Quando un’associazione si scioglie, è obbligatorio comunicare la variazione all’Agenzia delle entrate? Nel caso, esiste un modulo specifico? E quali documenti bisogna allegare?
La procedura di scioglimento di un’associazione è operazione straordinaria non esente da complicazioni e difficoltà. Per sciogliere un’associazione, occorre innanzitutto verificare cosa riportano le norme statutarie. Il caso più comune è il seguente: l’assemblea dei soci, riunita in sessione straordinaria, deve deliberare la messa in liquidazione dell’associazione e la nomina del liquidatore. Tale delibera deve essere registrata all’Agenzia delle entrate. Si comunica poi all’Agenzia delle entrate l’inizio della liquidazione tramite il modello AA5.
Una volta esaurite le operazioni di liquidazione (in sintesi: si pagano tutti i debiti, si riscuotono i crediti e si vendono i beni intestati all’associazione stessa), si comunica all’Agenzia per le onlus la volontà di devolvere l’eventuale avanzo di gestione ad un’altra associazione avente un’attività simile. Una volta che l’Agenzia delle onlus risponde positivamente all’istanza, il liquidatore presenta il conto della liquidazione ai soci corredata dalla proposta di devoluzione dell’eventuale avanzo di gestione. A questo punto si presenta un ulteriore modello AA5 all’Agenzia delle entrate con il quale si comunica la chiusura della liquidazione. Il tutto senza dimenticare di presentare le varie dichiarazioni (se del caso) fiscali, quali modello Unico e modello 770.
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