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Risposte a quesiti vari tra cui SPESE PER L’ACQUISTO DI UN’AUTOVETTURA ADATTATA PER UN FIGLIO PORTATOREDI HANDICAP
di Redazione
Circolare Ministero delle Finanze 122/99
Risposte a quesiti vari tra cui
SPESE PER L’ACQUISTO DI UN’AUTOVETTURA ADATTATA PER UN FIGLIO PORTATORE
DI HANDICAP
Alle DIREZIONI REGIONALI DELLE ENTRATE
Agli UFFICI DELLE ENTRATE
Agli UFFICI DISTRETTUALI DELLE IMPOSTE DIRETTE
Ai CENTRI DI SERVIZIO DELLE IMPOSTE DIRETTE E INDIRETTE
Ai DIPARTIMENTI PROVINCIALI DEL TESORO, DEL BILANCIO E
DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA – Direzione Generale per
i Servizi Periferici del Tesoro
All’ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Ai CENTRI AUTORIZZATI DI ASSISTENZA FISCALE PER I
LAVORATORI DIPENDENTI E PENSIONATI
e, p.c.:
Al SEGRETARIATO GENERALE
Al SERVIZIO CONSULTIVO E ISPETTIVO TRIBUTARIO
Al COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
Alle DIREZIONI CENTRALI DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE
—————————————————————–
In occasione della videoconferenza del 30 aprile u.s., questo
Ministero ha fornito talune risposte ai quesiti pervenuti, che, per opportuna
conoscenza, sono di seguito riportate.
1.ONERI E SPESE
1.1. Spese mediche
1.1.1. SPESE SANITARIE RELATIVE A RICOVERI PER DEGENZE NON COLLEGATE AD
INTERVENTI CHIRURGICI
D. Le spese sanitarie relative a ricoveri per degenze non collegate ad
interventi chirurgici costituiscono onere detraibile? La differenza di classe
imputabile al numero di letti presenti nella camera che ospita l’ammalato o
alla presenza o meno del bagno in camera e non a servizi extra, quali il letto
aggiunto, il televisore, ecc., puo’ essere indicata tra le spese sanitarie?
R. Si conferma quanto gia’ specificato nelle istruzioni dei modelli di
dichiarazione, e, cioe’ che le spese sanitarie relative alle degenze, siano
esse collegate o meno ad un intervento chirurgico, costituiscono onere che da’
diritto ad una detrazione d’imposta. Si precisa, inoltre, che le differenze di
classe, imputabili, ad esempio, alla presenza o meno del bagno in camera,
possono essere computate nell’ammontare delle spese che da’ diritto alla
detrazione, mentre sono sempre da escludere le spese relative a servizi extra
come, ad esempio, il telefono, il televisore, ecc..
1.1.2. SPESE MEDICHE PARZIALMENTE RIMBORSATE
D. In caso di rimborso parziale delle spese mediche da parte di enti o casse
aventi esclusivamente finalita’ assistenziale a fronte di contributi versati
in conformita’ a contratto, accordo o regolamento aziendale, la quota non
rimborsata puo’ essere calcolata ai fini della detrazione per oneri?
R. Nell’ipotesi prospettata, la quota di spese non rimborsata puo’,
ovviamente, essere considerata ai fini del calcolo della detrazione spettante
per le spese mediche.
1.1.3. UTILIZZO DELL’AUTOCERTIFICAZIONE
D. E’ possibile utilizzare l’autocertificazione per attestare che la ricevuta
che, per motivi di riservatezza, non reca l’intestazione del paziente per il
quale e’ stata acquistata, e’ relativa all’acquisto di farmaci o altre spese
mediche resesi necessarie per lo stesso contribuente o per un suo familiare a
carico?
R. Le spese sanitarie danno diritto alla detrazione d’imposta quando sono
effettivamente sostenute nell’interesse proprio e se il documento di spesa e’
intestato al contribuente cui si riferisce la spesa. La detrazione compete
anche quando le spese sono sostenute nell’interesse dei familiari a carico e
cio’ risulta dalla relativa documentazione. La documentazione occorrente per
fruire della detrazione d’imposta e’ precisata nelle istruzioni per la
compilazione delle dichiarazioni dei redditi, nell’Appendice, alla voce “Spese
sanitarie”, nella quale e’ chiarito che l’autocertificazione puo’ essere
utilizzata per le spese sanitarie relative a medicinali acquistabili senza
prescrizione medica, per le protesi e in altre ipotesi espressamente indicate.
