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Risposte a quesiti vari tra cui SPESE PER L’ACQUISTO DI UN’AUTOVETTURA ADATTATA PER UN FIGLIO PORTATOREDI HANDICAP

di Redazione

Circolare Ministero delle Finanze 122/99
Risposte a quesiti vari tra cui
SPESE PER L’ACQUISTO DI UN’AUTOVETTURA ADATTATA PER UN FIGLIO PORTATORE
DI HANDICAP

Alle DIREZIONI REGIONALI DELLE ENTRATE

Agli UFFICI DELLE ENTRATE

Agli UFFICI DISTRETTUALI DELLE IMPOSTE DIRETTE

Ai CENTRI DI SERVIZIO DELLE IMPOSTE DIRETTE E INDIRETTE

Ai DIPARTIMENTI PROVINCIALI DEL TESORO, DEL BILANCIO E

DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA – Direzione Generale per

i Servizi Periferici del Tesoro

All’ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Ai CENTRI AUTORIZZATI DI ASSISTENZA FISCALE PER I

LAVORATORI DIPENDENTI E PENSIONATI

e, p.c.:

Al SEGRETARIATO GENERALE

Al SERVIZIO CONSULTIVO E ISPETTIVO TRIBUTARIO

Al COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

Alle DIREZIONI CENTRALI DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

—————————————————————–

In occasione della videoconferenza del 30 aprile u.s., questo

Ministero ha fornito talune risposte ai quesiti pervenuti, che, per opportuna

conoscenza, sono di seguito riportate.

1.ONERI E SPESE

1.1. Spese mediche

1.1.1. SPESE SANITARIE RELATIVE A RICOVERI PER DEGENZE NON COLLEGATE AD

INTERVENTI CHIRURGICI

D. Le spese sanitarie relative a ricoveri per degenze non collegate ad

interventi chirurgici costituiscono onere detraibile? La differenza di classe

imputabile al numero di letti presenti nella camera che ospita l’ammalato o

alla presenza o meno del bagno in camera e non a servizi extra, quali il letto

aggiunto, il televisore, ecc., puo’ essere indicata tra le spese sanitarie?

R. Si conferma quanto gia’ specificato nelle istruzioni dei modelli di

dichiarazione, e, cioe’ che le spese sanitarie relative alle degenze, siano

esse collegate o meno ad un intervento chirurgico, costituiscono onere che da’

diritto ad una detrazione d’imposta. Si precisa, inoltre, che le differenze di

classe, imputabili, ad esempio, alla presenza o meno del bagno in camera,
possono essere computate nell’ammontare delle spese che da’ diritto alla

detrazione, mentre sono sempre da escludere le spese relative a servizi extra

come, ad esempio, il telefono, il televisore, ecc..

1.1.2. SPESE MEDICHE PARZIALMENTE RIMBORSATE

D. In caso di rimborso parziale delle spese mediche da parte di enti o casse

aventi esclusivamente finalita’ assistenziale a fronte di contributi versati

in conformita’ a contratto, accordo o regolamento aziendale, la quota non

rimborsata puo’ essere calcolata ai fini della detrazione per oneri?

R. Nell’ipotesi prospettata, la quota di spese non rimborsata puo’,

ovviamente, essere considerata ai fini del calcolo della detrazione spettante

per le spese mediche.

1.1.3. UTILIZZO DELL’AUTOCERTIFICAZIONE

D. E’ possibile utilizzare l’autocertificazione per attestare che la ricevuta

che, per motivi di riservatezza, non reca l’intestazione del paziente per il

quale e’ stata acquistata, e’ relativa all’acquisto di farmaci o altre spese

mediche resesi necessarie per lo stesso contribuente o per un suo familiare a

carico?

R. Le spese sanitarie danno diritto alla detrazione d’imposta quando sono

effettivamente sostenute nell’interesse proprio e se il documento di spesa e’

intestato al contribuente cui si riferisce la spesa. La detrazione compete

anche quando le spese sono sostenute nell’interesse dei familiari a carico e

cio’ risulta dalla relativa documentazione. La documentazione occorrente per

fruire della detrazione d’imposta e’ precisata nelle istruzioni per la

compilazione delle dichiarazioni dei redditi, nell’Appendice, alla voce “Spese

sanitarie”, nella quale e’ chiarito che l’autocertificazione puo’ essere

utilizzata per le spese sanitarie relative a medicinali acquistabili senza

prescrizione medica, per le protesi e in altre ipotesi espressamente indicate.

