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Scuola: che fare se manca il sostegno

Il dirigente scolastico deve nominare la persona più adatta a garantire il diritto allo studio del ragazzo. Per i ciechi è inutile l’insegnante che non conosce il braille

di Tilo Nocera

Mia figlia, riconosciuta cieca assoluta a causa di un tumore bilaterale ai nervi ottici, frequenta la prima elementare in una scuola statale di Torino. Dalla scuola, però, è stata riconosciuta ipovedente anziché cieca assoluta e ciò comporta un sostegno di 12 ore e non di 24. Non si sa quando arriverà l?insegnante di sostegno definitiva e per quanto tempo si fermerà: l?unica certezza è che non sarà in alcun modo specializzata per l?insegnamento ai non vedenti (?). Maria Luisa I. (Torino) Risponde Tillo Nocera Per la nomina di insegnanti per le attività di sostegno, anche in deroga, dopo l?1 settembre è competente il dirigente della singola scuola. Ciò in forza dell?art. 3 del d.l. 255/01, convertito dalla l. 333/01. A seguito di numerosi quesiti, il ministero dell?Istruzione, direzione generale per il personale, ha emanato il 4 ottobre la c.m. n. 146 che, al punto 5 precisa che il dirigente della singola scuola deve attingere i nominativi dalla graduatoria permanente provinciale, se definitiva, o da quella del proprio istituto. Tutto ciò con retribuzione della persona nominata a carico dell?Ufficio provinciale del tesoro. Problema più delicato è quello concernente l?assenza nelle graduatorie di docenti specializzati. In tale caso la normativa precedente prevedeva la facoltà di nomina di aspiranti a supplenze che avessero compiuto il primo anno della specializzazione. In mancanza, è prevista la nomina di personale anche sprovvisto della specializzazione. Nel caso dei non vedenti, la nomina di non specializzati risulta inutile, necessitando di una specifica competenza nel braille. Il dirigente scolastico, anche su suggerimento della famiglia, potrebbe avvalersi della sua qualifica di dirigente di una scuola autonoma per garantire all?alunno la nomina di una persona che non sia inclusa nelle graduatorie e non sia in possesso del titolo di specializzazione. Si tratterebbe di una persona con esperienza braille, comprovata dall?attestazione di un?associazione di non vedenti. Il dirigente scolastico potrebbe stipulare un contratto di prestazione d?opera in forza del nuovo regolamento sulla contabilità delle scuole autonome. Il corrispettivo del contratto di lavoro autonomo graverà sul bilancio del consiglio d?istituto, che potrebbe utilizzare i fondi del ministero (l. 69/00). Ove, però, i fondi assegnati alla singola scuola con la l. 69/00 fossero insufficienti, ritengo che il dirigente scolastico potrebbe avvalersi della c.m. 146/01, tanto più che egli garantirebbe l?effettivo diritto allo studio che non verrebbe garantito con il ricorso alle graduatorie sprovviste di aspiranti specializzati. Conforto a questa mia opinione si trae dalla sentenza n. 245/94 del Consiglio di Stato che ha annullato la nomina di un insegnante specializzato preso dalla graduatoria, imponendo all?amministrazione di fornire altro insegnante idoneo in quel caso specifico a svolgere efficacemente attività di sostegno. Anche per questa soluzione sono disponibili i fondi della l. 69/00 assegnati alle scuole. Sulla base di un accordo tra dirigente scolastico e responsabile comunale delle scuole materne, potrebbe essere distaccato per un anno l?insegnante di sostegno che ha già seguito l?alunno con handicap. Ma è un?ipotesi assai delicata e di non facile soluzione in tempi brevi.


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