Nel caso prospettato non si ritiene, pertanto, di poter consentire
l’autocertificazione.
1.1.4. SPESE SANITARIE SOSTENUTE DAI FAMILIARI DI UN CONTRIBUENTE DECEDUTO
D. Le spese mediche pagate dopo il decesso dagli eredi del de cuius possono
essere considerate ai fini della deduzione o della detrazione d’imposta
prevista per le spese sanitarie?
R. Sulla base dei principi civilistici gli eredi subentrano in tutti i
rapporti attivi e passivi del de cuius. Pertanto, dopo il decesso gli eredi
sono tenuti a pagare tutti i debiti del deceduto, ivi comprese le eventuali
spese sanitarie. Analogamente, gli stessi subentrano in tutti i crediti
vantati dal deceduto, ivi compresi gli eventuali crediti d’imposta. Al
riguardo, si deve tener conto che se il contribuente non fosse deceduto
avrebbe sostenuto direttamente la spesa e vantato un onere che gli avrebbe
dato diritto ad un credito d’imposta pari alla detrazione spettante. Pertanto,
si ritiene che, nel caso di specie, sussista il diritto alla detrazione da
parte dell’erede che ha sostenuto le spese ovvero dagli eredi relativamente
alla quota di spese effettivamente sostenute.
1.1.5. SPESE PER AFFITTO O ACQUISTO DI ATTREZZATURE SANITARIE
D. Le spese relative all’acquisto o all’affitto di macchine per aerosol o per
la misurazione della pressione sanguigna possono essere incluse tra le spese
sanitarie del rigo E1 del mod 730?
R. Si’, anche le spese relative all’acquisto o all’affitto di attrezzature
sanitarie, come, ad esempio, la macchina per aerosol o per la misurazione
della pressione sanguigna, possono essere comprese tra le spese sanitarie.
1.1.6 TRAPIANTO DI ORGANI
D. Si possono comprendere tra le spese mediche anche le spese sostenute per il
trasporto di organi da trapiantare? Ad esempio, nel caso di un trapianto di
cornea proveniente dagli U.S.A. che ha necessitato del trasporto aereo, puo’
considerarsi detraibile la fattura relativa all’acquisto della suddetta
cornea. Se, invece che al contribuente, la fattura e’ stata intestata
all’oculista che ha effettuato l’intervento?
R. Tutte le spese relative al trapianto di organi, ivi comprese quelle
necessarie a trasferire l’organo da trapiantare sul luogo dell’intervento, si
possono comprendere tra le spese sanitarie; qualora, tuttavia, la fattura sia
intestata all’oculista che ha effettuato l’intervento e non al contribuente,
la relativa spesa non va computata nell’ammontare che da’ diritto alla
detrazione.
1.1.7. SPESE PER L’ACQUISTO DI UN’AUTOVETTURA ADATTATA PER UN FIGLIO PORTATORE
DI HANDICAP
D. Il genitore di un portatore di handicap con ridotte o impedite capacita’
motorie puo’ indicare nel rigo E3 la spesa per l’acquisto di un’autovettura
adattata in funzione delle limitazioni del figlio, se questi e’ a suo carico?
E’ possibile tale detrazione anche se quest’ultimo non e’ in possesso della
patente di guida?
R. Il genitore di un portatore di handicap con ridotte o impedite capacita’
motorie puo’ indicare nello specifico rigo le spese relative all’acquisto di
una autovettura adattata in funzione delle limitazioni del figlio se questi e’
a suo carico. Per fruire della detrazione non e’ necessario il possesso di una
patente di guida ne’ da parte del genitore ne’ da parte del figlio.