Nel caso prospettato non si ritiene, pertanto, di poter consentire

l’autocertificazione.

1.1.4. SPESE SANITARIE SOSTENUTE DAI FAMILIARI DI UN CONTRIBUENTE DECEDUTO

D. Le spese mediche pagate dopo il decesso dagli eredi del de cuius possono

essere considerate ai fini della deduzione o della detrazione d’imposta

prevista per le spese sanitarie?

R. Sulla base dei principi civilistici gli eredi subentrano in tutti i

rapporti attivi e passivi del de cuius. Pertanto, dopo il decesso gli eredi

sono tenuti a pagare tutti i debiti del deceduto, ivi comprese le eventuali

spese sanitarie. Analogamente, gli stessi subentrano in tutti i crediti

vantati dal deceduto, ivi compresi gli eventuali crediti d’imposta. Al

riguardo, si deve tener conto che se il contribuente non fosse deceduto
avrebbe sostenuto direttamente la spesa e vantato un onere che gli avrebbe

dato diritto ad un credito d’imposta pari alla detrazione spettante. Pertanto,

si ritiene che, nel caso di specie, sussista il diritto alla detrazione da

parte dell’erede che ha sostenuto le spese ovvero dagli eredi relativamente

alla quota di spese effettivamente sostenute.

1.1.5. SPESE PER AFFITTO O ACQUISTO DI ATTREZZATURE SANITARIE

D. Le spese relative all’acquisto o all’affitto di macchine per aerosol o per

la misurazione della pressione sanguigna possono essere incluse tra le spese

sanitarie del rigo E1 del mod 730?

R. Si’, anche le spese relative all’acquisto o all’affitto di attrezzature

sanitarie, come, ad esempio, la macchina per aerosol o per la misurazione

della pressione sanguigna, possono essere comprese tra le spese sanitarie.

1.1.6 TRAPIANTO DI ORGANI

D. Si possono comprendere tra le spese mediche anche le spese sostenute per il

trasporto di organi da trapiantare? Ad esempio, nel caso di un trapianto di

cornea proveniente dagli U.S.A. che ha necessitato del trasporto aereo, puo’

considerarsi detraibile la fattura relativa all’acquisto della suddetta

cornea. Se, invece che al contribuente, la fattura e’ stata intestata

all’oculista che ha effettuato l’intervento?

R. Tutte le spese relative al trapianto di organi, ivi comprese quelle

necessarie a trasferire l’organo da trapiantare sul luogo dell’intervento, si

possono comprendere tra le spese sanitarie; qualora, tuttavia, la fattura sia

intestata all’oculista che ha effettuato l’intervento e non al contribuente,

la relativa spesa non va computata nell’ammontare che da’ diritto alla

detrazione.

1.1.7. SPESE PER L’ACQUISTO DI UN’AUTOVETTURA ADATTATA PER UN FIGLIO PORTATORE

DI HANDICAP

D. Il genitore di un portatore di handicap con ridotte o impedite capacita’

motorie puo’ indicare nel rigo E3 la spesa per l’acquisto di un’autovettura

adattata in funzione delle limitazioni del figlio, se questi e’ a suo carico?

E’ possibile tale detrazione anche se quest’ultimo non e’ in possesso della

patente di guida?

R. Il genitore di un portatore di handicap con ridotte o impedite capacita’

motorie puo’ indicare nello specifico rigo le spese relative all’acquisto di

una autovettura adattata in funzione delle limitazioni del figlio se questi e’

a suo carico. Per fruire della detrazione non e’ necessario il possesso di una

patente di guida ne’ da parte del genitore ne’ da parte del figlio.

