Formazione
Scuola, ecco come cambia il ddl
La Commissione VII della Camera sabato notte ha licenziato il testo di riforma della scuola, che sarà in Aula già questa settimana. Ci sarà un nuovo concorso, indetto entro ottobre 2015; a valutare i prof migliori sarà un comitato in cui entrano anche studenti e genitori; il 5 per mille alle scuole avrà un fondo ad hoc di 50 milioni e la detraibilità delle spese per le paritarie spetterà anche alle superiori
Nella notte fra sabato e domenica la Commissione Cultura e Istruzione della Camera ha concluso l’esame del Ddl “La Buona Scuola”. L’aula della Camera esaminerà il ddl a partire da giovedì 14 maggio, per passare poi in seconda lettura al Senato. Ecco le novità introdotte oltre alla modifica apportata al meccanismo del 5 per mille alla scuola, che prevede la creazione di un fondo ad hoc di 50 milioni annui a partire dal 2017, di cui l’80% verrà distribuito alla scuole secondo le firme dei contribuenti e il 20% sarà riservato per garantire una perequazione per le scuole con meno firme (vedi articolo correlato). La Commissione ha aggiunto un articolo al ddl (art. 24 bis) che prevede che il provvedimento entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, così da essere operativo già per l’anno scolastico 2015/16.
Per il ministro Stefania Giannini «è stata una maratona molto proficua. […] Il testo ne esce arricchito e integrato con la risoluzione di alcuni nodi tecnici e politici che ci aspettavamo e siamo lieti siano stati sciolti già qui alla Camera. […] La qualità del dibattito al quale anche io ho assistito è stata altissima». Di seguito, nel dettaglio, le principali modifiche che la Commissione ha apportato al testo (qui il testo originale del ddl e qui gli emendamenti approvati in Commissione).
Regioni e formazione professionale
All’Art. 4, “Scuola lavoro e territorio”, si aggiunge il riferimento ai percorsi regionali di IeFP (istruzione e formazione professionale). L’articolo prevede che gli studenti potranno svolgere periodi di formazione in azienda attraverso la stipulazione di contratti di apprendistato; stanziati 100 milioni annui a decorrere dall’anno 2016 per le finalità di questo articolo. Identico resta l’Art. 5, “Innovazione digitale e didattica laboratoriale” (è quello che prevede anche la possibilità – non obbligo – di apertura della scuola al territorio e di utilizzo degli spazi anche al di fuori dell’orario scolastico), con 90 milioni delle risorse già destinate nell’esercizio 2014 più 30 milioni annui dal 2016.
Organico e assegnazione dei docenti
Il Capo III è il capitolo più caldo della legge. Con l’art. 6 nascono gli “ambiti territoriali”, che per il 2015/16 saranno provinciali ma poi verranno disegnati entro il 31 marzo 2016 dagli uffici scolastici regionali, sentite le Regioni e gli Enti Locali e dovranno essere inferiori alla provincia. Entro il 30 giugno 2016 nasceranno anche le reti di scuole, all’interno degli ambiti territoriali, finalizzate alla valorizzazione delle risorse professionali, alla gestione comune di funzioni e di attività amministrative, nonché alla realizzazione di progetti o di iniziative didattiche, educative, sportive, culturali di interesse territoriale. I ruoli del personale docente sono regionali, articolati in ambiti territoriali. Il personale docente già assunto in ruolo a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore della legge conserva la titolarità presso la scuola di appartenenza. Il personale docente in esubero o soprannumerario nell’anno scolastico 2016-2017 è assegnato a domanda a un ambito territoriale. Dall’anno scolastico 2016-2017 la mobilità territoriale e professionale del personale docente opera tra gli ambiti territoriali.
