Non profit

Ripartizione per settori di intervento delle risorse finanziarie affluenti il Fondo nazionale per le politiche sociali per l’anno 2002.

di Redazione

DECRETO 8 febbraio 2002
Ripartizione per settori di intervento delle risorse finanziarie affluenti il Fondo nazionale per le politiche sociali per l’anno 2002
(GU n. 107 del 9-5-2002)

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 “Riforma
dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art. 11 della legge
15 marzo 1997, n. 59”, e successive modificazioni;
Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed
integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 2001,
con il quale l’on. avv. Roberto Maroni e’ nominato Ministro del
lavoro e delle politiche sociali;
Visto l’art. 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
successive modificazioni, con il quale sono emanate disposizioni
circa l’istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri
del Fondo per le politiche sociali;
Visto l’art. 133 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con
il quale il Fondo in argomento viene ridenominato “Fondo nazionale
per le politiche sociali”;
Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 449 “Bilancio di previsione
dello Stato per l’anno finanziario 2002 e bilancio pluriennale per il
triennio 2002-2004”;
Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
Visto in particolare l’art. 20 della richiamata legge n. 328/2000,
con il quale, per il perseguimento delle finalita’ prefissate dalla
legge medesima, e’ disposto, a decorrere dall’anno 2002, l’incremento
del Fondo nazionale per le politiche sociali, per l’importo di Euro
476.431.489;
Visto, altresi’, l’art. 28 della medesima legge n. 328/2000, con il
quale, allo scopo di garantire il potenziamento degli interventi a
favore delle persone senza fissa dimora, il Fondo in parola e’
integrato, per l’anno 2002, per l’importo di Euro 10.329.138;
Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388 “Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2001)”, nel cui ambito, all’art. 80, comma 13, e’
disposto, per il corrente anno 2002, l’incremento del Fondo nazionale
per le politiche sociali per l’importo di Euro 222.076.467;
Visto l’art. 96 della legge 21 novembre 2000, n. 342 “Misure in
materia fiscale”, e successive modificazioni, il quale dispone, tra
l’altro, a decorrere dall’anno 2001, l’incremento del Fondo nazionale
per le politiche sociali di Euro 7.746.853, da utilizzarsi per
l’acquisto di autoambulanze e beni strumentali impiegati direttamente
ed esclusivamente per attivita’ di utilita’ sociale, da parte delle
associazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all’art. 6
della legge 11 agosto 1991, n. 266, e dalle organizzazioni non
lucrative di utilita’ sociale;
Visti gli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e
successive modificazioni ed integrazioni, concernenti la concessione
di assegni ai nuclei familiari e di maternita’, i cui stanziamenti,
per il corrente anno finanziario 2002, sono definiti in rispettivi
Euro 231.372.691 e Euro 230.339.777;
Considerato che l’art. 80 della citata legge n. 388/2000
ridefinisce, al comma 17, il complesso delle disposizioni di legge le
cui risorse finanziarie affluiscono al Fondo nazionale per le
politiche sociali a far data dal 1 gennaio 2001;
Visto altresi’ l’art. 52, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n.
448 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finan-ziaria per l’anno 2002)”, il
quale dispone l’aggiunta all’art. 80, comma 17, della legge
23 dicembre 2000, n. 388, delle seguenti lettere:
“r-bis legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 28;
r-ter legge 7 dicembre 2000, n. 383, art. 13”;
Considerato che, per effetto delle modifiche apportate dal sopra
citato art. 52 della legge finanziaria 2002, gli stanziamenti di cui
alla legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 28 – Fondo per l’armonizzazione
dei tempi delle citta’, ed alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, art.
13 – Fondo per l’associazionismo, pari a rispettivi Euro 7.746.853 e