1.1.8. SPESE PER VEICOLI ADATTATI PER PORTATORI DI HANDICAP

D. Quest’anno le istruzioni al modello 730 indicano che l’importo massimo per

il quale si puo’, a questo titolo, usufruire della detrazione d’imposta e’

pari a L. 35.000.000 e che la detrazione spetta con riferimento ad un solo

veicolo nell’arco di quattro anni, salvo alcuni casi particolari. Si chiede se

un contribuente che ha acquistato nel 1997 un’autovettura indicando nel rigo

relativo a tale onere un importo pari a lire 40 milioni e che nel 1998 ha

pagato un’altra fattura relativa alle modifiche apportate alla stessa

autovettura possa indicare nel rigo E3 del mod.730/99 quest’ultimo importo o

se, ai fini del limite di 35 milioni introdotto in questa dichiarazione dei

redditi si debba tener conto anche della spesa sostenuta nel 1997.

R. Le modifiche introdotte nell’articolo 13-bis, comma 1, lettera c), del Tuir

relativamente alla detrazione concernente le spese per l’acquisto e le

riparazioni dei veicoli adattati alle menomazioni dei portatori di handicap

con ridotte o impedite capacita’ motorie hanno effetto a partire dal 1 gennaio

1998 e, pertanto, si applicano alle spese sostenute nel 1998. Pertanto, le

spese sostenute nel 1997 per l’acquisto di un veicolo adattato per le ridotte

o impedite capacita’ motorie e per le quali il contribuente nella relativa

dichiarazione abbia fruito della detrazione d’imposta non impediscono allo

stesso di fruire quest’anno della analoga detrazione relativamente ad

eventuali ulteriori spese sostenute e non rilevano nel limite massimo di 35

milioni entro il quale da quest’anno e’ possibile calcolare la detrazione

d’imposta. Va, tuttavia, precisato che le spese sostenute nel 1998,

relativamente alle quali il contribuente fruisce in questa dichiarazione,

anche se inferiori a 35 milioni e se riguardanti soltanto riparazioni del

veicolo, impediscono al contribuente di fruire della detrazione per le spese

eventualmente sostenute nei successivi tre anni, salvo i casi particolari

espressamente previsti dalla norma.

1.1.9 SPESE MEDICHE E DI ASSISTENZA SPECIFICA

D. Il contribuente che ha effettivamente sostenuto le spese mediche e di

assistenza specifica per un proprio familiare portatore di handicap (ad es. il

suocero), puo’ portarsi in deduzione tali somme se la fattura e’ intestata

alla moglie, che non possiede redditi o al familiare stesso?

R. Come precisato anche nelle istruzioni per la compilazione del modello 730,

le spese mediche generiche e quelle di assistenza specifica necessarie nei

casi di grave e permanente invalidita’ o menomazione sono deducibili anche se

sostenute nell’interesse di persone indicate nell’articolo 433 del codice

civile ed anche se non fiscalmente a carico. Pertanto, nel caso prospettato

(spese sostenute per il suocero), e’ ammessa la deduzione.

1.1.10 SPESE MEDICHE SOSTENUTE ALL’ESTERO

D. Si possono ricomprendere tra le spese mediche detraibili quelle sostenute

per il trasferimento e per il soggiorno all’estero del contribuente?

R. Le spese relative al trasferimento e al soggiorno all’estero, sia pure per

motivi di salute non possono essere computate tra quelle che danno diritto

alla detrazione in quanto non sono spese sanitarie.

1.1.11 SUSSIDI TECNICI

D. L’acquisto di telefonini da parte di coniugi sordomuti puo’ essere

considerata una spesa medica per la quale spetta la detrazione?

R. Soltanto se il medico certifica la necessita’ dell’acquisto del sussidio

telematico ai fini dello specifico handicap.

1.2 INTERESSI PASSIVI

1.2.1 INTERESSI PASSIVI RELATIVI AL MUTUO STIPULATO PER L’ACQUISTO

DELL’ABITAZIONE PRINCIPALE INTESTATI AL DECEDUTO

D. Nel caso di decesso di uno dei titolari di un contratto di mutuo, il

coniuge o gli altri eredi, se ne ricorrono le condizioni, possono indicare gli

interessi tra gli oneri detraibili anche se non e’ ancora stato effettuato

l’accollo?

