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Se i soci decidono di cambiare le regole

Norme per cambiare lo statuto delle associazioni

di Mariateresa Marino

Nel numero di “Vita” del 9 gennaio 1998, nell’articolo “Cambi nello statuto ecco come fare” avete confermato, per il quesito rivoltovi, che l’associazione scrivente doveva modificare lo statuto solo presso il notaio. La nostra associazione si è costituita tramite un accordo tra le parti le quali hanno provveduto a sottoscrivere l’atto davanti a un segretario comunale. Adesso la nostra associazione deve modificare lo statuto. Quale sarà la procedura da adottare? è necessaria la presenza del segretario comunale o quanto stabilito dallo statuto(“..La delibera per l’eventuale modifica per lo statuto si intende approvata dall’assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aderenti”)? è importantissimo che io possa ricevere una vostra risposta scritta da portare in assemblea quanto prima. Cilione Domenico, Reggio Calabria Risponde Salvatore Pettinato Nei nostri interventi nel’ambito della rubrica che ospita, sul settimanale “Vita”, le vostre domande cerchiamo di fornire non solo risposte teoriche, bensì esprimiamo consigli e direttive pratiche per facilitare il lavoro delle associazioni che ci scrivono. Fatta questa debita premessa, entro nel merito del quesito rivoltomi dal signor Cilione. E sottolineo che serve il pubblico ufficiale per conferire credibilità a qualsiasi innovazione e modifica dello statuto. Occorre però ribadire che è sempre la maggioranza degli aderenti riuniti in assemblea il primo e indispensabile presupposto per cambiare lo statuto, ossia per decidere se innovarlo e quali cambiamenti apportare. Ma il lavoro di formale rinnovo richiede la presenza del pubblico ufficiale(anche il notaio, adesso). E in più nella funzione di ufficiale rogante e non come mero “autenticatore”. Se un socio impugna lo statuto nuovo, chi e come dimostra al giudice che la novità pervale su uno statuto con pubblica fede? Anche le norme del decreto sulle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (art.1)fanno leva sul vcalore legale dell’atto.


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