1.1.8. SPESE PER VEICOLI ADATTATI PER PORTATORI DI HANDICAP
D. Quest’anno le istruzioni al modello 730 indicano che l’importo massimo per
il quale si puo’, a questo titolo, usufruire della detrazione d’imposta e’
pari a L. 35.000.000 e che la detrazione spetta con riferimento ad un solo
veicolo nell’arco di quattro anni, salvo alcuni casi particolari. Si chiede se
un contribuente che ha acquistato nel 1997 un’autovettura indicando nel rigo
relativo a tale onere un importo pari a lire 40 milioni e che nel 1998 ha
pagato un’altra fattura relativa alle modifiche apportate alla stessa
autovettura possa indicare nel rigo E3 del mod.730/99 quest’ultimo importo o
se, ai fini del limite di 35 milioni introdotto in questa dichiarazione dei
redditi si debba tener conto anche della spesa sostenuta nel 1997.
R. Le modifiche introdotte nell’articolo 13-bis, comma 1, lettera c), del Tuir
relativamente alla detrazione concernente le spese per l’acquisto e le
riparazioni dei veicoli adattati alle menomazioni dei portatori di handicap
con ridotte o impedite capacita’ motorie hanno effetto a partire dal 1 gennaio
1998 e, pertanto, si applicano alle spese sostenute nel 1998. Pertanto, le
spese sostenute nel 1997 per l’acquisto di un veicolo adattato per le ridotte
o impedite capacita’ motorie e per le quali il contribuente nella relativa
dichiarazione abbia fruito della detrazione d’imposta non impediscono allo
stesso di fruire quest’anno della analoga detrazione relativamente ad
eventuali ulteriori spese sostenute e non rilevano nel limite massimo di 35
milioni entro il quale da quest’anno e’ possibile calcolare la detrazione
d’imposta. Va, tuttavia, precisato che le spese sostenute nel 1998,
relativamente alle quali il contribuente fruisce in questa dichiarazione,
anche se inferiori a 35 milioni e se riguardanti soltanto riparazioni del
veicolo, impediscono al contribuente di fruire della detrazione per le spese
eventualmente sostenute nei successivi tre anni, salvo i casi particolari
espressamente previsti dalla norma.
1.1.9 SPESE MEDICHE E DI ASSISTENZA SPECIFICA
D. Il contribuente che ha effettivamente sostenuto le spese mediche e di
assistenza specifica per un proprio familiare portatore di handicap (ad es. il
suocero), puo’ portarsi in deduzione tali somme se la fattura e’ intestata
alla moglie, che non possiede redditi o al familiare stesso?
R. Come precisato anche nelle istruzioni per la compilazione del modello 730,
le spese mediche generiche e quelle di assistenza specifica necessarie nei
casi di grave e permanente invalidita’ o menomazione sono deducibili anche se
sostenute nell’interesse di persone indicate nell’articolo 433 del codice
civile ed anche se non fiscalmente a carico. Pertanto, nel caso prospettato
(spese sostenute per il suocero), e’ ammessa la deduzione.
1.1.10 SPESE MEDICHE SOSTENUTE ALL’ESTERO
D. Si possono ricomprendere tra le spese mediche detraibili quelle sostenute
per il trasferimento e per il soggiorno all’estero del contribuente?
R. Le spese relative al trasferimento e al soggiorno all’estero, sia pure per
motivi di salute non possono essere computate tra quelle che danno diritto
alla detrazione in quanto non sono spese sanitarie.
1.1.11 SUSSIDI TECNICI
D. L’acquisto di telefonini da parte di coniugi sordomuti puo’ essere
considerata una spesa medica per la quale spetta la detrazione?
R. Soltanto se il medico certifica la necessita’ dell’acquisto del sussidio
telematico ai fini dello specifico handicap.
1.2 INTERESSI PASSIVI
1.2.1 INTERESSI PASSIVI RELATIVI AL MUTUO STIPULATO PER L’ACQUISTO
DELL’ABITAZIONE PRINCIPALE INTESTATI AL DECEDUTO
D. Nel caso di decesso di uno dei titolari di un contratto di mutuo, il
coniuge o gli altri eredi, se ne ricorrono le condizioni, possono indicare gli
interessi tra gli oneri detraibili anche se non e’ ancora stato effettuato
l’accollo?
