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Ripartizione della quota del Fondo nazionale per l’infanzia e l’adolescenza tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e di quelle riservate ai comuni, ai sensi dell’art. 1 della L 28/08/97, n. 285 (G. U. 5/2/98 n.29)
di Redazione
Ripartizione della quota del Fondo nazionale per l’infanzia e l’adolescenza tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e di quelle riservate ai comuni, ai sensi dell’art. 1 della legge 28 agosto 1997, n.285.
Il Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con i Ministri dell’interno, del tesoro, di grazia e giustizia e per le pari opportunità Vista la legge 23 agosto 1988, n.400;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 maggio 1996 con il quale è stato conferito all’on.le Livia Turco l’incarico di Ministro senza portafoglio per la solidarietà sociale; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 maggio 1996 recante delega di funzioni al Ministro per la Solidarietà Sociale; Visto l’articolo 1 della legge 28 agosto 1997, n.285 recante “Disposizioni per la promozione di diritti ed opportunità per l’infanzia e l’adolescenza”, che istituisce e disciplina il “Fondo nazionale per l’infanzia e l’adolescenza”; Visto il comma 4 dell’articolo 1 della legge 28 agosto 1997, n.285 che 293 Decreti attuativi della L. 285/97 autorizza la spesa di lire 117 (centodiciassette) miliardi per l’anno 1997 e di lire 312 (trecentododici) miliardi a decorrere dall’anno 1998. Considerata la necessità di provvedere, in applicazione del 2¡ comma dell’art.1 della legge del 28 agosto 1997, n.285 richiamata, alla ripartizione percentuale delle quote del Fondo citato per le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano e, nella misura del 30% ad essi
riservato, per i Comuni di Venezia, Milano, Torino, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Cagliari, Napoli, Bari, Brindisi, Taranto, Reggio Calabria, Catania e Palermo;
Acquisiti gli elementi necessari alla elaborazione dei parametri indicati all’articolo 1 della legge 285/97 per il riparto delle quote per le Regioni, le Provincie Autonome ed i Comuni sopra menzionati; Considerata la opportunità di conferire un peso uguale a ciascuno dei parametri indicati alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 2 dell’articolo 1 della legge n.285/97 richiamata; Considerate le elaborazioni matematiche sui dati ISTAT, Centro Nazionale di documentazione ed analisi sui minori, Ministero dell’Interno, Ministero della Pubblica Istruzione e Ministero di Grazia e Giustizia; Ritenuto quindi di percentualizzare il Fondo per le Regioni, le Provincie Autonome di Trento e Bolzano ed i Comuni sopra indicati per effetto dell’applicazione dei parametri indicati dall’art.1 della legge n.285 citata; Sentita la Conferenza Stato-Regioni; Sentite le competenti Commissioni parlamentari ;
DECRETA
Art.1
È approvata la tabella A (omissis) relativa alle quote percentuali del Fondo per l’infanzia e l’adolescenza di cui al comma 1 dell’articolo 1 della legge 28 agosto 1997, n.285 da destinarsi alle Regioni ed alle Provincie Autonome di Trento e Bolzano. È altresì approvata la tabella B relativa al riparto percentuale della quota del 30% del Fondo riservata ai Comuni di Venezia, Milano, Torino, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Cagliari, Napoli, Bari, Brindisi, Taranto, Reggio Calabria, Catania e Palermo.
Art.2
Il trasferimento dei finanziamenti ripartiti secondo le percentuali indicate nelle tabelle di cui al precedente articolo 1 avviene per l’esercizio finanziario 1997 e seguenti.
Art.3
Ai sensi dell’articolo 9 comma 1 della legge 28 agosto 1997 n.285 qualora entro due anni dall’entrata in vigore della stessa legge le Regioni non abbiano provveduto all’impegno contabile delle quote di competenza ed all’individuazione degli ambiti territoriali di intervento di cui all’art.2 comma 1, della legge citata, il Ministro della Solidarietà Sociale provvede, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, alla ridestinazione dei fondi alle Regioni ed alle Province Autonome di Trento e Bolzano.
Art.4
Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo secondo la normativa vigente.
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