Euro 10.329.138, confluiscono al Fondo nazionale per le politiche
sociali;
Considerato che la somma complessiva afferente il Fondo nazionale
per le politiche sociali per il corrente anno 2002 ammonta a
complessivi Euro 1.622.889.198,87, di cui:
Euro 1.604.813.207 risultano presenti in bilancio al capitolo
1711 “Fondo per le politiche sociali”, iscritto nello stato di
previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali –
Centro di responsabilita’ amministrativa 3 politiche sociali e
previdenziali (U.P.B. 3.1.5.1);
Euro 7.746.853 risultano presenti in bilancio al capitolo 1875
“Fondo per l’armonizzazione dei tempi delle citta’”, iscritto nello
stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali – Centro di responsabilita’ amministrativa 3 politiche
sociali e previdenziali (U.P.B. 3.1.2.10);
Euro 10.329.138 risultano presenti in bilancio, al capitolo 1865
“Fondo per l’associazionismo sociale”, iscritto nello stato di
previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali –
Centro di responsabilita’ amministrativa 3 politiche sociali e
previdenziali (U.P.B. 3.1.2.9);
Considerato che le leggi di settore in materia di politiche
sociali, gia’ in avviata fase di attuazione, concorrono alla
formazione del Fondo nazionale per le politiche sociali per l’importo
complessivo di Euro 416.186.792, come da allegata tabella (tabella
1);
Considerato, tutto cio’ stante, che la somma complessiva afferente
il Fondo nazionale per le politiche sociali per il corrente anno 2002
ascende a complessivi Euro 1.622.889.198,87;
Ravvisata la necessita’, nelle more dell’emanazione del regolamento
di cui al comma del piu’ volte citato art. 20 della legge n.
328/2000, di provvedere ad una ripartizione per soggetti destinatari
delle risorse afferenti il Fondo in argomento, al fine di garantire
la continuita’ al complesso delle attivita’ da svolgersi nel corrente
anno nell’ambito delle politiche sociali e la completa realizzazione
degli interventi previsti dalle disposizioni vigenti;
Considerato che l’art. 80, comma 18, della citata legge n. 388/2000
dispone il riparto annuale delle risorse afferenti alle seguenti
disposizioni legislative, sulla base della normativa vigente ed in
un’unica soluzione, con decreto del Ministro della solidarieta’
sociale fra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano:
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309; legge
5 febbraio 1992, n. 104; legge 28 agosto 1997, n. 284; legge
28 agosto 1997, n. 285; legge 23 dicembre 1997, n. 451; legge
21 maggio 1998, n. 162; legge 18 febbraio 1999, n. 45; decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
Visto il comma 14 del citato art. 80 della legge n. 388/2000, il
quale dispone, tra l’altro, la destinazione di una quota del Fondo
nazionale per le politiche sociali al sostegno dei servizi di
telefonia rivolti alle persone anziane, attivati da associazioni di
volontariato e da altri organismi senza scopo di lucro con comprovata
esperienza nel settore;
Considerato che per il corrente anno la quota suddetta destinata
alle regioni e’ definita in Euro 5.164.569;
Considerato altresi’ che ai sensi del piu’ volte richiamato art. 80
un’ulteriore quota del Fondo in parola e’ destinata alle famiglie nel
cui nucleo familiare siano comprese persone titolari di assegno di
accompagnamento, bisognose di assistenza, nonche’ al cofinanziamento
delle iniziative sperimentali, promosse dagli enti locali, per la
realizzazione di specifici servizi di informazione sulle attivita’ e
sulla rete dei servizi attivati nel territorio a favore della
famiglia;
Ravvisata l’opportunita’ di destinare la suddetta quota alle
regioni, facendo confluire le pertinenti disponibilita’ finanziarie
nel complesso delle risorse indistinte ripartite tra le regioni
medesime;
Considerato che l’art. 5 della legge 15 dicembre 1998, n. 438,
recante “Contributo statale a favore delle associazioni nazionali di
promozione sociale”, dispone, a decorrere dall’anno 2001, il
finanziamento delle associazioni di cui all’art. l della legge
19 novembre 1987, n. 476, a valere sulle risorse del Fondo nazionale