R. Il coniuge superstite puo’ usufruire della detrazione per gli interessi
passivi e oneri accessori relativi al mutuo ipotecario contratto per
l’acquisto dell’abitazione principale di cui e’ contitolare insieme al coniuge
deceduto, a condizione che provveda a regolarizzare l’accollo del mutuo (e
sempreche’ sussistano gli altri requisiti). Cio’ vale anche nel caso di
subentro nel rapporto di mutuo da parte degli eredi, sempreche’ anche in capo
a questi ultimi risultino soddisfatte le condizioni previste dalla norma per
usufruire della predetta detrazione. Peraltro, in questa ipotesi e’ possibile
che legittimamente il reddito dell’unita’ immobiliare sia dichiarato da un
soggetto diverso, ad esempio, dal coniuge superstite, titolare del diritto di
abitazione, e cio’ non impedisce agli eredi di fruire della detrazione.
1.2.2 COOPERATIVE EDILIZIE A PROPRIETA” NON INDIVISA
D. Per data di stipula del mutuo ipotecario si deve intendere quella relativa
al mutuo richiesto dalla cooperativa edilizia a proprieta’ non indivisa per la
costruzione degli alloggi? E per “assunzione dell’obbligo di pagamento del
mutuo” da parte dell’assegnatario si intende la ” stipula” (in quanto accollo
del mutuo) e, pertanto, (in virtu’ anche dell’immissione in possesso dello
alloggio) l’assegnatario puo’ detrarsi gli interessi allo stesso intestati?.
R. Come specificato nelle istruzioni per la compilazione delle dichiarazioni
dei redditi, per le somme pagate alla cooperativa dagli assegnatari di alloggi
cooperativi a titolo di rimborso degli interessi passivi ed oneri accessori
relativi a mutui ipotecari contratti dalla stessa e ancora indivisi, ai fini
della verifica della sussistenza delle condizioni che danno diritto alla
detrazione, va fatto riferimento al momento della delibera di assegnazione
dell’alloggio, con conseguente immissione in possesso, obbligo di dichiarare
il reddito del fabbricato e assunzione dell’obbligo del pagamento del mutuo e
non al momento del formale atto di assegnazione dell’immobile redatto dal
notaio.
1.2.3 MUTUI PER RISTRUTTURAZIONE
D. Sono detraibili gli interessi relativi ad un mutuo contratto per la
ristrutturazione di un immobile se nel contratto non compare che e’ stato
stipulato per intervento di recupero edilizio, ma il contribuente attraverso
fatture e’ in grado di mostrare di aver eseguito tali lavori?
R. L’articolo 3 del D.M. 22 marzo 1997 stabilisce che per fruire della
detrazione per gli interessi passivi ed oneri accessori pagati in dipendenza
di mutui contratti nel 1997 per interventi di recupero edilizio, e’
necessario, tra l’altro, che nel contratto di mutuo risulti che lo stesso e’
stato appositamente stipulato per realizzare gli interventi di recupero di cui
alle lettere a), b), c) e d) dell’articolo 31, primo comma, della L. 5 agosto
1978, n. 457, e pertanto, non e’ possibile riconoscere la detrazione per gli
interessi passivi qualora dal contratto di mutuo non risulti la specifica
destinazione del mutuo.
1.2.4. SPESE FUNEBRI PER DECESSO DI PARENTE
D. E’ ammessa la spesa funebre sostenuta a seguito del decesso della zia?
R. No in quanto la zia non e’ compresa tra i familiari dell’art. 433 del
codice civile.
1.2.5 CORSI POST UNIVERSITARI
D. Puo’ essere indicata come spesa di istruzione che da’ diritto alla
detrazione d’imposta, quella sostenuta per la frequenza di un corso di
perfezionamento tenuto presso l’universita’?
R. Si’, in quanto l’articolo 13-bis, comma 1, lettera e), del Tuir prevede la
possibilita’ di fruire della detrazione per le spese relative alla frequenza
di corsi di istruzione secondaria e universitaria.
