Non profit

Se il non profit si mette in gara

Contratti e convenzioni, gare pubbliche e trattative private, procedure d’appalti e capitolati: l’ente pubblico nel rapporto col partner privato deve sottostare a norme ben precise. Che occorre conosc

di Redazione

U na parte rilevante delle attività di molte organizzazioni non profit è rappresentata dall?offerta di servizi alla pubblica amministrazione. Da alcune analisi effettuate#, risulta che le entrate del Terzo settore derivano, per circa il 39 per cento del totale, da pagamenti, nella forma di contratti e convenzioni, per lo svolgimento di specifiche attività o a fronte della produzione di determinati beni e/o servizi. Le organizzazioni non profit rappresentano, quindi, una valida alternativa nell?erogazione di servizi, soprattutto, nel campo dell?assistenza, della sanità, della cultura, dell?istruzione. L?attribuzione, però, di poteri sovraordinati agli organi della pubblica amministrazione, unito all?imparzialità che ne deve contraddistinguere l?operato, ha indotto il legislatore a creare un sistema di procedure di scelta del contraente rigidamente formalistico, pur lasciando alla pubblica amministrazione un certo grado di discrezionalità, al fine di perseguire il miglior risultato con la massima economicità (che si sostanzia nella scelta del contraente più idoneo o che più risponda alle esigenze ricercate). La pubblica amministrazione deve quindi scegliere il partner privato attraverso procedure a evidenza pubblica, per garantire la concorrenza, la trasparenza e l?imparzialità. Ai fini di semplificare questa delicata attività è opportuno distinguere tre fasi del processo di affidamento all?esterno di servizi di interesse pubblico: 1. scelta del tipo di gara: l?ente pubblico deve stabilire, in base alle caratteristiche del servizio da erogare, se utilizzare una procedura che assicuri la partecipazione di un ampio numero di fornitori potenziali, se restringere la gara a un numero ristretto di candidati preselezionati, oppure se trattare con un solo fornitore; 2. definizione dei criteri di aggiudicazione; l?ente deve indicare quali sono i criteri in base ai quali effettua la scelta di affidamento del servizio; 3. precisazione dei contenuti del capitolato; è attraverso questo strumento che vengono specificati gli elementi su cui si opera concretamente la selezione tra i potenziali fornitori. Le diverse modalità di gara In relazione al primo punto, la normativa# stabilisce che esistono diverse modalità di gara: la scelta della tipologia di procedura da adottare per l?individuazione della controparte non è neutrale né irrilevante ai fini di consentire al cliente pubblico di governare il processo scegliendo il contraente più idoneo. Procedura aperta. La prima tipologia di gara – procedura aperta nella terminologia utilizzata dalle direttive comunitarie, che corrisponde all?asta pubblica – permette la partecipazione di tutti coloro che comprovino la propria idoneità, possedendo i requisiti indicati nel bando. Il cliente pubblico deve esaminare tutte le offerte ricevute da tutti gli enti interessati. Il vantaggio di questa modalità, che consiste nell?ampio ventaglio di fornitori con cui confrontarsi, la configura come la più idonea per acquisti di minuterie, per gare di prezzo, per materiali commodities e/o di non grande rilevanza strategica per l?acquisitore. Procedura ristretta. Oltre alla procedura aperta è possibile adottare una procedura ristretta, vale a dire un?attività di scelta tra un parco fornitori potenziale ristretto. Le concrete tipologie sono riconducibili alla licitazione privata e all?appalto-concorso: attraverso queste forme è possibile ridurre, in base a criteri oggettivi e predeterminati per iscritto, il numero di concorrenti che possono partecipare alla gara, nell?ambito di tutti i potenziali fornitori. Nella licitazione privata si opera una gara ristretta, cui intervengono solo i concorrenti scelti dall?amministrazione e invitati alla gara medesima. L?appalto-concorso. È invece utilizzato nel caso di esecuzione di opere e forniture in cui prevalga l?elemento artistico o industriale: in sostanza, si chiede ai concorrenti il compito di redigere un progetto esecutivo e di indicare le condizioni alle quali sono disposti a eseguire il lavoro. Caratteristica principale della gara è quella di culminare in un giudizio combinato, sia tecnico sia economico. Nel caso di appalto concorso, la Commissione giudicatrice ha un potere discrezionale di scelta, che non esiste in altre procedure di gara. È opportuno che essa si doti preventivamente di criteri di massima per adottare la soluzione che ritiene più congrua alle sue necessità. Procedura negoziata. Terza modalità, è la procedura negoziata, identificata tradizionalmente come trattativa privata, il cui utilizzo deve essere adeguatamente motivato e suffragato da reali esigenze della pubblica amministrazione. Tale procedura verrà adottata quando si è in presenza di mancanza di offerte in gara; eccezionale urgenza, imprevedibile e comunque non imputabile al committente; servizi aventi particolari caratteristiche tecniche, artistiche o diritti di esclusiva; servizi complementari. Con l?adozione di tale procedura si va a trattare con i singoli fornitori, chiudendo il contratto con quello ritenuto più idoneo; questo rappresenta il sistema che più si avvicina alla pattuizione tra privati, lasciando un ampio spazio alla libera contrattazione. Le deroghe alla gara Deroghe al principio della gara possono essere fatte nell?affidamento a cooperative sociali di inserimento lavorativo (cioè quelle di tipo B) di servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi; infatti, sotto la soglia comunitaria, la pubblica amministrazione può sempre affidare servizi attraverso la trattativa privata. Sopra la soglia, invece, gli enti pubblici possono inserire, tra le condizioni di esecuzione del contratto, l?obbligo di avvalersi di persone svantaggiate, escludendo implicitamente le imprese che non siano in possesso di tali requisiti. Nelle gare di servizi, di solito, non vi è un procedimento prestabilito, ma vi è una maggiore discrezionalità della pubblica amministrazione nella scelta del contraente e nella determinazione delle clausole contrattuali. La natura del servizio La modalità di gara prescelta deriva essenzialmente dalla natura del servizio, intesa in termini di caratteristiche proprie dello stesso: per servizi a elevato contenuto professionale, ad alto impatto sociale, per i quali la scelta del contraente è basata su elementi di carattere fiduciario, sull?intuitus personae, la modalità più idonea risulta essere la trattativa privata o, al limite, l?appalto concorso. Ci si riferisce, principalmente, a servizi quali: gestione di manifestazioni ricreative e culturali, servizi sociali agli anziani, ai disabili, servizi socio-sanitari. Per queste tipologie, è essenziale, infatti, la capacità dell?ente di garantire un adeguato livello qualitativo e quantitativo di servizio all?utenza, soddisfacendo al meglio le esigenze della collettività locale. Come già accennato in precedenza, per servizi, invece, in cui il contenuto sia prevalentemente tecnico, o la cui rilevanza strategica non sia particolarmente critica, la pubblica amministrazione può utilizzare le modalità della procedura aperta che, avendo un maggior numero di alternative possibili, è in grado di garantire migliori condizioni per l?ente pubblico. (1. continua)


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