per le politiche sociali;
Visti l’art. 21, comma 1 “Sistema informativo dei servizi sociali”,
comma 2, “Commissione tecnica sistema informativo servizi sociali”,
l’art. 27 “Commissione di indagine sull’esclusione sociale”, e l’art.
29 “Disposizioni sul personale”, della piu’ volte richiamata legge
8 novembre 2000, n. 328, nell’ambito dei quali e’ disposto, tra
l’altro, che all’onere derivante dall’attuazione delle suddette
disposizioni si provvede a valere sul Fondo nazionale per le
politiche sociali;
Visto l’art. 39, comma 2, della suddetta legge n. 448/2001, il
quale stabilisce che alla copertura dell’onere pari a Euro 1.030.000,
derivante dal comma l dello
stesso articolo, inerente norme a favore di lavoratori affetti da
talassemia major e drepanocitosi e in materia di uso dei farmaci di
automedicazione, si fa fronte a carico del Fondo in parola;
Ravvisata la necessita’ di garantire il proseguimento di alcune
attivita’ che rivestono particolare rilevanza in ambito sociale,
destinando una quota del Fondo in parola ai progetti per il
volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, al
finanziamento degli interventi disciplinati dall’art. 81 della legge
n. 388/2000 svolti da associazioni di volontariato ed altri organismi
senza scopo di lucro con comprovata esperienza nel settore
dell’assistenza ai soggetti con handicap grave, di cui all’art. 3,
comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per la cura di detti
soggetti successiva alla perdita dei familiari che ad essi
provvedevano, al funzionamento dell’Osservatorio e del Centro
nazionale documentazione e analisi sull’infanzia, di cui alla legge
23 dicembre 1997, n. 451, al proseguimento delle attivita’ previste
dall’art. 4 comma 3, di cui alla citata legge n. 451/1997;
Ravvisata, altresi’, la necessita’ di destinare una quota, pari
allo 0,1 per cento circa delle disponibilita’ finanziarie
complessive, per la copertura degli oneri di funzionamento del
Dipartimento per le politiche sociali e previdenziali finalizzati al
raggiungimento degli obiettivi previsti dalla piu’ volte richiamata
legge di riforma dell’assistenza;
Visto l’art. 20, comma 7, con il quale e’ attribuita al Ministro
per la solidarieta’ sociale la competenza circa la ripartizione
annuale delle risorse afferenti il Fondo nazionale per le politiche
sociali;
Visto il piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali per
il triennio 2001-2003, adottato con decreto del Presidente della
Repubblica 3 maggio 2001 e registrato dalla Corte dei conti il
27 giugno 2001, registro n. 10, foglio n. 64;
Valutate le esigenze legate alle attivita’ con onere a carico del
Fondo nazionale per le politiche sociali, in rapporto alle risorse a
disposizione per l’anno 2002;
Ritenuto, tutto cio’ premesso, di dover procedere alla ripartizione
delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali
utilizzando, per quanto concerne la quota destinata alle regioni, i
criteri previsti dalle singole leggi di settore, per quanto concerne
le risorse da queste disposte, nonche’ di destinare alle regioni la
massima parte delle risorse disponibili, sulla base delle aree di
intervento previste dal Piano nazionale degli interventi e dei
servizi sociali per il triennio 2001-2003:
responsabilita’ familiari;
diritti dei minori;
persone anziane;
poverta’;
disabili;
avvio della riforma;
Sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, che, nell’esprimere intesa sulla proposta di
ripartizione del Fondo nazionale per le politiche sociali, ai sensi
dell’art. 20, comma 7, legge 8 novembre 2000, n. 328, ha riformulato,
nella seduta del 6 dicembre 2001, i criteri di ripartizione della
quota del 2% del fondo perequativo destinato al riequilibro tra le
regioni, distribuendo, sulla base degli indicatori di poverta’, una
quota pari al 30% dell’intero fondo perequativo esclusivamente alle
regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria,
Sicilia e Sardegna e attribuendo il restante 70% a tutte le regioni,
comprese quelle sopra indicate, sulla base dei criteri di
ripartizione della quota indistinta del Fondo nazionale per le
politiche sociali;

