Non profit

Rivoluzione Cri, da ente pubblico ad associazione

Dal 2014 lo storico ente di soccorso si trasforma in associazione di promozione sociale. Avrà accesso ai fondi privati, ai bandi e al 5 per mille. Ma il decreto che le fa cambiare pelle non scioglie tutti i nodi

di Gabriella Meroni

Croce Rossa addio, nasce una nuova Croce Rossa. La rivoluzione ha un nome (DLgs 178/12 pubblicato pochi giorni fa in Gazzetta Ufficiale) e una funzione: trasformare la Cri in associazione di promozione sociale (ex legge 383/00), quindi dare vita a un nuovo ente che – a differenza di quello attuale – ha natura privata. Potrà quindi, come tutte le altre organizzazioni simili, concorrere al 5 per mille e ricevere i fondi per le associazioni di promozione sociale.

La legge entrerà in vigore il prossimo 3 novembre, tuttavia la storica svolta della Croce Rossa avrà data 1° gennaio 2014, quando la nuova Cri – recita il provvedimento – sarà "l’unica Società nazionale di Croce rossa autorizzata ad operare sul territorio nazionale quale organizzazione di soccorso volontario conforme alle Convenzioni di Ginevra del 1949" e a tutte le altre norme che regolano l'organizzazione, e qui è lo Stato italiano che aggiunge che l'associazione "subentra alla Cri nel riconoscimento da parte del Comitato Internazionale della Croce Rossa e nell’ammissione alla Federazione Internazionale delle Società di Croce rossa e Mezzaluna Rossa, assumendone i relativi obblighi e privilegi".

E qui scatta la prima stranezza di un decreto che contiene divere disposizioni non del tutto chiare. "E' strano che, se la nuova associazione CRI è il soggetto unico autorizzato dal movimento della Croce Rossa internazioanle ad operare in Italialo dica lo Stato italiano, e non il Movimento madre", nota il consulente esperto di non profit Carlo Mazzini, che fa notare inoltre come al comma 3 la legge stabilisca che "la Repubblica Italiana rispetta in ogni tempo l’osservanza da parte dell’Associazione dei principi di cui al comma 2".

"Ma stiamo scherzando?", continua Mazzini. "Questo si chiama mettere un’ipoteca sul futuro. Se domani la Croce Rossa internazionale imponesse alle organizzazioni locali di realizzare attività improprie o illegittime, allo Stato italiano andrebbe bene lo stesso? Cosa significa che lo Stato rispetta in ogni tempo i principi della Croce Rossa? Ci facciamo dettare l’agenda dalla CR internazionale?". Domande legittime, cui probabilmente la stessa Croce Rossa potrebbe rispondere.

Poco chiaro è poi il comma 6 dello stesso articolo 1, che prevede che la nuova Cri possa "concorrere all’erogazione di fondi per attività di volontariato", compresi quelli derivanti dalla donazione del 5 per mille. Niente da dire sul 5 per mille (le associazioni di promozione sociale ne hanno diritto da sempre), ma equiparare una aps a una odv è sbagliato: "Si è detto e ripetuto che i due profili sono inconciliabili", continua Mazzini. "Va bene deroghe, ma non esageriamo; la CRI concorrerà come è giusto ai bandi dedicati alle aps, ma non deve poter accedere a quelli del volontariato".

Scarica il testo completo del Dlgs


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