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Riposi giornalieri in caso di adozione o affidamento

E' stato dichiarato costituzionalmente illegittimo il Testo Unico sulla maternità, entro il primo anno di vita del bambino.

di Giulio D'Imperio

L?Inps con circolare n. 91 del 26 maggio 2003 è intervenuta sull?argomento dei riposi giornalieri in caso di adozione o affido, anche a seguito della sentenza n. 104 del primo aprile 2003, emanata dalla Corte Costituzionale, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l?articolo 45 del dlgs 151/2001, il Testo Unico sulla maternità, nella parte in cui prevede che i riposi previsti dagli artt. 39-41 si applichino anche nel caso di adozione ed affidamento, ma “entro il primo anno di vita del bambino”.
La Corte aveva spiegato che il limite temporale stabilito dall?articolo 45 avrebbe reso inapplicabili i riposi a favore delle madri adottive o affidatarie nella quasi totalità dei casi, visto che quando un bambino viene accolto in affidamento o in adozione, nella maggior parte dei casi, ha già compiuto il primo anno di età. L?Inps, da parte sua, sottolineando che ormai è prassi comune applicare un trattamento unico, riguardo le prestazioni, tra madri naturali e madri adottive e affidatarie, ha affermato che anche i genitori dei bambini presi in affidamento o adottati possono usufruire dei riposi giornalieri, entro il primo anno dall?ingresso del bambino nella nuova famiglia.
Nel caso di accoglienza di due o più minori nella stessa data in affidamento o adozione, è applicabile l?art. 41 del dlgs 151/2001, che prevede il raddoppio dei riposi nel caso in cui si verifichi un parto plurimo. L?Inps ha precisato che il raddoppio dei riposi deve avvenire anche quando i minori adottati o affidati non sono fratelli. Per la fruizione dei riposi giornalieri in caso di adozione o affidamento, la Corte Costituzionale aveva comunque auspicato che fosse posto un limite d?età sui minori. L?Inps ha sottolineato che i genitori biologici possono richiedere i riposi giornalieri solo dopo aver terminato il periodo di astensione obbligatoria post partum; mentre i genitori affidatari o adottivi possono usufruire dei permessi giornalieri dal giorno successivo a quello dell?entrata del bambino in famiglia. I riposi giornalieri, in questo caso, devono essere visti in sostituzione del congedo di maternità e paternità.
è comunque possibile che i genitori adottivi o affidatari possano utilizzare sia i congedi parentali che i congedi di paternità oltre ai riposi giornalieri.

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