Competenze del dirigente e chiamata diretta degli insegnanti
L'Art. 7, “Competenze del dirigente scolastico” è il contestatissimo articolo, per cui è stato coniata l’etichetta di “preside sceriffo”. Dalle responsabilità del dirigente spariscono ora le scelte didattiche e formative, tornate in capo alla collegialità. Il dirigente quindi è responsabile «della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio nonché della valorizzazione delle risorse umane e del merito dei docenti». Il dirigente ha potere di chiamata fra i docenti iscritti agli albi regionali, ovvero nella stessa platea di sempre: la rivoluzione rispetto a quanto succede oggi è che anziché essere il docente a scegliere la scuola in cui insegnare è il dirigente a chiamare un insegnante presso la sua scuola, proponendogli la sede. Quindi il docente non sceglie, ma è scelto. Il dirigente scolastico può utilizzare il personale docente in classi di concorso diverse da quelle per le quali è abilitato, purché possegga titoli di studio, validi per l’insegnamento della disciplina, percorsi formativi e competenze professionali coerenti con gli insegnamenti da impartire. In caso di inerzia dei dirigenti scolastici nella individuazione dei docenti, l’ufficio scolastico regionale provvede ad assegnarli d’ufficio alle istituzioni scolastiche. Provvede altresì a conferire l’incarico ai docenti non destinatari di alcuna proposta.
Lo staff del dirigente
Il dirigente scolastico può effettuare le sostituzioni dei docenti assenti per la copertura di supplenze temporanee fino a 10 giorni con personale dell’organico dell’autonomia. Lo staff del dirigente passa da tre membri a fino il 10% dell’organico dell’autonomia. Per premiare i dirigenti migliori, in base ai risultati, vengono messi sul piatto ulteriori 46 milioni nell’anno 2016 e 14 milioni di euro per il 2017 (i soldi vengono spostati dall’articolo 24 all’articolo 7 del ddl). Sono stati aggiunti diversi commi che dirimono le sorti delle posizione dei dirigenti ancora con un punto di domande rispetto ai ricorsi legati all’ultimo concorso. Ed eccoci, con un emendamento all’articolo 7 comma 8 alla precisazione di “chi valuta il dirigente che valuta gli insegnanti, dove si precisa che la valutazione dei dirigenti è affidata al Nucleo per la valutazione dei dirigenti scolastici (composto sulla base dell’articolo 25, comma l del decreto legislativo n. 165 del 2001, cioè “presieduto da un dirigente e composto da esperti anche non appartenenti all'amministrazione stessa”), deve essere coerente con l’incarico triennale del DS, con il profilo professionale e connessa alla retribuzione di risultato.
Il Piano straordinario di assunzioni e il nuovo Concorso
Nell’articolo 8 sono stati aggiunti molti dettagli tecnici che riguardano diverse casistiche particolari di insegnanti. Le graduatorie ad esaurimento (GAE) restano anche per la scuola primaria, oltre che per la scuola dell’infanzia. I docenti nella graduatoria di merito del concorso 2012 verranno assunti dal 1° settembre 2016 ma “nel limite dei posti dell’organico dell’autonomia vacanti e disponibili”. Verrà attivato un concorso entro il 1° Ottobre 2015, per titoli ed esami, aperto ai soli abilitati all’insegnamento (art. 12 quinquies). In questo prossimo concorso, fra i titoli valutabili in termini di maggior punteggio, verranno valorizzati: a) il titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito a seguito sia dell'accesso ai percorsi di abilitazione tramite procedure selettive pubbliche per titoli ed esami, sia del conseguimento di specifica laurea magistrale o a ciclo unico; b) il servizio prestato a tempo determinato, per un periodo continuativo non inferiore a centottanta giorni, nelle istituzioni scolastiche ed educative statali di ogni ordine e grado” (secondo Tuttoscuola è il tentativo di premiare il valore del titolo abilitante conseguito tramite Tfa piuttosto che quello conseguito mediante Pas, e ugualmente di premiare il titolo abilitante conseguito mediante la laurea in scienze della formazione primaria piuttosto che mediante il solo vecchio diploma magistrale). Resta identico l’articolo 10, che prevede la formazione continua dei docenti e la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, dell’importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico (per 381,137 milioni annui).