R. Il coniuge superstite puo’ usufruire della detrazione per gli interessi

passivi e oneri accessori relativi al mutuo ipotecario contratto per

l’acquisto dell’abitazione principale di cui e’ contitolare insieme al coniuge

deceduto, a condizione che provveda a regolarizzare l’accollo del mutuo (e

sempreche’ sussistano gli altri requisiti). Cio’ vale anche nel caso di

subentro nel rapporto di mutuo da parte degli eredi, sempreche’ anche in capo

a questi ultimi risultino soddisfatte le condizioni previste dalla norma per

usufruire della predetta detrazione. Peraltro, in questa ipotesi e’ possibile

che legittimamente il reddito dell’unita’ immobiliare sia dichiarato da un

soggetto diverso, ad esempio, dal coniuge superstite, titolare del diritto di

abitazione, e cio’ non impedisce agli eredi di fruire della detrazione.

1.2.2 COOPERATIVE EDILIZIE A PROPRIETA” NON INDIVISA

D. Per data di stipula del mutuo ipotecario si deve intendere quella relativa

al mutuo richiesto dalla cooperativa edilizia a proprieta’ non indivisa per la

costruzione degli alloggi? E per “assunzione dell’obbligo di pagamento del

mutuo” da parte dell’assegnatario si intende la ” stipula” (in quanto accollo

del mutuo) e, pertanto, (in virtu’ anche dell’immissione in possesso dello

alloggio) l’assegnatario puo’ detrarsi gli interessi allo stesso intestati?.

R. Come specificato nelle istruzioni per la compilazione delle dichiarazioni

dei redditi, per le somme pagate alla cooperativa dagli assegnatari di alloggi

cooperativi a titolo di rimborso degli interessi passivi ed oneri accessori

relativi a mutui ipotecari contratti dalla stessa e ancora indivisi, ai fini

della verifica della sussistenza delle condizioni che danno diritto alla

detrazione, va fatto riferimento al momento della delibera di assegnazione

dell’alloggio, con conseguente immissione in possesso, obbligo di dichiarare

il reddito del fabbricato e assunzione dell’obbligo del pagamento del mutuo e

non al momento del formale atto di assegnazione dell’immobile redatto dal

notaio.

1.2.3 MUTUI PER RISTRUTTURAZIONE

D. Sono detraibili gli interessi relativi ad un mutuo contratto per la

ristrutturazione di un immobile se nel contratto non compare che e’ stato

stipulato per intervento di recupero edilizio, ma il contribuente attraverso

fatture e’ in grado di mostrare di aver eseguito tali lavori?

R. L’articolo 3 del D.M. 22 marzo 1997 stabilisce che per fruire della

detrazione per gli interessi passivi ed oneri accessori pagati in dipendenza

di mutui contratti nel 1997 per interventi di recupero edilizio, e’

necessario, tra l’altro, che nel contratto di mutuo risulti che lo stesso e’

stato appositamente stipulato per realizzare gli interventi di recupero di cui

alle lettere a), b), c) e d) dell’articolo 31, primo comma, della L. 5 agosto

1978, n. 457, e pertanto, non e’ possibile riconoscere la detrazione per gli

interessi passivi qualora dal contratto di mutuo non risulti la specifica

destinazione del mutuo.

1.2.4. SPESE FUNEBRI PER DECESSO DI PARENTE

D. E’ ammessa la spesa funebre sostenuta a seguito del decesso della zia?

R. No in quanto la zia non e’ compresa tra i familiari dell’art. 433 del

codice civile.

1.2.5 CORSI POST UNIVERSITARI

D. Puo’ essere indicata come spesa di istruzione che da’ diritto alla

detrazione d’imposta, quella sostenuta per la frequenza di un corso di

perfezionamento tenuto presso l’universita’?

R. Si’, in quanto l’articolo 13-bis, comma 1, lettera e), del Tuir prevede la

possibilita’ di fruire della detrazione per le spese relative alla frequenza

di corsi di istruzione secondaria e universitaria.

