Risoluzione 154 del 11.10.00
Organizzazioni Non Lucrative di Utilita’ Sociale (Onlus). Telefonia cellulare. Esenzione dalla tassa di concessione governativa. Articolo 21 della tariffa allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641.
TESTO
Con nota del 18 aprile 2000 una societa’di telecomunicazioni
ha rappresentato forti perplessita’ sulla sussistenza del requisito
della strumentalita’ per i telefonini radiomobili utilizzati da Onlus che
svolgono attivita’ per le quali non e’ rilevante la tempestiva reperibilita’
di persone e cose (ad es.
beneficenza, istruzione, sport dilettantistico) e nel caso di attivazione di
utenze in numero sproporzionato rispetto all’attivita’ effettivamente svolta.
In particolare ha evidenziato che ” Onlus poco conosciute hanno
attivato piu’ linee di telefonia mobile di grandi aziende industriali con
migliaia di dipendenti”, pertanto, al fine di evitare abusi, ha proposto di
subordinare l’esenzione in argomento al rilascio, da parte del legale
rappresentante della Onlus, di una dichiarazione attestante la strumentalita’
della linea telefonica attivata per lo svolgimento delle propria attivita’.
Al riguardo si precisa quanto segue.
L’articolo 21 della tariffa allegata al D.P.R 26 ottobre 1972, n. 641,
prevede la corresponsione della tassa di concessione governativa per la
“licenza o documento sostitutivo per l’impiego di apparecchiature terminali
per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione”.
L’articolo 13-bis dello stesso decreto, introdotto dall’articolo 18
del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, esenta dal pagamento della
suddetta tassa “gli atti ed i provvedimenti concernenti le organizzazioni non
lucrative di utilita sociale (Onlus).”.
Ai sensi del citato articolo 21, il presupposto oggettivo del tributo
e’ la creazione del titolo giuridico in base al quale l’utente puo’ utilizzare
il sistema; pertanto l’applicazione del tributo e’ correlata alla sussistenza
di un documento che provi l’esistenza di un rapporto contrattuale tra il
gestore e l’utente.
Tale documento (nella specie, contratto di abbonamento) identifica la
parte richiedente l’autorizzazione e rileva l’utilizzo familiare o per
attivita’ economiche cui sara’ destinato il servizio.
Cio’ premesso, qualora l’utente, come sopra individuato, sia una
Onlus, potra’ beneficiare dei benefici recati dal su menzionato articolo
13-bis del D.P.R. 641 del 1972.
Infatti, con il decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e’ stata
prevista, in materia di tasse sulle concessioni governative, una disciplina
agevolativa generalizzata, che esenta dal tributo tutti gli atti ed i
provvedimenti concernenti le Onlus.
Ne consegue che l’agevolazione in parola compete a condizione che
l’utente del servizio sia un soggetto cui la legge agevolativa ricollega la
sua operativita’, non rilevando, a tal fine, il settore di appartenenza
dell’attivita’ svolta dalla Onlus.
Cio’ premesso, si ritiene tuttavia necessario che, ai fini della
disapplicazione delle tasse di concessione governativa da parte del gestore,
il rappresentante legale della ONLUS interessata rilasci un’apposita
dichiarazione attestante l’inoltro alla competente Direzione Regionale delle
Entrate della comunicazione di cui all’art. 11, comma 1, del decreto
legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, concernente l’assunzione della qualifica
di ONLUS.
Occorre poi evitare che una giusta esenzione diventi uno strumento di
elusione fiscale. A tal fine, resta impregiudicata la successiva verifica, da
parte degli uffici finanziari, della sussistenza del presupposto sostanziale
dell’agevolazione, vale a dire la strumentalita’ dei telefoni oggetto di
agevolazione.
Il legislatore, al fine di rivitalizzare il c.d. terzo settore, ha
previsto, con le disposizioni contenute nel decreto legislativo 4 dicembre
1997 n. 460, una disciplina agevolativa avente uno spettro di applicabilita’
molto ampio, contrapponendo alla stessa una serie rigorosa di obblighi e
divieti, la cui osservanza costituisce condizione essenziale per poter
beneficiare delle agevolazioni previste.
In particolare, nel caso in esame, l’esenzione dalla tassa di
concessione governativa e’ correlata inscindibilmente all’uso strumentale del
bene per lo svolgimento dell’attivita’ istituzionale della Onlus.
L’insussistenza del nesso di strumentalita’ o inerenza all’attivita’
tipica della Onlus determina una palese violazione della normativa di favore
in quanto comporta un’indebita fruizione di benefici fiscali in evidente
contrasto con le finalita’ perseguite dal legislatore. Alla luce delle
argomentazioni esposte si deduce che l’esistenza del nesso di strumentalita’
tra il bene utilizzato e l’attivita’ svolta dalla Onlus costituisce il
presupposto essenziale per l’applicazione del beneficio. La richiesta di un
numero sproporzionato di utenze telefoniche, in relazione alla struttura
organizzativa ed alle prestazioni erogate, puo’ costituire, pertanto, una
palese violazione del presupposto di cui sopra.
L’Amministrazione finanziaria, cui e’ demandata per legge l’attivita’
di controllo, provvedera’ ad accertare eventuali abusi e ad irrogare le
sanzioni previste dall’art. 28 del D.Lgs. 4 novembre 1997, n. 460,
dichiarando, ove ravvisi l’esistenza dei presupposti normativamente previsti,
la perdita della qualifica di Onlus, la decadenza totale o parziale dalle
agevolazioni.
Codesta societa’ potra’ portare a conoscenza delle Direzioni regionali
delle entrate territorialmente competenti ogni elemento utile ad evidenziare
comportamenti finalizzati a conseguire indebiti risparmi d’imposta.
In considerazione della gravita’ degli episodi segnalati dalla
societa’ istante, la Direzione Centrale per l’accertamento e la programmazione
valutera’ l’opportunita’ di promuovere urgenti iniziative idonee a contrastare
con efficacia gli indicati fenomeni di abusi.
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