Formazione

Scuola: le visite in fattoria sono attività didattiche?

Domande e risposte

di Redazione

Primavera, tempo di visite didattiche in fattoria. Anche la scuola primaria in cui insegno sta pensando di far partecipare i bambini a una di queste attività. Rientrano tra le iniziative formative finanziate dalle Regioni?

Le prestazioni educative dell?infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l?aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti e scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni, sono esenti da Iva (art. 10, n. 20, dpr 26 ottobre 1972, n. 633). In particolare, l?Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 53 del 15 marzo 2007 ha fornito chiarimenti proprio sull?applicabilità dell?Iva ai contributi che l?ente pubblico concede alle scuole per le visite alle fattorie didattiche. Per poter applicare l?esenzione però occorre che le prestazioni siano di natura educativa, oppure didattica, e rese da istituti o scuole riconosciute da pubbliche amministrazioni. Il riconoscimento da parte della pubblica amministrazione vale anche se è stato effettuato da un?amministrazione dello Stato diversa da quella scolastica. L?importante è che il riconoscimento riguardi specificamente il corso educativo e didattico che l?ente intende realizzare. Per quanto riguarda le fattorie didattiche (iscritte all?apposito albo), si deve verificare se le attività svolte durante le visite presentino i requisiti indicati al citato art. 10. In caso affermativo, i contributi corrisposti dalla Regione per le attività educative e didattiche offerte alle scuole dalle fattorie didattiche possono beneficiare del regime di esenzione dall?Iva.
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Sono il direttore di una cooperativa sociale di tipo B che prevede a breve di avere qualche problema in merito al mantenimento dell?obbligo del 30% di soggetti svantaggiati come previsto per legge. Esiste un termine temporale entro cui la cooperativa può essere ritenuta regolare pur non avendo al proprio interno la percentuale prevista di lavoratori svantaggiati?

Occorre rifarsi alla normativa regionale, che spesso prevede un periodo in cui è possibile che la percentuale del 30% di soggetti svantaggiati non sia presente nell?organico della coop. Ad esempio in Emilia Romagna e Lazio tale arco temporale è di sei mesi; per l?Umbria è un anno. Qualora la normativa regionale dovesse essere carente, il ministero del Lavoro ha stabilito che un margine temporale ragionevole è un periodo non superiore a dodici mesi. Lo ha richiamato la risposta del 3 marzo 2008 della Direzione generale per l?Attività ispettiva del ministero del Lavoro. Giulio D?Imperio


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