2. RESTITUZIONE DEL CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER L’EUROPA

2.1 CONTRIBUTO A CREDITO CHIESTO A RIMBORSO NEL 1997

D. Nel caso in cui, al momento della presentazione del mod.740/97, il

contribuente avesse chiesto a rimborso l’importo del contributo trattenuto in

eccedenza rispetto a quello dovuto, la procedura da seguire e’ la stessa che

deve essere utilizzata nel caso di credito portato in compensazione delle

imposte dovute?

R. Il contribuente che ha evidenziato nella dichiarazione dei redditi

mod.740/97 un importo di contributo inferiore rispetto a quello trattenuto dal

sostituto d’imposta, deve versare l’importo che nelle operazioni di conguaglio

dei redditi di lavoro dipendente del 1998 gli e’ stato restituito in

eccedenza dal sostituto stesso. Cio’ vale sia nel caso in cui in detta

dichiarazione dei redditi abbia utilizzato l’eccedenza in diminuzione delle

imposte risultanti dalla stessa, sia nel caso in cui ne abbia chiesto il

rimborso.

2.2 COMPILAZIONE DEL QUADRO F

D. Nel caso in cui la quota di contributo spettante in restituzione sia stata

correttamente rimborsata dal sostituto d’imposta il contribuente puo’ comunque

compilare l’apposita sezione del quadro F?

R. Naturalmente si’, se in tal modo per il contribuente risulta piu’ agevole

la compilazione del modello.

3. ADDIZIONALE REGIONALE

D. In caso di dichiarazione congiunta, se i due coniugi hanno residenze in

regioni diverse, come ci si deve comportare con l’addizionale regionale?

R. Il modello 730-4 e’ predisposto per la separata indicazione dei dati

relativi, rispettivamente, al dichiarante e al coniuge. Pertanto, non si

rilevano problemi operativi.

4. SPESE PER INTERVENTI DEL RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO

4.1. LAVORI IN ECONOMIA

D. Puo’ usufruire della detrazione fiscale del 41% un contribuente che ha

regolarmente inviato la comunicazione di inizio lavori al Centro di Servizio

competente, ed ha effettuato, dopo tale comunicazione il bonifico alla ditta

dalla quale aveva acquistato il materiale, (per effettuare in economia delle

opere di recupero edilizio) con data precedente a quella di inizio lavori?

R. Si’. Infatti, il regolamento di attuazione della disposizione in questione

condiziona la fruibilita’ della detrazione alla trasmissione del modulo di

comunicazione prima di iniziare i lavori, ma non prima di aver effettuato

tutti i pagamenti. D’altra parte, alcuni di essi non possono che essere

precedenti all’invio del modulo, come, ad esempio, quelli relativi alle

pratiche di abilitazione amministrativa all’esecuzione dei lavori.

4.2. PAGAMENTO TRAMITE ASSEGNO BANCARIO

D. Coloro i quali effettuando tutti gli adempimenti richiesti per poter

usufruire della detrazione fiscale del 41%, hanno provveduto al pagamento

all’impresa esecutrice dei lavori, tramite assegno bancario, possono

usufruire della detrazione?

R. No, salvo che si tratti di pagamenti effettuati prima del 28 marzo 1998

data di entrata in vigore del regolamento di attuazione della disposizione in

esame.

4.3 LAVORI E CONSEGUENTI PAGAMENTI A CAVALLO TRA L’ANNO 1998 E L’ANNO 1999

D. A fronte di una comunicazione di inizio lavori inviata nel corso del 1998 e

di acconti effettuati tramite bonifico nel corso dello stesso anno, si puo’

usufruire dell’agevolazione per il 1999 o e’ necessario inviare una nuova

comunicazione?

R. Non e’ necessario inviare una nuova comunicazione nelle ipotesi di lavori

e/o di pagamenti a cavallo di due anni, tuttavia, resta inteso che ai fini

della detrazione, le spese devono essere imputate secondo il criterio di

cassa.

4.4. INESATTEZZA SUL BONIFICO BANCARIO

D. Nel caso in cui il bonifico bancario manchi dell’indicazione di elementi

essenziali quali ad esempio il codice fiscale del contribuente, si perde il

diritto alla detrazione? Puo’ essere sanato? Come?