2. RESTITUZIONE DEL CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER L’EUROPA
2.1 CONTRIBUTO A CREDITO CHIESTO A RIMBORSO NEL 1997
D. Nel caso in cui, al momento della presentazione del mod.740/97, il
contribuente avesse chiesto a rimborso l’importo del contributo trattenuto in
eccedenza rispetto a quello dovuto, la procedura da seguire e’ la stessa che
deve essere utilizzata nel caso di credito portato in compensazione delle
imposte dovute?
R. Il contribuente che ha evidenziato nella dichiarazione dei redditi
mod.740/97 un importo di contributo inferiore rispetto a quello trattenuto dal
sostituto d’imposta, deve versare l’importo che nelle operazioni di conguaglio
dei redditi di lavoro dipendente del 1998 gli e’ stato restituito in
eccedenza dal sostituto stesso. Cio’ vale sia nel caso in cui in detta
dichiarazione dei redditi abbia utilizzato l’eccedenza in diminuzione delle
imposte risultanti dalla stessa, sia nel caso in cui ne abbia chiesto il
rimborso.
2.2 COMPILAZIONE DEL QUADRO F
D. Nel caso in cui la quota di contributo spettante in restituzione sia stata
correttamente rimborsata dal sostituto d’imposta il contribuente puo’ comunque
compilare l’apposita sezione del quadro F?
R. Naturalmente si’, se in tal modo per il contribuente risulta piu’ agevole
la compilazione del modello.
3. ADDIZIONALE REGIONALE
D. In caso di dichiarazione congiunta, se i due coniugi hanno residenze in
regioni diverse, come ci si deve comportare con l’addizionale regionale?
R. Il modello 730-4 e’ predisposto per la separata indicazione dei dati
relativi, rispettivamente, al dichiarante e al coniuge. Pertanto, non si
rilevano problemi operativi.
4. SPESE PER INTERVENTI DEL RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO
4.1. LAVORI IN ECONOMIA
D. Puo’ usufruire della detrazione fiscale del 41% un contribuente che ha
regolarmente inviato la comunicazione di inizio lavori al Centro di Servizio
competente, ed ha effettuato, dopo tale comunicazione il bonifico alla ditta
dalla quale aveva acquistato il materiale, (per effettuare in economia delle
opere di recupero edilizio) con data precedente a quella di inizio lavori?
R. Si’. Infatti, il regolamento di attuazione della disposizione in questione
condiziona la fruibilita’ della detrazione alla trasmissione del modulo di
comunicazione prima di iniziare i lavori, ma non prima di aver effettuato
tutti i pagamenti. D’altra parte, alcuni di essi non possono che essere
precedenti all’invio del modulo, come, ad esempio, quelli relativi alle
pratiche di abilitazione amministrativa all’esecuzione dei lavori.
4.2. PAGAMENTO TRAMITE ASSEGNO BANCARIO
D. Coloro i quali effettuando tutti gli adempimenti richiesti per poter
usufruire della detrazione fiscale del 41%, hanno provveduto al pagamento
all’impresa esecutrice dei lavori, tramite assegno bancario, possono
usufruire della detrazione?
R. No, salvo che si tratti di pagamenti effettuati prima del 28 marzo 1998
data di entrata in vigore del regolamento di attuazione della disposizione in
esame.
4.3 LAVORI E CONSEGUENTI PAGAMENTI A CAVALLO TRA L’ANNO 1998 E L’ANNO 1999
D. A fronte di una comunicazione di inizio lavori inviata nel corso del 1998 e
di acconti effettuati tramite bonifico nel corso dello stesso anno, si puo’
usufruire dell’agevolazione per il 1999 o e’ necessario inviare una nuova
comunicazione?
R. Non e’ necessario inviare una nuova comunicazione nelle ipotesi di lavori
e/o di pagamenti a cavallo di due anni, tuttavia, resta inteso che ai fini
della detrazione, le spese devono essere imputate secondo il criterio di
cassa.
4.4. INESATTEZZA SUL BONIFICO BANCARIO
D. Nel caso in cui il bonifico bancario manchi dell’indicazione di elementi
essenziali quali ad esempio il codice fiscale del contribuente, si perde il
diritto alla detrazione? Puo’ essere sanato? Come?
