Volontariato

Sanzioni a carico dei consiglieri dopo le verifiche della GdF

Abbiamo subito una verifica della GdF dalla quale, a loro dire, sarebbe emersa la carenza di presupposti per qualificarsi onlus.

di Antonio Cuonzo

In merito alla correttezza dell?operato posso solo ipotizzare che le contestazioni mosse a carico dei consiglieri siano riferibili al disposto dell?art. 28 dello stesso dlgs 460/97 il quale prevede che si possano sanzionare, in via amministrativa, i rappresentanti legali e i membri degli organi amministrativi delle onlus, quando si sono avvalsi dei benefici onlus in assenza dei requisiti di cui all?art. 10. Ovvero, abbiano violato le disposizioni statutarie sul divieto di distribuire gli utili o di esercitare attività non consentite; o abbiano omesso di inviare le comunicazioni per l?iscrizione all?Anagrafe onlus. La stessa disposizione prevede la punibilità di chiunque utilizzi indebitamente e inducendo in errore terzi, l?acronimo di onlus. L?ultima sanzione da mettere in evidenza è quella del terzo comma il quale prevede che i rappresentanti legali e i membri degli organi amministrativi delle organizzazioni che hanno indebitamente fruito dei benefici, conseguendo o consentendo a terzi indebiti risparmi d?imposta, sono obbligati in solido con il soggetto passivo o inadempiente delle imposte dovute, delle relative sanzioni e degli interessi maturati. Queste le sanzioni personali presumibilmente a carico dei vostri consiglieri, in relazione alle quali ricordo che affinché sia irrogata la sanzione è necessario verificare che sia stato compiuto lo specifico comportamento sanzionato dalla legge: per sanzionare la violazione del divieto di distribuzione di utili, non basta richiamare la perdita della qualifica di onlus, ma occorre che sia data dimostrazione di tale distribuzione.


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