R. Fra gli elementi essenziali del bonifico bancario vi e’ l’indicazione del

codice fiscale dei soggetti che intendono usufruire della detrazione fiscale

del 41%. Tuttavia, in presenza di una pluralita’ di soggetti aventi diritto

alla detrazione e dell’indicazione sul bonifico bancario del solo codice

fiscale del soggetto che ha trasmesso il modello di comunicazione al Centro di

Servizio delle imposte dirette e indirette competente, il diritto alla

detrazione da parte degli altri soggetti non si perde qualora venga esposto

nella dichiarazione dei redditi, nello spazio predisposto nella sezione

relativa agli oneri per i quali compete la detrazione del 41%, il codice

fiscale gia’ riportato sul bonifico bancario. In tal caso, infatti, tale

indicazione, oltre a segnalare il nominativo del soggetto che ha trasmesso il

modulo di comunicazione, poiche’ coincide con quello che ha effettuato il

bonifico, “sana” l’irregolarita’ del bonifico stesso.

4.5. FATTURE E BONIFICI

D. Nell’ipotesi in cui non ci sia coincidenza fra intestazione della fattura e

ordinanti del bonifico bancario, come ci si deve comportare per determinare le

eventuali somme deducibili?

R. La detrazione e’ consentita se, fermo restando il rispetto delle altre

condizioni, si versi in ipotesi analoga a quella di cui al punto precedente e,

quindi, il bonifico e il modulo sono stati presentati anche per il

contribuente cui e’ intestata la fattura.

4.6. CERTIFICAZIONE DELL’AMMINISTRATORE

D. Nel caso di lavori condominiali, la certificazione dell’amministratore che

attesta di aver ottemperato a tutti gli adempimenti richiesti al fine della

detrazione del 41%, e’ sufficiente perche’ il contribuente possa beneficiare

di detta detrazione?

R. Nelle istruzioni del Mod. 730 e’ stato precisato che ai fini della

detrazione del 41% e’ necessario esibire la documentazione relativa alle spese

sostenute, costituita dalle ricevute dei bonifici bancari, dalle quietanze di

pagamento degli oneri di urbanizzazione, dagli attestati di versamento delle

ritenute operate dal condominio sui compensi dei professionisti, nonche’ dalla

quietanza rilasciata dal condominio attestante il pagamento delle spese

imputate al singolo condomino e, inoltre, dalla ricevuta postale della

raccomandata con la quale e’ stata trasmessa al Centro di Servizio delle

imposte dirette e indirette competente la comunicazione di inizio lavori.

Si ritiene, tuttavia, che per gli interventi realizzati sulle parti comuni,

sia possibile consentire la detrazione anche nelle ipotesi in cui, in luogo

di tale documentazione, il contribuente utilizzi una certificazione

dell’amministratore del condominio che attesti di aver adempiuto a tutti gli

obblighi previsti ai fini del 41% e la somma (che rappresenta la quota

millesimale effettivamente pagata dal condomino) di cui il contribuente puo’

tenere conto ai fini della detrazione.

4.7. SPESE DI ORDINARIA MANUTENZIONE EFFETTUATE SU PARTI COMUNI

D. Se la comunicazione inviata al centro di servizio dall’amministratore del

condominio riporta allegata la delibera assembleare con la quale e’ stata

autorizzata l’esecuzione dei lavori e la tabella millesimale che determina la

percentuale di accollo della spesa, ed in tale delibera e’ indicato, per ogni

alloggio un solo nominativo di riferimento, e’ possibile per un soggetto non

richiamato nella delibera assembleare e nella tabella millesimale, chiedere la

detrazione del 41%?

In tale ipotesi e’ necessario richiedere all’amministratore una dichiarazione

che certifichi i nominativi delle persone che per quel determinato alloggio

hanno sostenuto le spese oggetto di detrazione?

R. In tal caso il contribuente, qualora ricorrano tutte le altre condizioni

che comportano il riconoscimento del diritto alla detrazione, puo’ fruirne a

condizione che attesti sul documento comprovante il pagamento della quota

millesimale relativa alle spese in questione il suo effettivo sostenimento e

la percentuale di ripartizione.

