Non profit
Ripescato l’emendamento
La misura rientra in Finanziaria. Formulato un nuovo testo senza errori: eccolo
Rientra in extremis, dopo che era stato espulso per «mancanza di copertura» (vedi il nostro articolo di ieri) l’emendamento del governo alla Finanziaria che introduce il 5 per mille anche per il 2009 dotandolo di una copertura di 400 milioni (la copertura del 2008 era ferma a 380).
Tutto si è svolto nella serata di ieri (erano passate le nove), quando alle Commissioni riunite Finanze e Bilancio della Camera è intervenuto il sottosegretario Giuseppe Vegas, cui è toccato spiegare alcune imprecisioni contenute nella formulazione dell’emendamento «dichiarato inammissibile per carenza di compensazione». In sintesi, il sottosegretario ha precisato che ovviamente i 20 milioni in più di copertura fanno riferimento «al soddisfacimento delle richieste effettuate in sede di dichiarazione dei redditi relativi al periodo di imposta 2008», e ha fatto ammenda per uno svarione contenuto nell’emendamento, che in effetti riportava «per mero errore materiale» un richiamo all’articolo 1, comma 337, della legge n. 266 del 2005, cioè alla Finanziaria per il 2006 (che introdusse il 5 per mille) e non, correttamente, all’articolo 3, comma 8, della legge n. 244 del 2007, cioè la Finanziaria dell’anno scorso.
Riformulato dunque l’emendamento, esso è stato dichiarato «ammissibile» dal presidente delle Commissioni riunite Giancarlo Giorgetti, che ha comunque lasciato spazio per la presentazione di eventuali subemendamenti fino alle 10 di oggi. È da aggiungere che nulla cambia, di fatto, quanto alla platea dei destinatari, che rimangono enti del volontariato (comprese le fondazioni onlus), enti della ricerca scientifica, della sanità, servizi sociali dei Comuni. Fuori le associazioni sportive dilettantistiche.
Ed ecco qui il testo dell’emendamento che è entrato in Finanziaria (in grassetto le parti variate rispetto alla vecchia formula).
Art. 63-bis.
(5 per mille).
1. Per l’anno finanziario 2009, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo di imposta 2008, sulla base dei criteri e delle modalità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 gennaio 2006, fermo quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, una quota pari al 5 per mille dell’imposta stessa è destinata in base alla scelta del contribuente alle seguenti finalità:
a) sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall’articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all’articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;
b) finanziamento della ricerca scientifica e dell’università;
c) finanziamento della ricerca sanitaria;
d) attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente.
2. Resta fermo il meccanismo dell’8 per mille di cui alla legge 20 maggio 1985, n. 222.
3. I soggetti di cui al comma 1 ammessi al riparto devono redigere, entro un anno dalla ricezione delle somme ad essi destinate, un apposito e separato rendiconto dal quale risulti, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente la destinazione delle somme ad essi attribuite.
4. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della solidarietà sociale, del Ministro dell’università e della ricerca e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità del riparto delle somme stesse nonché le modalità e i termini del recupero delle somme non rendicontate ai sensi del comma 3.
5. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 3, comma 8, della legge n. 244 del 2007 (che recita: . Per le finalità di cui ai commi da 5 a 7 e’ autorizzata la spesa nel limite massimo di 380 milioni di euro per l’anno 2009, ndr) è integrata di 20 milioni di euro per l’anno 2009.
Pag. 85
Conseguentemente, all’articolo 84, dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. All’onere derivante dall’articolo 63, comma 13-bis, pari a euro 20 milioni per l’anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2008, allo scopo utilizzando, quanto a euro 20 milioni, l’accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale.
63. 06. (Nuova formulazione) Il Governo.
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