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Saranno gratuite per i disabili le cure specialistiche all’estero

In uno schema di decreto le regole per il rimborso delle spese sostenute anche dagli accompagnatori.

di Redazione

<b>In via preliminare è stato varato dal Consiglio dei ministri lo schema di decreto del presidente del consiglio ?Atto di indirizzo e coordinamento concernente il rimborso delle spese di soggiorno all?estero per cure in centri di altissima specializzazione delle persone handicappate?. Il provvedimento deve essere inviato all?esame della Conferenza Stato-Regioni. </b>

Le cure all?estero dei portatori di handicap saranno rimborsate. Lo prevede uno schema di decreto che dopo il varo preliminare del Consiglio dei ministri attende ora il vaglio della Conferenza Stato-Regioni. Le spese sostenute per il soggiorno sia dal disabile sia dal suo accompagnatore, in alberghi o strutture collegate con i centri di altissima specializzazione all?estero sono equiparate a tutti gli effetti alla degenza ospedaliera. Nel caso di ricovero ospedaliero le spese sostenute dall?accompagnatore potranno essere riconosciute solo a fronte della dichiarazione, da parte della struttura ospedaliera, che attesti la necessità della presenza dell?accompagnatore stesso durante la degenza. Il concorso alla spesa viene riconosciuto in modo totale nel caso in cui il nucleo familiare in base all?Isee (Indicatore della situazione economica equivalente) sia inferiore a 62 milioni, fino all?80 per cento se inferiore a 100 milioni. Le spese di soggiorno vengono riconosciute all?80 per cento quando il nucleo familiare, secondo l?Isee, supera i 100 milioni. Gli acconti possono essere chiesti nella misura del 90%, che sale al 100% nel caso di soggetti appartenenti a famiglie indigenti, e fino al 70% nel caso in cui l?Isee è inferiore a 100 milioni. L?autorizzazione alle cure all?estero viene data da parte del Centro regionale di riferimento qualora questo ritenga che la prestazione sanitaria richiesta non possa essere effettuata in Italia in una struttura accreditata, pubblica o privata, in caso contrario deve indicare espressamente il luogo di cura adeguato al programma terapeutico nel rispetto dei tempi d?attesa della prestazione. La comunicazione deve essere inviata all?interessato entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta. La mancata emanazione del provvedimento da parte del Centro regionale di riferimento entro i termini, dà luogo alla formazione del ?silenzio-assenso?. Nello schema di decreto presentato sono contenute anche delle norme transitorie che scattano al momento dell?entrata in vigore.


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