Famiglia

Se adotti solo tre mesi post “parto”

La durata del congedo, per la madre adottiva o affidataria, é stabilito dall'art. 26 del dlgs 151/01 (di Paola Franzin).

di Redazione

Tra qualche giorno diventerò una mamma adottiva. Desidererei sapere se è possibile applicare l?art. 11 della legge 53 dell?8 marzo 2000 sulla flessibilità dell?astensione obbligatoria per maternità anche nel mio caso, chiedendo quindi di poter usufruire di 4 mesi di congedo obbligatorio per maternità dall?ingresso del minore in famiglia. Marina M. (email) Nonostante il recente riordino della normativa a tutela della maternità e della paternità (dlgs 151/01), dobbiamo constatare come la protezione riconosciuta ai genitori adottivi o affidatari risulti, ancora oggi, di difficile applicazione. Questo è dovuto al sovrapporsi di numerose disposizioni che hanno progressivamente equiparato, per quanto riguarda i congedi, i genitori naturali a quelli adottivi o affidatari (con delle particolarità nel caso di adozioni internazionali). A un quadro normativo di non immediata comprensione, si associa poi un?interpretazione amministrativa non uniforme che, lasciando scoperte situazioni doverose di tutela, offre ampio spazio all?attività di patronato. Se pur in questo contesto, il quesito non coinvolge punti critici. Innanzitutto, il diritto a esercitare l?opzione per la flessibilità, benché introdotto dall?art. 12 della legge 53/00, è ora regolato dall?art. 20 del dlgs 151/01, con identica disciplina. Nel caso specifico, la durata del congedo, riconoscibile alla madre adottiva o affidataria, è individuata dal successivo art. 26, con riferimento ai tre mesi spettanti alla madre naturale dopo il parto. Per l?ulteriore periodo fruibile grazie alla flessibilità, si tratta di una parte di congedo ante parto non goduto: la madre adottiva, però, non ha diritto ad astenersi dal lavoro per periodi antecedenti l?ingresso del minore nel nucleo familiare e quindi nessun altro periodo può essere aggiunto agli ordinari tre mesi previsti dalla norma. È utile segnalare che, grazie alla sentenza della Corte costituzionale 104 dell?1 aprile 2003, i genitori adottivi o affidatari possono beneficiare dei riposi giornalieri non più solo fino al compimento del primo anno di vita del bambino, ma anche per tutto il primo anno dall?ingresso del minore nel nucleo familiare.

Paola Franzin


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