Non profit

Ris 87/00Trattamento fiscale della Banca della solidarietà – titoli di solidarietà

di Redazione

Risoluzione 87 del 15.06.00 OGGETTO Trattamento fiscale della Banca della solidarietà – Quesito. In relazione al quesito datato 26 novembre 1999, con cui codesta Associazione ha chiesto di conoscere il trattamento fiscale a cui dovrebbe essere assoggettata l’istituenda Banca della Solidarietà, si formulano le seguenti osservazioni. Nel quesito in argomento si rappresenta che “il progetto della Banca della Solidarietà nasce con il proposito di coniugare economia e solidarietà, di modo che la solidarietà finisca di essere una sorta di elemosina e diventi connaturata al sistema economico”. La Banca della solidarietà – viene precisato nel quesito – si doterà di un sistema innovativo di partizione delle proprie attività e della formazione del bilancio, con due distinti e precisi ambiti di raccolta delle risorse finanziarie: A – il primo relativo alle transazioni, alle prestazioni di servizi ed altro; B – il secondo relativo alla raccolta ordinaria del risparmio privato. Nel primo ambito gli introiti della banca saranno costituiti dalle commissioni per servizi finanziari e prestazioni professionali, da commissioni di intermediazione su operazioni di “merger and acquisition”, da introiti per attività di “merchant banking”, da donazioni e lasciti da singoli ed Enti privati, nazionali e internazionali. Nel secondo ambito i flussi finanziari sono costituiti dalla raccolta ordinaria di risparmio privato da singoli, aziende, Enti, Associazioni ed altri. In tale ambito la Banca si propone di finanziare anche normali operazioni di mercato destinando ad esse la raccolta ordinaria di risparmio, svolgendo, quindi, l’ordinaria attività bancaria. La Banca fornirà, quindi, servizi simili a quelli propri di ogni altro ente creditizio. Per quanto riguarda la struttura che caratterizzerà la Banca, nel quesito viene prospettato un percorso graduale ed articolato che potrebbe essere il seguente: 1) creazione di una Società cooperativa per la costituzione della Banca della solidarietà, con un capitale minimo iniziale pari a lire 20 milioni, immediatamente operativa e in essere fino alla raggiunta capitalizzazione minima richiesta dalla legge bancaria, pari a dodici miliardi di lire; 2) a capitalizzazione raggiunta, trasformazione in Ente Banca della Solidarietà nella forma giuridica di Società per Azioni o Cooperativa a Responsabilità Limitata. Tutto ciò premesso, in base alle informazioni contenute nel quesito, si ritiene che l’istituenda Banca della Solidarietà, dal punto di vista fiscale, dovrebbe essere assoggettata alle disposizioni, relative alle società ed enti commerciali, contenute nel Titolo II, Capo II del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. Il fatto che nel quesito si prospetti la possibilità della creazione nella fase iniziale di una Società cooperativa e in seguito, a capitalizzazione raggiunta, di una Cooperativa a responsabilità limitata, in alternativa alla forma giuridica della Società per azioni, pone il problema se tali organismi possano qualificarsi come ONLUS. A tale proposito si fa presente che le società cooperative, al pari delle associazioni, dei comitati, delle fondazioni e degli altri enti di carattere privato con o senza personalità giuridica (escluse le società commerciali), possono qualificarsi come ONLUS a condizione che abbiano tutti i requisiti previsti dall’art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460. Dagli elementi che si desumono dalla lettura del quesito non sembra che gli istituendi organismi possano assumere la qualifica di ONLUS, principalmente perché l’attività’ che essi andranno a svolgere – che sembra avere le caratteristiche di una normale attività bancaria, sia pure indirizzata al finanziamento di specifici progetti di solidarietà – non appare direttamente riconducibile tra quelle indicate dall’art. 10, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 460 del 1997, ne’ sembra che possano sussistere gli altri requisiti statutari stabiliti dal menzionato art. 10 del decreto legislativo n. 460. Per quanto riguarda, poi, il richiamo che ad un certo punto del quesito viene fatto alle Società di Mutuo Soccorso, di cui la Banca in argomento intende recuperare “in termini moderni…quella parte della tradizione che si è persa, o che va perdendosi”, si è posto il problema di