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Rimborsi forfettari agli atleti

di Francesco Vollono

Quesito: “Dobbiamo dare un rimborso forfettario ad un nostro atleta, eccedente il limite delle 90.000 lire e precisamente L. 210.000. Come dobbiamo comportarci?”

Dall’1.1.2000 non esiste più il limite delle 90.000 lire a prestazione o dei sei milioni annui. L’art.83 comma 2 del Tuir, cosi come modificato dall’art. 25 della L.133/99, prevede la non tassabilità dei compensi, indennità, premi, indennità forfetarie corrisposti nel limite di dieci milioni annui. Pertanto il comportamento da tenere è il seguente:

– all’atto del pagamento farsi rilasciare dall’atleta autocertificazione attestante eventuali compensi della stessa natura già percepiti. Se ha già superato L.10.000.000, la somma eccedente tale importo, e fino a 50.000.000, sarà sottoposta a ritenuta a titolo d’imposta del 18.0% oltre allo 0.9% di addizionale: Se si superano anche i 50 milioni, su tale eccedenza si applicherà la ritenuta a titolo di acconto;

– il versamento della ritenuta va effettuato entro il 16 del mese successivo alla corresponsione del rimborso forfettario, mediante delega F24;

– il codice per il versamento della ritenuta è il “1043”, mentre quello dell’addizionale regionale è il “3802”.

– l’associazione dovrà rilasciare all’atleta certificazione attestante i compensi corrisposti e dovrà presentare agli uffici finanziari il modello 770 anche per le somme non sottoposte a ritenuta.

A tale normativa sono sottoposti solo i percipienti persone fisiche che svolgono attività sportiva dilettantistica.

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