4.8. APPLICAZIONE PRATICA DELL’AGEVOLAZIONE SU PARTI COMUNI

D. Nei casi di interventi su parti comuni, per le agevolazioni fiscali del

41% si deve fare riferimento all’anno in cui e’ stata sostenuta la spesa dal

condominio o all’anno in cui e’ stato effettuato il bonifico da parte

dell’amministratore?

R. Ai fini del riconoscimento del beneficio in caso di spese relative a parti

comuni condominiali la detrazione compete con riferimento alla anno di

effettuazione del bonifico bancario da parte dell’amministratore e nel limite

delle rispettive quote dello stesso imputate ai singoli condomini e da questi

ultimi effettivamente versate al condominio al momento della presentazione

della dichiarazione, anche anticipatamente o posticipatamente rispetto alla

data di effettuazione del bonifico.

5. CREDITI D’IMPOSTA

5.1 CREDITI D’IMPOSTA PER IL RIACQUISTO DELLA PRIMA CASA

D. Nel rigo B11 del modello 730/99 si deve indicare il credito d’imposta

spettante per la vendita e il riacquisto dell’abitazione principale, nel caso

in cui oltre a vendere si e’ provveduto anche al nuovo acquisto e non si e’

usufruito per intero del credito d’imposta, o va indicato il credito quando si

e’ solo venduto e si sta attendendo di riacquistare entro un anno, per poterne

usufruire nel nuovo acquisto?

R. Il credito va indicato soltanto se al momento della presentazione della

dichiarazione si e’ provveduto anche al nuovo acquisto. In caso contrario, se

ne ricorrono i presupposti, andra’ indicato nella successiva dichiarazione.

6. SOGGETTI CHE POSSONO UTILIZZARE IL MOD. 730

D. Puo’ utilizzare il mod. 730 un pensionato, socio maggioritario di una

societa’ in accomandita semplice che nel 1998 ha distribuito un utile pari a

zero?

R. La societa’ in accomandita semplice e’ un soggetto, tra quelli indicati

nell’art. 5 del Tuir, che produce sempre reddito d’impresa; pertanto, pur in

mancanza di una distribuzione “di utili”, i singoli soci, in quanto

partecipano ad una societa’ che produce reddito d’impresa, risultano esclusi

dal mod. 730.

7. ESECUZIONE DEI CONGUAGLI DERIVANTI DAL MOD. 730-4 DA PARTE DEL SOSTITUTO

D’IMPOSTA

D. Nel caso in cui il prospetto di liquidazione 730-4 pervenga al sostituto

oltre i termini per effettuare le ritenute sulle retribuzioni pagate nel mese

di luglio, si procede alla ritenuta a partire dal primo mese utile,

trattenendo tutte le rate che avrebbero dovuto essere pagate nei mesi

precedenti e applicando gli interessi per ritardato pagamento?

R. Va premesso che l’articolo 19 del regolamento di attuazione del decreto

legislativo 28 dicembre 1998, n. 490 stabilisce, fra l’altro, che le somme

risultanti a debito dal prospetto di liquidazione sono trattenute sulla

retribuzione corrisposta nel mese di luglio e sono versate nel termine

previsto per il versamento delle ritenute di acconto del dichiarante dello

stesso mese. Tale disposizione va, ovviamente, interpretata in modo coerente

con la disciplina relativa all’effettuazione delle ritenute di acconto da

parte dei sostituti d’imposta. Pertanto, le somme in questione devono essere

trattenute nel primo periodo di paga utile a partire da quello di luglio.

Naturalmente, allo stesso modo opera il sostituto d’imposta nelle ipotesi in

cui risultino, invece, somme a credito. Per effetto di quanto sopra

specificato, in caso di richiesta da parte del contribuente di rateazione

delle somme a debito, puo’ accadere che il sostituto d’imposta non possa

rispettare la scelta del contribuente circa il numero di rate prescelto dal

contribuente. Infatti, la rateazione deve comunque terminare con il versamento

delle ritenute operate nel mese di novembre, relative, quindi, o al periodo di

paga di ottobre pagato a novembre o a quello di novembre pagato nello stesso

mese. In questo caso il sostituto d’imposta deve ripartire le somme a debito

in un numero di rate che sia il piu’ vicino a quello scelto dal contribuente,

ma che consenta comunque di rispettare il termine entro il quale deve cessare

la rateazione. Restano in ogni caso non dovuti gli interessi sulla prima rata.