R. Fra gli elementi essenziali del bonifico bancario vi e’ l’indicazione del
codice fiscale dei soggetti che intendono usufruire della detrazione fiscale
del 41%. Tuttavia, in presenza di una pluralita’ di soggetti aventi diritto
alla detrazione e dell’indicazione sul bonifico bancario del solo codice
fiscale del soggetto che ha trasmesso il modello di comunicazione al Centro di
Servizio delle imposte dirette e indirette competente, il diritto alla
detrazione da parte degli altri soggetti non si perde qualora venga esposto
nella dichiarazione dei redditi, nello spazio predisposto nella sezione
relativa agli oneri per i quali compete la detrazione del 41%, il codice
fiscale gia’ riportato sul bonifico bancario. In tal caso, infatti, tale
indicazione, oltre a segnalare il nominativo del soggetto che ha trasmesso il
modulo di comunicazione, poiche’ coincide con quello che ha effettuato il
bonifico, “sana” l’irregolarita’ del bonifico stesso.
4.5. FATTURE E BONIFICI
D. Nell’ipotesi in cui non ci sia coincidenza fra intestazione della fattura e
ordinanti del bonifico bancario, come ci si deve comportare per determinare le
eventuali somme deducibili?
R. La detrazione e’ consentita se, fermo restando il rispetto delle altre
condizioni, si versi in ipotesi analoga a quella di cui al punto precedente e,
quindi, il bonifico e il modulo sono stati presentati anche per il
contribuente cui e’ intestata la fattura.
4.6. CERTIFICAZIONE DELL’AMMINISTRATORE
D. Nel caso di lavori condominiali, la certificazione dell’amministratore che
attesta di aver ottemperato a tutti gli adempimenti richiesti al fine della
detrazione del 41%, e’ sufficiente perche’ il contribuente possa beneficiare
di detta detrazione?
R. Nelle istruzioni del Mod. 730 e’ stato precisato che ai fini della
detrazione del 41% e’ necessario esibire la documentazione relativa alle spese
sostenute, costituita dalle ricevute dei bonifici bancari, dalle quietanze di
pagamento degli oneri di urbanizzazione, dagli attestati di versamento delle
ritenute operate dal condominio sui compensi dei professionisti, nonche’ dalla
quietanza rilasciata dal condominio attestante il pagamento delle spese
imputate al singolo condomino e, inoltre, dalla ricevuta postale della
raccomandata con la quale e’ stata trasmessa al Centro di Servizio delle
imposte dirette e indirette competente la comunicazione di inizio lavori.
Si ritiene, tuttavia, che per gli interventi realizzati sulle parti comuni,
sia possibile consentire la detrazione anche nelle ipotesi in cui, in luogo
di tale documentazione, il contribuente utilizzi una certificazione
dell’amministratore del condominio che attesti di aver adempiuto a tutti gli
obblighi previsti ai fini del 41% e la somma (che rappresenta la quota
millesimale effettivamente pagata dal condomino) di cui il contribuente puo’
tenere conto ai fini della detrazione.
4.7. SPESE DI ORDINARIA MANUTENZIONE EFFETTUATE SU PARTI COMUNI
D. Se la comunicazione inviata al centro di servizio dall’amministratore del
condominio riporta allegata la delibera assembleare con la quale e’ stata
autorizzata l’esecuzione dei lavori e la tabella millesimale che determina la
percentuale di accollo della spesa, ed in tale delibera e’ indicato, per ogni
alloggio un solo nominativo di riferimento, e’ possibile per un soggetto non
richiamato nella delibera assembleare e nella tabella millesimale, chiedere la
detrazione del 41%?
In tale ipotesi e’ necessario richiedere all’amministratore una dichiarazione
che certifichi i nominativi delle persone che per quel determinato alloggio
hanno sostenuto le spese oggetto di detrazione?
R. In tal caso il contribuente, qualora ricorrano tutte le altre condizioni
che comportano il riconoscimento del diritto alla detrazione, puo’ fruirne a
condizione che attesti sul documento comprovante il pagamento della quota
millesimale relativa alle spese in questione il suo effettivo sostenimento e
la percentuale di ripartizione.
