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Sardegna LR 31/85IPABNorme per il trasferimento e l’utilizzo dei beni e del personale delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza, soppresse ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. 19 giugno 1979, n. 348.

di Redazione

L.R. 17 dicembre 1985, n. 31.
Norme per il trasferimento e l’utilizzo dei beni e
del personale delle istituzioni pubbliche di assistenza
e beneficienza, soppresse ai sensi dell’art. 17 del
D.P.R. 19 giugno 1979, n. 348.

Art. 1.
Le funzioni amministrative già svolte dalle istituzioni pubbliche
di assistenza e beneficienza, con sede legale nella regione, soppresse
ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. 19 giugno 1979, n. 348, nonché il
personale ed i beni appartenenti alle medesime sono trasferiti ai comuni:
a) dalla scadenza del termine entro il quale doveva essere
presentata la domanda di esclusione dalla soppressione, qualora la
domanda medesima non sia stata presentata;
b) dalla data di emanazione del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri con cui viene accertato il difetto delle condizioni
previste per l’inquadramento delle IPAB in una delle categorie
di cui al secondo e quarto comma dell’art. 17 del D.P.R. 19
giugno 1979, n. 348. Dalla data del trasferimento di cui al
comma precedente, i comuni interessati succedono alle IPAB
soppresse in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi.

Art. 2.
Ai fini del trasferimento di cui al precedente art. 1, non appena
ricevuta comunicazione del decreto di soppressione, gli organi di
Amministrazione dell’IPAB provvedono – previa deliberazione –
a redigere:
a) inventario dei beni;
b) elenco del personale dipendente dal quale risultino le rispettive posizioni;
c) rendiconto finanziario contabile relativo all’ultimo anno di attività;
d) elenco riepilogativo di tutti gli atti d’archivio e dei documenti.
I rappresentanti legali delle IPAB provvedono quindi al
passaggio delle consegne ai comuni interessati, in contraddittorio
con i rappresentanti dei medesimi, mediante redazione di un
processo verbale in cui si attesti la veridicità dei documenti
di cui al primo comma. Tali documenti in ogni caso dovranno
essere allegati al processo verbale.
Il comune, ove le disposizioni di cui ai precedenti commi non
vengano eseguite entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, nomina un Commissario per i relativi
adempimenti.

Art. 3.
Per le IPAB che alla data di entrata in vigore della presente
legge non abbiano ricevuto la comunicazione della soppressione,
i 60 giorni di cui al precedente art. 2 decorrono dal ricevimento
della stessa.

Art. 4.
I beni immobili e mobili delle IPAB soppresso sono assegnati
ai comuni secondo i criteri e le procedure seguenti:
a) i beni immobili e mobili destinati a servizi di assistenza
sociale, nonché il numerario ed i titoli di credito, sono assegnati in
proprietà ai comuni dove le istituzioni avevano sede legale;
b) i beni immobili destinati a servizi di assistenza sociale,
ubicati in comuni diversi da quelli in cui l’istituzione aveva
sede legale, possono essere assegnati in proprietà a tali comuni,
previa consultazione degli stessi;
c) gli altri beni immobili sono assegnati in proprietà a comuni,
singoli o associati, compresi nell’ambito della stessa provincia
nella quale l’istituzione soppressa aveva sede legale.
Le assegnazioni di cui al precedente comma vengono effettuate
con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa
consultazione dei comuni interessati ed in base a un programma
volto a realizzare un riequilibrio territoriale delle risorse, approvato
dalla Giunta medesima.
I beni di cui al primo comma conservano l’originaria destinazione a
servizio di assistenza sociale, anche in caso di loro trasformazione
patrimoniale da parte dei comuni, giusto l’art. 16, ultimo comma,
del D.P.R. 19 giugno 1979, n. 348.

Art. 5.
Il personale in servizio presso le IPAB alle date indicate nel primo
comma dell’art. 1 della presente legge è assegnato ai comuni ai quali
sono stati attribuiti i beni destinati all’erogazione dei servizi o allo
svolgimento delle funzioni ai sensi del precedente articolo.
Con decorrenza dalle medesime date i comuni, anche avvalendosi
della disposizione di cui al sesto comma dell’art. 7 della l. 22
dicembre 1984, n. 887, adotteranno le determinazioni di propria
competenza in applicazione delle norme legislative, regolamentari
e contrattuali in vigore; nelle more i comuni continuano ad applicare
al personale di cui al primo comma le norme concernenti lo stato
giuridico e il trattamento economico vigenti presso l’ente di provenienza.
L’assegnazione ai comuni del personale di cui al primo comma
del presente articolo viene fatta con decreto del Presidente della
Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima.

Art. 6.
Gli Organi amministrativi delle IPAB, nelle more del provvedimento
del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’art. 17 del
D.P.R. 19 giugno 1979, n. 348, non possono – pena la nullità
degli atti relativi con le conseguenti responsabilità personali per
eventuali danni – compiere i seguenti atti:
1) assumere nuovo personale, anche nell’ambito dei posti previsti
dalle vigenti piante organiche;
2) assumere temporaneamente personale in sostituzione di dipendenti
collocati in aspettativa o in congedo;
3) procedere ad alienazione e trasformazione di destinazione di beni
immobili o di titoli;
4) costituire diritti reali sugli stessi;
5) stipulare contratti di locazione o di affitto di durata
superiore a quella minima prevista dalla vigente legislazione.
Al fine di garantire i servizi indispensabili alla comunità locale e
sempre che non sia stato possibile provvedere ai sensi del secondo
comma dell’art. 31 della l. 17 luglio 1980, n. 6972, può essere
concessa l’autorizzazione a compiere gli atti di cui al comma
precedente, sentiti i pareri dei comuni interessati che si devono
pronunciare entro il termine perentorio di 60 giorni dalla richiesta.
L’autorizzazione non è richiesta per la sostituzione temporanea
prevista dall’art. 11 della l. 30 dicembre 1971, n. 1204, e per
congedo militare.

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