diritto di recesso. I risultati non sono incoraggianti. «Ci siamo resi conto che più della metà dei dettaglianti che vendono prodotti elettronici online deludono le aspettative dei consumatori. Questo è un problema su scala europea che richiede una soluzione europea».
Così Meglena Kuneva, commissario UE responsabile per i consumatori, ha commentato i risultati dell’indagine – che ha interessato 26 Stati membri nonché la Norvegia e l’Islanda – sulla pubblicità ingannevole e le pratiche sleali riscontrabili sui siti web che vendono prodotti di consumo elettronici. L’indagine ha preso di mira 200 dei principali siti web che vendono apparecchiature elettroniche nonché più di 100 siti web su cui i reclami dei consumatori avevano richiamato l’attenzione.
«I risultati dei controlli effettuati nel maggio di quest’anno indicano che il 55% dei siti web indagati presentava irregolarità in particolare in relazione ai seguenti aspetti: informazioni fuorvianti quanto ai diritti dei consumatori, informazioni fuorvianti sul costo totale del prodotto oppure indicazioni incomplete per contattare il commerciante», si legge nel rapporto. Ai controlli iniziali condotti dalle autorità nazionali farà ora seguito una fase di repressione durante la quale le società verranno contattate dalle autorità nazionali e sollecitate a correggere i loro siti web o a chiarire la loro posizione. Il giro di vite ha interessato 369 siti web che vendono ai consumatori nell’UE sei dei più popolari prodotti elettronici – apparecchi fotografici digitali, telefoni cellulari, lettori di musica personali, lettori dvd, computer e console per videogiochi. In questa prima fase tre Paesi – Islanda, Lettonia e Norvegia – hanno pubblicato i nomi dei siti web interessati dall’indagine.
«Abbiamo preso di mira i siti web che vendono prodotti elettronici poiché», spiega ancora Meglena Kuneva,« come so io stessa dai messaggi elettronici che ricevo e come risulta anche dal gran numero di denunce che arrivano ai centri europei di difesa dei consumatori, si tratta di un ambito problematico effettivo per i consumatori. Nei mesi a venire ci sarà molto da fare per ripulire questo settore, i consumatori europei meritano un trattamento migliore».

I numeri
I risultati dell’indagine a tappeto sono i seguenti. Il 55% dei 369 siti web indagati presentava irregolarità che sono oggetto di ulteriori indagini. Il 13% di questi siti richiederà una cooperazione transfrontaliera tra le autorità nazionali. I problemi più comunemente riscontrati sono: informazioni fuorvianti sui diritti dei consumatori (66% dei siti web irregolari); informazioni fuorvianti sul prezzo totale (45% dei siti web irregolari); informazioni mancanti o incomplete per contattare il commerciante (33% dei siti web problematici).
Sempre dall’Europa, nello specifico dalla Corte di Giustizia, è arrivato anche un chiarimento sull’interpretazione di un passaggio molto delicato della normativa. Cosa accade se il bene difettoso non può essere riparato e deve essere sostituito? Il consumatore, che fino alla scoperta del difetto ha utilizzato il bene, deve indennizzare il venditore per questo utilizzo? Il diritto tedesco prevedeva tale possibilità ma la Corte, con la sentenza del 3 settembre 2009 emessa nel procedimento C 489/07, ha precisato che queste spese non sono dovute.
Le norma a tutela del consumatore, scrive la Corte, devono essere interpretate nel senso che non è possibile per il legislatore dei singoli Stati prevedere la possibilità per il venditore di ottenere «il risarcimento del valore d’uso dei beni di consumo acquistati nell’ambito di un contratto a distanza. Tuttavia», prosegue la sentenza, «è possibile che venga imposto al consumatore il pagamento di un’indennità per l’uso di tale bene nel caso in cui egli abbia fatto uso del detto bene in un modo incompatibile con i principi del diritto civile, quali la buona fede o l’arricchimento senza giusta causa».

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