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Risoluzione Ministero delle Finanze n.66 del 23.05.00 Commercialità dell’attività di formazione – insegnamento. Risposta al quesito dell’Associazione Nazionale delle Universita’ della Terza Eta’ – UNITRE – Quesito. Art. 87 del TUIR.

di Redazione

Risoluzione Ministero delle Finanze n.66 del 23.05.00
MATERIA FISCALE: Irpeg
OGGETTO Iva Associazione Nazionale delle Universita’ della Terza Eta’ – UNITRE – Quesito. Art. 87 del TUIR.
TESTO
Alla Direzione Regionale delle Entrate
per il Piemonte

L’associazione nazionale delle Universita’ della Terza Eta’ – UNITRE –
ha chiesto di conoscere il parere della scrivente in merito alla propria
qualificazione tributaria.
A tal fine, ha fatto presente che “svolge attivita’ di volontariato
nel campo culturale”, che non persegue scopo di lucro e che ha “quali suoi
fini la promozione culturale e sociale mediante l’attivazione di corsi e
laboratori”.
In merito a quanto richiesto, si ritiene di dover, innanzitutto,
precisare che la qualificazione di un ente ai fini tributari va effettuata
tenendo presente quanto disposto dall’art. 87 del Testo Unico delle imposte
sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, in relazione
all’individuazione dei soggetti passivi di imposta.
In particolare, si ricorda, come precisato nella circolare n. 124/E
del 12 maggio 1998, che l’elemento distintivo degli enti non commerciali e’
costituito dal fatto di non avere tali enti quale oggetto esclusivo o
principale lo svolgimento di una attivita’ di natura commerciale, intendendosi
per tale l’attivita’ che determina reddito d’impresa ai sensi dell’art. 51 del
TUIR.
Circa la determinazione dell’oggetto esclusivo o principale dell’ente,
il citato art. 87 del TUIR, al comma 4, dispone che esso viene determinato in
base “alla legge, all’atto costitutivo o allo statuto, se esistenti in forma
di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata”. Per oggetto
principale dell’attivita’ e’ da intendersi l’attivita’ essenziale svolta
dall’ente per realizzare direttamente gli scopi primari perseguiti dallo
stesso ed indicati dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto.
Nell’ipotesi di piu’ attivita’ di cui alcune di natura commerciale ed
altre di natura non commerciale, per qualificare l’ente occorre far
riferimento all’attivita’ che consente all’ente stesso di raggiungere gli
scopi primari da esso perseguiti e che lo tipicizzano.
Nella fattispecie in esame l’attivita’ principale svolta dall’ente,
rilevabile dallo statuto, appare essere quella didattica di istruzione e
formazione
Al riguardo, si fa presente, che la Corte di Cassazione, sez.I civ.,
con sentenza 11 maggio 1990 n. 4050, ha precisato che l’attivita’ di
insegnamento non si sottrae agli oneri di carattere tributario dovendosi
considerare in astratto come attivita’ d’impresa commerciale quando ha i
connotati dell’organizzazione, della professionalita’, dell’attivita’
economica e dello scopo di lucro in senso oggettivo, cioe’ inteso come
idoneita’ in se’ dell’impresa a produrre un profitto.
Successivamente, la stessa Corte, SS.UU. civ., con sentenza n. 3353
del 17 dicembre 1993, nel confermare tale orientamento ha ribadito che fra le
imprese industriali e commerciali sono da ricomprendersi quelle aventi per
scopo la gestione di istituti scolastici in quanto produttrici di un servizio.
Ad ulteriore conferma di quanto sopra, la Corte di Cassazione, sez. L
civ., con sentenza n. 9395 del 6 giugno 1995, ha ritenuto che “non puo’
negarsi il carattere di impresa agli istituti scolastici o educativi per il
solo fatto che l’attivita’ di insegnamento ed istruzione svolta nell’ambito di
essi ha natura eminentemente intellettuale, atteso che tale natura inerisce
alla prestazione lavorativa dei docenti ma non connota l’organizzazione
aziendale complessivamente considerata, la quale non si riduce alla
prestazione dell’insegnante ma e’ la risultante di un complesso di mezzi e di
attivita’, anche materiali, che fungono da supporto indispensabile e non
secondario alla prestazione d’opera intellettuale e che concorrono al
perseguimento dell’unico fine produttivo; in particolare l’istituto
scolastico deve essere inquadrato fra le imprese industriali, ai sensi
dell’art. 2195, n. 1, cod.civ. – che comprende nel settore industriale anche
le imprese che producono servizi – in quanto, quale attivita’ economica
organizzata che utilizza un complesso strumentale costituito da fattori
materiali e personali (art. 2082 cod.civ.), produce un servizio rappresentato
dalla diffusione del sapere e della scienza, e cioe’ un risultato nuovo ed
originale, autonomo e diverso dalle utilita’ fornite dai beni preesistenti.”.
Quanto sopra premesso, considerato che l’attivita’ essenziale per il
raggiungimento degli scopi primari dell’ente istante appare configurarsi come
un’attivita’ di prestazione di servizi organizzata in forma di impresa e come
tale riconducibile fra le attivita’ commerciali di cui all’art. 51 del TUIR,
la scrivente ritiene che l’ente medesimo debba essere qualificato come ente
commerciale.
Non ostano a tale conclusione la rilevanza sociale delle finalita’
perseguite, l’assenza del fine di lucro o la destinazione dei risultati
Detti elementi non assumono, infatti, ai fini della qualificazione
dell’ente, alcuna rilevanza.
Nei confronti dell’associazione “Universita’ della Terza Eta’” non
possono, quindi, trovare applicazione le disposizioni di favore recate
dall’art. 111 del TUIR, concernenti gli enti non commerciali di tipo
associativo, ne’ quelle recate dall’art. 108 del medesimo Testo Unico.
Il reddito dell’associazione e’ determinato secondo le disposizioni
del Capo II del Titolo II del Testo Unico delle imposte sui redditi, relative
agli enti commerciali.
Si prega di portare quanto sopra a conoscenza dell’Associazione
istante, nonche’ della “Sede autonoma di Rivoli”, che ha posto specifico e
separato quesito con nota del 22 gennaio 2000, che si allega in copia.

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