Avendo cosi’ chiarito la portata dell’articolo 19 del regolamento, e’ ora

possibile precisare che se il prospetto di liquidazione 730-4 giunge al

sostituto oltre il termine del 21 giugno, lo stesso procede alla effettuazione

del conguaglio a partire dal primo mese utile. In caso di richiesta di

rateizzazione e contestuale indicazione del numero delle rate prescelto, il

sostituto ridetermina anche l’importo delle singole rate come sopra

specificato.

8. MOD. 730 INTEGRATIVO

D. Nella circolare 87/E si dice che il sostituto effettua il rimborso nel mese

di dicembre. Si chiedono chiarimenti in caso di cessazione del rapporto da

parte del dipendente prima del mese di dicembre:

1) il sostituto non effettua il conguaglio del mod. 730 integrativo e il

lavoratore presenta ad un eventuale successivo sostituto il mod. 730

integrativo per ottenere il rimborso, oppure utilizzera’ il credito nella

prossima dichiarazione dei redditi?.

2) il sostituto opera il rimborso anche se il mese non e’ dicembre?

R. Nel modello 730 integrativo, che deve essere presentato ad un Caf anche in

caso di assistenza precedentemente prestata dal sostituto, sono riportati gli

estremi del sostituto d’imposta che effettuera’ le operazioni di conguaglio.

Come precisato nella circolare n. 87/E – paragrafo 4.2 casi particolari – il

sostituto d’imposta e’ tenuto ad operare i rimborsi spettanti ai dipendenti

cessati mediante una corrispondente riduzione delle ritenute relative ai

compensi corrisposti agli altri dipendenti con le modalita’ e i tempi

ordinariamente previsti e, quindi, nel primo periodo di paga utile, anche se

diverso da dicembre.

9. RETTIFICA

D. Nelle istruzioni (circolare 87/E) non si cita piu’ il caso della rettifica;

s’intende con questo che nel caso il CAF o il sostituto si accorgano di un

eventuale errore nella liquidazione del mod. 730, questi lo comunicano al

dichiarante che provvedera’ poi, a seconda dei casi con il mod. 730

integrativo o mod. UNICO?

R. Come negli anni passati, nei casi in cui vengono rilevati errori nella

liquidazione del mod. 730, il sostituto d’imposta o il Caf devono provvedere

alla loro correzione e rideterminare gli importi a credito o a debito per il

soggetto assistito elaborando un nuovo modello 730-3. A seguito delle predette

rideterminazioni sara’ elaborato un nuovo modello 730-3, sul quale sara’

riportata, nel riquadro “messaggi”, la seguente dicitura: “il presente modello

sostituisce quello precedentemente elaborato”. Qualora la rettifica effettuata

riguardi anche il modello 730 base, dovra’ parimenti essere rettificata la

copia del modello di dichiarazione, che andra’ consegnata all’assistito

insieme al nuovo prospetto di liquidazione prima dell’effettuazione del

conguaglio a rettifica.

Qualora la rettifica sia operata dal Caf, lo stesso dovra’ compilare anche un

nuovo modello 730-4, sul quale verra’ apposta la dicitura “rettifica”, che

consegnera’ con le consuete modalita’ al sostituto d’imposta per i relativi

conguagli a rettifica.

Qualora le rettifiche apportate comportino un tardivo versamento di somme

dovute, la sanzione di cui all’art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997 si rendera’

applicabile nei confronti dell’autore della violazione.

Va, peraltro, precisato che anche in questa ipotesi l’autore della violazione

puo’ regolarizzare la violazione commessa, ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n.

472 del 1997 (ravvedimento operoso) con il pagamento della sanzione nella

misura ridotta ad 1/8 o ad 1/6 del minimo a seconda della data in cui avviene

la regolarizzazione.

Gli Uffici in indirizzo sono pregati di dare la massima diffusione al

contenuto della presente circolare.

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