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Ris 87/00Trattamento fiscale della Banca della solidarietà – titoli di solidarietà

di Redazione

Risoluzione 87 del 15.06.00
OGGETTO Trattamento fiscale della Banca della solidarietà – Quesito.
In relazione al quesito datato 26 novembre 1999, con cui codesta
Associazione ha chiesto di conoscere il trattamento fiscale a cui dovrebbe
essere assoggettata l’istituenda Banca della Solidarietà, si formulano le
seguenti osservazioni.
Nel quesito in argomento si rappresenta che “il progetto della Banca
della Solidarietà nasce con il proposito di coniugare economia e
solidarietà, di modo che la solidarietà finisca di essere una sorta di
elemosina e diventi connaturata al sistema economico”.
La Banca della solidarietà – viene precisato nel quesito – si doterà
di un sistema innovativo di partizione delle proprie attività e della
formazione del bilancio, con due distinti e precisi ambiti di raccolta delle
risorse finanziarie:
A – il primo relativo alle transazioni, alle prestazioni di servizi ed altro;
B – il secondo relativo alla raccolta ordinaria del risparmio privato.
Nel primo ambito gli introiti della banca saranno costituiti dalle
commissioni per servizi finanziari e prestazioni professionali, da commissioni
di intermediazione su operazioni di “merger and acquisition”, da introiti per
attività di “merchant banking”, da donazioni e lasciti da singoli ed Enti
privati, nazionali e internazionali.
Nel secondo ambito i flussi finanziari sono costituiti dalla raccolta
ordinaria di risparmio privato da singoli, aziende, Enti, Associazioni ed
altri.
In tale ambito la Banca si propone di finanziare anche normali
operazioni di mercato destinando ad esse la raccolta ordinaria di risparmio,
svolgendo, quindi, l’ordinaria attività bancaria. La Banca fornirà, quindi,
servizi simili a quelli propri di ogni altro ente creditizio.
Per quanto riguarda la struttura che caratterizzerà la Banca, nel
quesito viene prospettato un percorso graduale ed articolato che potrebbe
essere il seguente:
1) creazione di una Società cooperativa per la costituzione della Banca della
solidarietà, con un capitale minimo iniziale pari a lire 20 milioni,
immediatamente operativa e in essere fino alla raggiunta capitalizzazione
minima richiesta dalla legge bancaria, pari a dodici miliardi di lire;
2) a capitalizzazione raggiunta, trasformazione in Ente Banca della
Solidarietà nella forma giuridica di Società per Azioni o Cooperativa a
Responsabilità Limitata.
Tutto ciò premesso, in base alle informazioni contenute nel quesito,
si ritiene che l’istituenda Banca della Solidarietà, dal punto di vista
fiscale, dovrebbe essere assoggettata alle disposizioni, relative alle
società ed enti commerciali, contenute nel Titolo II, Capo II del Testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.
Il fatto che nel quesito si prospetti la possibilità della creazione
nella fase iniziale di una Società cooperativa e in seguito, a
capitalizzazione raggiunta, di una Cooperativa a responsabilità limitata, in
alternativa alla forma giuridica della Società per azioni, pone il problema
se tali organismi possano qualificarsi come ONLUS.
A tale proposito si fa presente che le società cooperative, al pari
delle associazioni, dei comitati, delle fondazioni e degli altri enti di
carattere privato con o senza personalità giuridica (escluse le società
commerciali), possono qualificarsi come ONLUS a condizione che abbiano tutti i
requisiti previsti dall’art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.
460.
Dagli elementi che si desumono dalla lettura del quesito non sembra
che gli istituendi organismi possano assumere la qualifica di ONLUS,
principalmente perché l’attività’ che essi andranno a svolgere – che sembra
avere le caratteristiche di una normale attività bancaria, sia pure
indirizzata al finanziamento di specifici progetti di solidarietà – non
appare direttamente riconducibile tra quelle indicate dall’art. 10, comma 1,
lettera a) del decreto legislativo n. 460 del 1997, ne’ sembra che possano
sussistere gli altri requisiti statutari stabiliti dal menzionato art. 10 del
decreto legislativo n. 460.
Per quanto riguarda, poi, il richiamo che ad un certo punto del
quesito viene fatto alle Società di Mutuo Soccorso, di cui la Banca in
argomento intende recuperare “in termini moderni…quella parte della
tradizione che si è persa, o che va perdendosi”, si è posto il problema di
