Non profit

Scuola e diritto alla trasparenza

Un genitore di una bambina portatrice di handicap chiede chiarimenti sui programmi scolastici

di Tilo Nocera

Sono genitore di una bambina di 12 anni portatrice di handicap (disturbi psicologici riconosciuti dalla 104/92) che ha terminato la scuola elementare. Visto che in questi anni i programmi adottati per mia figlia non mi sono stati mai chiari e che gli insegnanti non hanno dato giusta considerazione ai suoi problemi, ho deciso di chiedere una relazione dettagliata per iscritto dei programmi adottati e dei risultati conseguiti. La direttrice si è limitata a farmi avere le copie dei P.E.I.. Desidero sapere se la mia richiesta specifica deve avere riscontro e le strade da percorre affinché io possa avere una risposta in merito. N.Z. (email) Ai sensi della l. n. 241/90, chi ha interesse a ottenere copia di un atto amministrativo, ha diritto ad averla. Nel caso di specie, non vi è dubbio che i genitori abbiano diritto ad avere tutta la documentazione amministrativa relativa all?integrazione scolastica del proprio figlio. Se i genitori desiderano, inoltre, avere anche una relazione sui risultati del percorso didattico svolto, il loro diritto ha come contenuto anche l?informazione sulla situazione scolastica del figlio, come per tutti i genitori. La scuola non può rifiutare tale informazione, perché ogni utente ha diritto di conoscere i risultati del servizio che viene reso. Nel caso di specie, tali risultati dovranno comunque risultare dai verbali dei consigli di classe e dagli scrutini quadrimestrali, di cui i genitori hanno diritto ad avere copia, per la sola parte riguardante il loro figliolo (l. n. 241/90). Anzi, i genitori devono essere convocati dal dirigente scolastico a partecipare alle riunioni del Gruppo di lavoro sul caso, cosiddetto GLH operativo, di cui all?art 12 comma 5 l.n. 104/92. Trattandosi di un obbligo di legge, i dirigenti scolastici che non hanno provveduto a convocare i genitori per tali riunioni potrebbero essere chiamati a rispondere del reato di omissione di atti di ufficio. In una scuola che, con la Carta dei servizi, il Regolamento dei diritti delle studentesse e degli studenti e l?obbligo del Pof che deve contenere anche i principi e i modi concreti di rapporto con i genitori-utenti, i genitori sono sempre più soggetti attivi titolari del diritto all?informazione che l?amministrazione scolastica deve soddisfare per il rispetto dell?obbligo di trasparenza amministrativa. I genitori, come utenti del servizio scolastico, possono agire da soli; ma anche farsi assistere dalle associazioni dei Consumatori e degli utenti, di cui alla l.n. 281/98 e, nel caso di alunni con handicap, dalle associazioni di promozione sociale di cui fanno parte, secondo quanto stabilito dalla l.n. 383/00, che riprende un principio già sancito dalla l.n. 104/92 nell?art 36 comma 2. L?autonomia scolastica di cui al dpr n. 275/99 non può essere intesa nel senso che il dirigente scolastico può fissare quel che vuole, anche contro i diritti dei genitori, ma anzi esplicita l?obbligo del dirigente stesso di garantire risultati di efficienza ed efficacia del servizio da lui coordinato; di tali efficienza ed efficacia fa parte anche il diritto all?informazione dei genitori sui risultati realizzati dai figlioli, che per quelli con handicap, è espressamente previsto dall?art. 12 comma 6 della l.n. 104/92.


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