verificare se l’istituenda Banca della solidarietà possa rivestire le caratteristiche di società di mutuo soccorso e quindi godere della agevolazione consistente nella riduzione a metà dell’IRPEG che l’articolo 6, comma 1, lettera a) del DPR 29 settembre 1973, n. 601 attribuisce alle società di mutuo soccorso unitamente agli enti e istituti di assistenza sociale, agli enti ospedalieri e agli enti di assistenza e beneficenza. Al riguardo si fa presente che le società di mutuo soccorso sono associazioni costituite tra lavoratori a norma della legge 15 aprile 1886, n.388. Finalità di esse è quella di aiutare gli associati i quali, per qualsiasi impedimento (malattia, infortuni, vecchiaia) si trovano nella impossibilità di svolgere la propria attività. Ai fini della concessione dell’agevolazione tributaria prevista dall’articolo 6 in esame non basta che una società abbia la denominazione del mutuo soccorso. Occorre accertare preliminarmente che gli scopi che essa si propone siano quelli innanzi indicati. Le società che dal proprio statuto risultino perseguire scopi i quali esulano dalle finalità ordinarie di mutuo soccorso non possono essere considerate destinatarie dell’agevolazione. Del pari sono da escludere dalla sfera di applicazione della disposizione agevolativa dell’articolo 6 le società di mutuo soccorso quando sia manifestato il proposito da parte degli azionisti e dei soci di conseguire, attraverso l’attività’ della società, un lucro personale. Dalle informazioni contenute nel quesito sembra che l’istituenda banca della solidarietà vada al di là dei compiti propri delle società di mutuo soccorso. Né d’altra parte la banca in questione può essere inquadrata tra gli enti di assistenza dato che la banca effettua anche normali operazioni di mercato tipiche dell’attività’ bancaria. Conseguentemente essa non appare riconducibile tra i destinatari della riduzione a metà dell’IRPEG individuati dall’articolo 6 del DPR 29 settembbre 1973, n.601. Sembra invece plausibile la possibilità, per l’istituenda banca della solidarietà, di emettere i titoli di solidarietà di cui all’articolo 29 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (sempre che, ovviamente, sussistano in concreto tutte le condizioni e i presupposti stabiliti a tal fine). Si ricorda in proposito che con il decreto 8 giugno 1999, n. 328, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 244 del 23 settembre 1999, sono stati individuati i soggetti abilitati all’emissione dei predetti titoli (le banche come definite dal decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e gli intermediari finanziari di cui all’articolo 107, del medesimo decreto legislativo), le condizioni, i limiti, compresi quelli massimi relativi ai tassi effettivamente praticati e ogni altra disposizione necessaria per l’attuazione del citato art. 29 del decreto legislativo n. 460 del 1997. Tali titoli sono titoli obbligazionari a tasso fisso non convertibili e godono di un vantaggio fiscale particolare che e’ il seguente: la differenza tra il tasso effettivamente praticato ed il “tasso di riferimento” costituisce un costo fiscalmente deducibile dal reddito d’impresa. Tale differenza rappresenta una variazione in diminuzione in sede di dichiarazione dei redditi. L’indicato “tasso di riferimento” e’ fissato in misura pari al rendimento lordo medio mensile delle obbligazioni emesse dalle banche (Rendiob), comunicato mensilmente dalla Banca d’Italia, aumentato di un quinto. Per le obbligazioni emesse nei primi quindici giorni del mese, si fa riferimento al Rendiob comunicato nel mese precedente. I soggetti che emettono titoli di solidarietà hanno i seguenti obblighi: a) destinare i fondi raccolti con le emissioni dei titoli di solidarietà esclusivamente al finanziamento delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) o di intermediari bancari e finanziari, nella misura in cui tali fondi sono destinati, da parte di questi ultimi, al finanziamento delle ONLUS medesime; b) tenere una gestione separata per i fondi raccolti: da tale gestione devono risultare in modo chiaro e trasparente tutte le entrate e le spese relative ai fondi medesimi. Si segnala, infine, che i titoli in questione potranno essere emessi dal giorno della costituzione dell’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.


Qualsiasi donazione, piccola o grande, è
fondamentale per supportare il lavoro di VITA