Non profit

Se i registri diventano troppi

Albi regionali e anagrafe unica. Ma non c’è integrazione degli elenchi. Le conseguenze

di Carlo Mazzini

Vorrei una precisazione. Faccio parte di una associazione onlus a carattere nazionale, con molte sedi regionali e una sede nazionale, tutte onlus, iscritte negli albi regionali del volontariato delle rispettive regioni. Leggo nel dm n. 388 dell?agosto 2001, all?art.2 «le onlus iscritte all?anagrafe unica…»: ma esiste l?anagrafe unica? Cosa deve fare in questo caso l?associazione con la sua sede nazionale? Daniela Lorenzetti (Anlaids Nazionale) Risponde Carlo Mazzini Il quesito è chiaro, la risposta ha in cauda venenum. Leggiamo dell?esistenza della fantomatica ?Anagrafe unica delle onlus? all?articolo 2 del dm n. 388 del 2001 (che regola le modalità per chiedere i contributi per l?acquisto di beni strumentali e ambulanze da parte di onlus e organizzazioni di volontariato). La sua associazione nazionale è diventata onlus di diritto iscrivendosi al registro regionale delle organizzazioni di volontariato; similmente hanno fatto le associazioni locali. L?iscrizione a tale registro comporterebbe l?automatica schedatura nell?Anagrafe unica la quale difetta, però, proprio nell?implementazione «dei dati relativi alle onlus di diritto …» secondo ammissione dello stesso ministero delle Finanze (Circolare 101, risposta 8.4, del 19 maggio 2000). In poche parole, chi si è iscritto compilando direttamente il modulo apposito (consegnandolo agli uffici locali) figura nell?Anagrafe. Gli altri, che da tempo sono presenti nei registri locali del volontariato, non sono ancora stati inseriti nella suddetta anagrafe, dato che il ministero (si pensa per difficoltà di coordinamento tra ministero ed enti locali) non ha ancora provveduto a farlo. Conseguenze? Nessuna, si direbbe, visto che per stessa ammissione del ministero le norme sulla detraibilità delle erogazioni sono applicabili agli organismi identificabili con l?acronimo onlus, fatta eccezione delle onlus di diritto. Ciò porta alle seguenti (mie personalissime) deduzioni. Quanto il comma 2, art. 11 della 460/97 riferisce, cioè «l?effettuazione delle comunicazioni di cui al comma 1 è condizione necessaria per beneficiare delle agevolazioni previste dal presente decreto», non vale (per ora) per le onlus di diritto. Se Tizio intende donare a una sedicente onlus ?di diritto?, è necessario che egli acceda al registro locale delle organizzazioni di volontariato (per non parlare del registro nazionale delle ong e dei registri prefettizi delle cooperative sociali), oppure si faccia sottoscrivere una dichiarazione da parte del legale rappresentante dell?ente attestante la qualifica di onlus derivante dall?iscrizione ai registri locali, integrata da riferimenti normativi atti a provare che le onlus di diritto hanno il diritto a non essere iscritte all?Anagrafe unica. Ora concordiamo nel fatto che i registri, le anagrafi ecc. sono utili se permettono che enti terzi (Regioni, ministeri) certifichino autonomamente le nostre qualità. Ma se tali registri non sono «implementati» (sic!), ovvero non sono completi, a cosa servono? Perdonatemi, se pongo a voi lettori i seguenti quesiti; è stato da poco pubblicato il decreto n. 471/2001 (ministero del Welfare) che regola l?iscrizione delle associazioni di promozione sociale a carattere nazionale nel Registro omonimo (ex l. 383/00). Le questioni sono: un ente di volontariato registrato (quindi onlus di diritto) può iscriversi anche a tale registro? Se sì, quale legge deve applicare? Sono fatte salve le previsioni di maggior favore per le onlus di diritto? A tali quesiti cercheremo di rispondere prossimamente.


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