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Scuola: il maestro unico è già legge

Piubblicato ieri in GU il decreto legge, che anticipa le misure su maestro unico e libri di testo a scadenza quinquennale

di Sara De Carli

È stato pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale il decreto legge 1 settembre 2008, n. 137, Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università. Il decreto approvato è però diverso da quello presentto dal ministro Mariastella Gelmini al termine dell’ultimo Consiglio dei Ministri: è infatti già ufficiale il ritorno del maestro unico nella scuola primaria e la durata minima dei libri di testo a cinque anni.

Ecco i punti della legge:
1 – A decorrere dall’inizio dell’anno scolastico 2008/2009 parte l’insegnamento di una nuova materia, «Cittadinanza e Costituzione»;
2 – Nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado, in sede di scrutinio intermedio e finale viene valutato il comportamento di ogni studente  durante  tutto  il periodo di permanenza nella sede scolastica, anche in relazione alla partecipazione alle attivita’ e agli interventi educativi realizzati dalle istituzioni scolastiche anche fuori della propria sede;
3 – A decorrere dall’anno scolastico 2008/2009, la valutazione del comportamento e’ espressa in decimi;
4 – La votazione sul comportamento degli studenti, attribuita collegialmente dal consiglio di classe, concorre alla valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno di corso o all’esame conclusivo del ciclo;
5 – Dall’anno scolastico 2008/2009, nella scuola primaria la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite e’ espressa in
decimi ed illustrata con giudizio analitico sul livello globale di
maturazione raggiunto dall’alunno; mentre nella scuola secondaria di primo grado la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite è espressa in decimi tout court. Sono ammessi alla classe successiva, ovvero all’esame di Stato a conclusione del ciclo, gli studenti che hanno ottenuto un voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline.
6 – nei regolamenti attuativi della Finanziaria si prevede che le istituzioni scolastiche costituiscono classi affidate ad un unico insegnante e funzionanti con orario di ventiquattro ore settimanali. Nei regolamenti si tiene comunque conto delle esigenze, correlate alla domanda delle famiglie, di una piu’ ampia articolazione del tempo-scuola.
7 – i competenti organi scolastici adottano libri di testo in relazione ai quali l’editore si sia
impegnato a mantenere invariato il contenuto nel quinquennio,
8 – L’esame di laurea sostenuto a conclusione dei corsi in scienze della formazione primaria ha valore di esame di Stato e abilita all’insegnamento, rispettivamente, nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria.


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