Decreta:

Art. 1
Le tabelle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 allegate formano parte
integrante del presente decreto.

Art. 2
Le risorse afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali
per l’anno 2002, ammontanti nel complesso a Euro 1.622.889.199
(tabella 2), sono attribuite con il presente provvedimento ai
soggetti sotto elencati per gli importi a fianco corrispondenti:

1. somme destinate alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano Euro 771.461.269
2. somme destinate ai comuni Euro 44.466.939
3. somme attribuite al Dipartimento per le politiche sociali e previdenziali da ripartire sui pertinenti capitoli di bilancio Euro 288.773.961
4. somme destinate ad altre amministrazioni dello Stato Euro 30.651.717
5. somme destinate all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) Euro 487.535.313

sommanoEuro 1.622.889.199

Al fine di garantire una maggiore equita’ nella distribuzione dei
finanziamenti, si e’ prevista una quota pari al 2 per cento della
dotazione complessiva delle risorse
indistinte (corrispondente a Euro 9.220.897), quale fondo perequativo
a favore delle regioni, da ripartire sulla base di criteri proposti
dalle stesse.
Anche al fine di realizzare economie di spesa, nella realizzazione
degli interventi attivati dai comuni a valere sul Fondo per
l’infanzia e l’adolescenza, di cui alla legge 28 agosto 1997, n. 285,
la progettualita’ degli interventi medesimi e’ coordinata dalle
regioni secondo i principi di cui all’art. 8 della legge 8 novembre
2000, n. 328.

Art. 3
La quota complessiva di Euro 771.461.269 (tabella 7) destinata alle
regioni e province autonome di Trento e Bolzano e’ ulteriormente
ripartita:
1. risorse finalizzate provenienti da leggi di settore (tabella 3) Euro 276.175.327
2. ulteriori finalizzazioni (tabella 4) Euro 34.241.092
3. risorse indistinte (tabella 6) Euro 461.044.850

sommano Euro 771.461.269

Art. 4
La quota del Fondo nazionale per le politiche sociali destinata ai
comuni riservatari di cui alla legge 28 agosto 1997, n. 285
“Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunita’ per
l’infanzia e l’adolescenza”, pari a complessivi Euro 44.466.939, e’
ulteriormente ripartita:

=====================================================================
Venezia | Euro 844.066
=====================================================================
Milano | Euro 4.398.454
Torino | Euro 3.121.291
Genova | Euro 2.131.404
Bologna | Euro 1.036.834
Firenze | Euro 1.328.456
Roma | Euro 9.650.449
Napoli | Euro 7.238.648
Bari | Euro 1.930.891
Brindisi | Euro 959.388
Taranto | Euro 1.501.912
Reggio Calabria | Euro 1.745.163
Catania | Euro 2.386.538
Palermo | Euro 5.014.249
Cagliari | Euro 1.179.194
sommano . . . | Euro 44.466.939

Art. 5
La quota del Fondo nazionale per le politiche sociali a gestione
statale, attribuita al Dipartimento per le politiche sociali e
previdenziali, pari a complessivi Euro 288.773.961, e’ ulteriormente
ripartita (tabella 8):

=====================================================================
1. risorse destinate alle associazioni di |
volontariato ed ONLUS |Euro 25.306.388
=====================================================================
2. risorse destinate agli enti locali |Euro 229.823.320
———————————————————————
3. risorse gestite dal Dipartimento per le politiche|
sociali e previdenziali |Euro 33.644.253
———————————————————————
sommano . . . |Euro 288.773.961

Art. 6
La quota di Euro 30.651.717 destinata ad altre amministrazioni
dello Stato e’ finalizzata all’attivita’ di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, con affluenza al
Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga.

Art. 7
La quota di Euro 487.535.313 destinata all’Istituto nazionale per
la previdenza sociale e’ ulteriormente ripartita tra i seguenti
settori d’intervento:

=====================================================================
1. legge 5 febbraio 1992, n. 104, agevolazioni ai |
genitori di persone con handicap grave |Euro 25.822.845
=====================================================================
2. legge 23 dicembre 1998, n. 448, assegni ai nuclei|
familiari |Euro 231.372.691
———————————————————————
assegni di maternita’ |Euro 230.339.777
———————————————————————
sommano . . . |Euro 487.535.313

Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, previa registrazione della Corte dei conti.
Roma, 8 febbraio 2002
Il Ministro: Maroni
Registrato alla Corte dei conti il 18 marzo 2002
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 188

Allegati: tabelle da pag.26 a pag.33 della GU 107

Nessuno ti regala niente, noi sì

Hai letto questo articolo liberamente, senza essere bloccato dopo le prime righe. Ti è piaciuto? L’hai trovato interessante e utile? Gli articoli online di VITA sono in larga parte accessibili gratuitamente. Ci teniamo sia così per sempre, perché l’informazione è un diritto di tutti. E possiamo farlo grazie al supporto di chi si abbona.