verificare se l’istituenda Banca della solidarietà possa rivestire le
caratteristiche di società di mutuo soccorso e quindi godere della
agevolazione consistente nella riduzione a metà dell’IRPEG che l’articolo 6,
comma 1, lettera a) del DPR 29 settembre 1973, n. 601 attribuisce alle
società di mutuo soccorso unitamente agli enti e istituti di assistenza
sociale, agli enti ospedalieri e agli enti di assistenza e beneficenza.
Al riguardo si fa presente che le società di mutuo soccorso sono
associazioni costituite tra lavoratori a norma della legge 15 aprile 1886,
n.388.
Finalità di esse è quella di aiutare gli associati i quali, per
qualsiasi impedimento (malattia, infortuni, vecchiaia) si trovano nella
impossibilità di svolgere la propria attività.
Ai fini della concessione dell’agevolazione tributaria prevista
dall’articolo 6 in esame non basta che una società abbia la denominazione del
mutuo soccorso. Occorre accertare preliminarmente che gli scopi che essa si
propone siano quelli innanzi indicati.
Le società che dal proprio statuto risultino perseguire scopi i quali
esulano dalle finalità ordinarie di mutuo soccorso non possono essere
considerate destinatarie dell’agevolazione. Del pari sono da escludere dalla
sfera di applicazione della disposizione agevolativa dell’articolo 6 le
società di mutuo soccorso quando sia manifestato il proposito da parte degli
azionisti e dei soci di conseguire, attraverso l’attività’ della società, un
lucro personale.
Dalle informazioni contenute nel quesito sembra che l’istituenda banca
della solidarietà vada al di là dei compiti propri delle società di mutuo
soccorso.
Né d’altra parte la banca in questione può essere inquadrata tra gli
enti di assistenza dato che la banca effettua anche normali operazioni di
mercato tipiche dell’attività’ bancaria. Conseguentemente essa non appare
riconducibile tra i destinatari della riduzione a metà dell’IRPEG individuati
dall’articolo 6 del DPR 29 settembbre 1973, n.601.
Sembra invece plausibile la possibilità, per l’istituenda banca della
solidarietà, di emettere i titoli di solidarietà di cui all’articolo 29 del
decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (sempre che, ovviamente,
sussistano in concreto tutte le condizioni e i presupposti stabiliti a tal
fine).
Si ricorda in proposito che con il decreto 8 giugno 1999, n. 328,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 244 del 23 settembre 1999, sono stati
individuati i soggetti abilitati all’emissione dei predetti titoli (le banche
come definite dal decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e gli
intermediari finanziari di cui all’articolo 107, del medesimo decreto
legislativo), le condizioni, i limiti, compresi quelli massimi relativi ai
tassi effettivamente praticati e ogni altra disposizione necessaria per
l’attuazione del citato art. 29 del decreto legislativo n. 460 del 1997.
Tali titoli sono titoli obbligazionari a tasso fisso non convertibili
e godono di un vantaggio fiscale particolare che e’ il seguente: la differenza
tra il tasso effettivamente praticato ed il “tasso di riferimento” costituisce
un costo fiscalmente deducibile dal reddito d’impresa.
Tale differenza rappresenta una variazione in diminuzione in sede di
dichiarazione dei redditi.
L’indicato “tasso di riferimento” e’ fissato in misura pari al
rendimento lordo medio mensile delle obbligazioni emesse dalle banche
(Rendiob), comunicato mensilmente dalla Banca d’Italia, aumentato di un
quinto.
Per le obbligazioni emesse nei primi quindici giorni del mese, si fa
riferimento al Rendiob comunicato nel mese precedente.
I soggetti che emettono titoli di solidarietà hanno i seguenti
obblighi:
a) destinare i fondi raccolti con le emissioni dei titoli di solidarietà
esclusivamente al finanziamento delle organizzazioni non lucrative di
utilità sociale (ONLUS) o di intermediari bancari e finanziari, nella
misura in cui tali fondi sono destinati, da parte di questi ultimi, al
finanziamento delle ONLUS medesime;
b) tenere una gestione separata per i fondi raccolti: da tale gestione devono
risultare in modo chiaro e trasparente tutte le entrate e le spese relative
ai fondi medesimi.
Si segnala, infine, che i titoli in questione potranno essere
emessi dal giorno della costituzione dell’organismo di controllo di cui
all’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

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