Premiare i docenti migliori
Nell’Art. 11, il contestatissimo capitolo sulla Valorizzazione del merito del personale docente, si va ora a precisare che nella distribuzione dei “premi” agli insegnanti si terrà conto anche dei fattori di complessità delle istituzioni scolastiche e delle aree a maggiore rischio educativo. Viene creato un “Comitato per la valutazione dei docenti”, che resta in carica tre anni scolastici, è presieduto dal dirigente scolastico ed è costituito da due insegnanti e da due rappresentanti dei genitori per la scuola dell’infanzia e il primo ciclo di istruzione; ovvero da un rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori, per il secondo ciclo di istruzione. È il Comitato che individua i criteri per la valorizzazione dei docenti ed esprime il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo.
I trentasei mesi di supplenze
Art. 12, “Limite della durata dei contratti di lavoro a tempo determinato”: era un tipico caso di quanto le buone intenzioni producono mostri. Si prevedeva che i contratti di lavoro a tempo determinato non potessero superare i 36 mesi, anche non continuativi. Molti precari martedì scorso erano in piazza perché erano ormai molto vicini a quei tre anni di insegnamento e rischiavano quindi di ritrovarsi fuori, mentre chi non aveva mai accettato una supplenza era avvantaggiato. La norma resta, ma i 36 mesi si iniziano a contare a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Open data, 5 per mille, school bonus
Resta il Portale unico dei dati della scuola (art. 14), che conterrà i bilanci delle scuole, i dati pubblici afferenti il Sistema nazionale di valutazione, l’Anagrafe dell’edilizia scolastica, i provvedimenti di incarico di docenza, i piani dell’offerta formativa, i dati dell’Osservatorio tecnologico, i materiali e le opere autoprodotte dagli istituti scolastici e rilasciati in formato aperto. L’articolo 15 è quello del 5 per mille, per cui come detto sopra si prevede ora la creazione di un fondo ad hoc di 50 milioni annui a partire dal 2017. I 50 milioni non sono aggiuntivi ma vengono spostati qui dall’articolo 24 (per quanto in Commissione attorno a questo punto si sono sollevati molti dubbi). Invariato l’articolo 16 che istituisce lo School Bonus, ovvero un credito d’imposta per erogazioni liberali in denaro destinate agli investimenti in favore degli istituti del sistema nazionale di istruzione (65% per due anni e poi 50%).
Scuole paritarie, 400 euro anche per le superiori
Con le modifiche all’Art. 17, la detraibilità di 400 euro all’anno ad alunno per le scuole paritarie è estesa anche a chi frequenta le superiori. Contestualmente si prevede l’avvio, da parte del Miur, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di un piano straordinario di verifica della permanenza dei requisiti per il riconoscimento della parità scolastica volta a stanare i diplomifici (senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica).
Edilizia scolastica
Invariati gli articolo 18 e 19 sull’edilizia scolastica, con l’aggiunta della possibilità di stipulare mutui trentennali sulla base dei criteri di economicità e di contenimento della spesa con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato con la Banca europea degli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d’Europa, con la società Cassa depositi e prestiti e con i soggetti autorizzati all’esercizio dell’attività bancaria. Vengono perciò stanziati contributi pluriennali pari a euro 4 milioni annui per la durata dell’ammortamento del mutuo a decorrere dall’anno 2016.
Delega per il percorso di formazione di docenti
L’articolo 21 dà delega al Governo per ridisegnare – qui in particolare le novità apportate in Commissione – il sistema regolare di concorsi nazionali per l’assunzione, con contratto retribuito a tempo determinato di durata triennale di formazione e apprendistato professionale, di docenti nella scuola secondaria statale.
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