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Ritenute e crediti: tre domande flash

Costituiscono credito e non costo le ritenute al quattro per cento sulle convenzioni tra cooperative e Comuni

di Salvatore Pettinato

La nostra cooperativa sociale a responsabilità limitata svolge attività industriali in diversi settori per offrire posti di lavoro a persone svantaggiate (Legge 381/91). Collaboriamo con diversi Comuni con i quali, tra l’altro, stipuliamo convenzioni. Un articolo di una convenzione-tipo testualmente recita: «Durante il periodo della borsa lavoro il Comune si impegna a riconoscere al borsista per il tramite della Cooperativa un contributo economico di 500 mila lire mensili, al netto della ritenuta di acconto dovuta per legge sui contributi comunque corrisposti da un Ente Pubblico a Enti o Associazioni che agiscono in regime di impresa, art. 28 D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600. Il contributo comunale erogato alla Cooperativa ammonterà a 520.850 lire mensili al lordo della ritenuta d’acconto. La Cooperativa provvederà a liquidare mensilmente le competenze al borsista, dandone riscontro diretto, firmato dalle parti, all’Ufficio Servizi Sociali». La stessa ritenuta viene operata sui contributi concessi in conto esercizio alla Cooperativa. Vorremmo conoscere il vostro parere sulle seguenti questioni: 1) la ritenuta d’acconto del 4% subita (£. 20.850) costituisce per la Cooperativa un costo oppure, come noi finora abbiamo ritenuto, origina un credito verso l’Erario (che finora abbiamo contabilizzato senza chiederne il rimborso)? 2) Se questa seconda è la risposta corretta, la Cooperativa può recuperare il suo credito mediante compensazione con l’Irap, la sola imposta sul reddito dovuta dalle Cooperative sociali? 3) È corretto il comportamento di quei Comuni che operano la ritenuta, considerato che non tutti si comportano nello stesso modo (alcuni Comuni, fra i quali anche uno di grandi dimensioni, non effettuano la ritenuta del 4% in questione)? Federico Franchi (email) Risponde Salvatore Pettinato In riferimento alle questioni rispondo: 1) È un credito, perché è una ritenuta d’acconto “scomputabile”; 2) La compensazione spetta, nel presupposto che il credito figuri in dichiarazione; 3) La ritenuta è legalmente inevitabile: essa compete su tutti i contributi ad imprese (e la cooperativa lo è senz’altro), tranne che si tratti di contributi in conto impianti.


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