4.8. APPLICAZIONE PRATICA DELL’AGEVOLAZIONE SU PARTI COMUNI
D. Nei casi di interventi su parti comuni, per le agevolazioni fiscali del
41% si deve fare riferimento all’anno in cui e’ stata sostenuta la spesa dal
condominio o all’anno in cui e’ stato effettuato il bonifico da parte
dell’amministratore?
R. Ai fini del riconoscimento del beneficio in caso di spese relative a parti
comuni condominiali la detrazione compete con riferimento alla anno di
effettuazione del bonifico bancario da parte dell’amministratore e nel limite
delle rispettive quote dello stesso imputate ai singoli condomini e da questi
ultimi effettivamente versate al condominio al momento della presentazione
della dichiarazione, anche anticipatamente o posticipatamente rispetto alla
data di effettuazione del bonifico.
5. CREDITI D’IMPOSTA
5.1 CREDITI D’IMPOSTA PER IL RIACQUISTO DELLA PRIMA CASA
D. Nel rigo B11 del modello 730/99 si deve indicare il credito d’imposta
spettante per la vendita e il riacquisto dell’abitazione principale, nel caso
in cui oltre a vendere si e’ provveduto anche al nuovo acquisto e non si e’
usufruito per intero del credito d’imposta, o va indicato il credito quando si
e’ solo venduto e si sta attendendo di riacquistare entro un anno, per poterne
usufruire nel nuovo acquisto?
R. Il credito va indicato soltanto se al momento della presentazione della
dichiarazione si e’ provveduto anche al nuovo acquisto. In caso contrario, se
ne ricorrono i presupposti, andra’ indicato nella successiva dichiarazione.
6. SOGGETTI CHE POSSONO UTILIZZARE IL MOD. 730
D. Puo’ utilizzare il mod. 730 un pensionato, socio maggioritario di una
societa’ in accomandita semplice che nel 1998 ha distribuito un utile pari a
zero?
R. La societa’ in accomandita semplice e’ un soggetto, tra quelli indicati
nell’art. 5 del Tuir, che produce sempre reddito d’impresa; pertanto, pur in
mancanza di una distribuzione “di utili”, i singoli soci, in quanto
partecipano ad una societa’ che produce reddito d’impresa, risultano esclusi
dal mod. 730.
7. ESECUZIONE DEI CONGUAGLI DERIVANTI DAL MOD. 730-4 DA PARTE DEL SOSTITUTO
D’IMPOSTA
D. Nel caso in cui il prospetto di liquidazione 730-4 pervenga al sostituto
oltre i termini per effettuare le ritenute sulle retribuzioni pagate nel mese
di luglio, si procede alla ritenuta a partire dal primo mese utile,
trattenendo tutte le rate che avrebbero dovuto essere pagate nei mesi
precedenti e applicando gli interessi per ritardato pagamento?
R. Va premesso che l’articolo 19 del regolamento di attuazione del decreto
legislativo 28 dicembre 1998, n. 490 stabilisce, fra l’altro, che le somme
risultanti a debito dal prospetto di liquidazione sono trattenute sulla
retribuzione corrisposta nel mese di luglio e sono versate nel termine
previsto per il versamento delle ritenute di acconto del dichiarante dello
stesso mese. Tale disposizione va, ovviamente, interpretata in modo coerente
con la disciplina relativa all’effettuazione delle ritenute di acconto da
parte dei sostituti d’imposta. Pertanto, le somme in questione devono essere
trattenute nel primo periodo di paga utile a partire da quello di luglio.
Naturalmente, allo stesso modo opera il sostituto d’imposta nelle ipotesi in
cui risultino, invece, somme a credito. Per effetto di quanto sopra
specificato, in caso di richiesta da parte del contribuente di rateazione
delle somme a debito, puo’ accadere che il sostituto d’imposta non possa
rispettare la scelta del contribuente circa il numero di rate prescelto dal
contribuente. Infatti, la rateazione deve comunque terminare con il versamento
delle ritenute operate nel mese di novembre, relative, quindi, o al periodo di
paga di ottobre pagato a novembre o a quello di novembre pagato nello stesso
mese. In questo caso il sostituto d’imposta deve ripartire le somme a debito
in un numero di rate che sia il piu’ vicino a quello scelto dal contribuente,
ma che consenta comunque di rispettare il termine entro il quale deve cessare
la rateazione. Restano in ogni caso non dovuti gli interessi sulla prima rata.
Avendo cosi’ chiarito la portata dell’articolo 19 del regolamento, e’ ora
possibile precisare che se il prospetto di liquidazione 730-4 giunge al
sostituto oltre il termine del 21 giugno, lo stesso procede alla effettuazione
del conguaglio a partire dal primo mese utile. In caso di richiesta di
rateizzazione e contestuale indicazione del numero delle rate prescelto, il
sostituto ridetermina anche l’importo delle singole rate come sopra
specificato.
8. MOD. 730 INTEGRATIVO
D. Nella circolare 87/E si dice che il sostituto effettua il rimborso nel mese
di dicembre. Si chiedono chiarimenti in caso di cessazione del rapporto da
parte del dipendente prima del mese di dicembre:
1) il sostituto non effettua il conguaglio del mod. 730 integrativo e il
lavoratore presenta ad un eventuale successivo sostituto il mod. 730
integrativo per ottenere il rimborso, oppure utilizzera’ il credito nella
prossima dichiarazione dei redditi?.
2) il sostituto opera il rimborso anche se il mese non e’ dicembre?
R. Nel modello 730 integrativo, che deve essere presentato ad un Caf anche in
caso di assistenza precedentemente prestata dal sostituto, sono riportati gli
estremi del sostituto d’imposta che effettuera’ le operazioni di conguaglio.
Come precisato nella circolare n. 87/E – paragrafo 4.2 casi particolari – il
sostituto d’imposta e’ tenuto ad operare i rimborsi spettanti ai dipendenti
cessati mediante una corrispondente riduzione delle ritenute relative ai
compensi corrisposti agli altri dipendenti con le modalita’ e i tempi
ordinariamente previsti e, quindi, nel primo periodo di paga utile, anche se
diverso da dicembre.
9. RETTIFICA
D. Nelle istruzioni (circolare 87/E) non si cita piu’ il caso della rettifica;
s’intende con questo che nel caso il CAF o il sostituto si accorgano di un
eventuale errore nella liquidazione del mod. 730, questi lo comunicano al
dichiarante che provvedera’ poi, a seconda dei casi con il mod. 730
integrativo o mod. UNICO?
R. Come negli anni passati, nei casi in cui vengono rilevati errori nella
liquidazione del mod. 730, il sostituto d’imposta o il Caf devono provvedere
alla loro correzione e rideterminare gli importi a credito o a debito per il
soggetto assistito elaborando un nuovo modello 730-3. A seguito delle predette
rideterminazioni sara’ elaborato un nuovo modello 730-3, sul quale sara’
riportata, nel riquadro “messaggi”, la seguente dicitura: “il presente modello
sostituisce quello precedentemente elaborato”. Qualora la rettifica effettuata
riguardi anche il modello 730 base, dovra’ parimenti essere rettificata la
copia del modello di dichiarazione, che andra’ consegnata all’assistito
insieme al nuovo prospetto di liquidazione prima dell’effettuazione del
conguaglio a rettifica.
Qualora la rettifica sia operata dal Caf, lo stesso dovra’ compilare anche un
nuovo modello 730-4, sul quale verra’ apposta la dicitura “rettifica”, che
consegnera’ con le consuete modalita’ al sostituto d’imposta per i relativi
conguagli a rettifica.
Qualora le rettifiche apportate comportino un tardivo versamento di somme
dovute, la sanzione di cui all’art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997 si rendera’
applicabile nei confronti dell’autore della violazione.
Va, peraltro, precisato che anche in questa ipotesi l’autore della violazione
puo’ regolarizzare la violazione commessa, ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n.
472 del 1997 (ravvedimento operoso) con il pagamento della sanzione nella
misura ridotta ad 1/8 o ad 1/6 del minimo a seconda della data in cui avviene
la regolarizzazione.
Gli Uffici in indirizzo sono pregati di dare la massima diffusione al
contenuto della presente circolare.
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