Welfare

Rifugiati: sono 20 milioni. Pochi in Italia

Nel nostro Paese manca ancora una regolamentazione omogenea. Le proposte dell'Unhcr

di Redazione

Sono fuggiti dal loro paese a causa di un fondato timore di persecuzione. Per motivi di razza, religione, nazionalita’, per la loro opinione politica o per l’appartenenza ad un determinato gruppo sociale. I loro governi non li tutelano, perche’ non ne sono in grado o, peggio, perche’ il disegno e’ proprio quello di emarginarli, di annientarli. A casa loro non possono o non vogliono tornare. Sono i rifugiati, decine di milioni di persone costrette a vivere lontano dalle proprie radici, in condizioni di indigenza, sotto la continua minaccia di aggressioni, ricatti, violenze a se o ai propri familiari. E’ di loro che si occupa l’Unhcr (Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati). 20 milioni Al gennaio 2001 i rifugiati e gli altri soggetti di competenza dell’Unhcr, erano poco meno di 20 milioni, 19.783.000 persone. A circa 12 milioni e 51 mila di loro, e’ stato riconosciuto lo status di rifugiato e, di questi, quasi cinque milioni e 800 mila si trovano in Asia, piu’ di tre milioni 300 mila in Africa, due milioni 200 mila in Europa, circa 650 mila nel Nordamerica, 37 mila nei paesi latinoamericani e caraibici e 65 mila in Oceania. 940 mila erano i richiedenti asilo, 460 mila i rimpatriati e 6,3 milioni di sfollati. Cio’ significa che nel mondo una persona su 300 e’ costretta alla fuga a causa di guerre e persecuzioni. e gli sfollati? A tali cifre si puo’ aggiungere un numero imprecisato di sfollati -persone costrette a fuggire dalla propria dimora pur rimanendo entro i confini nazionali- che non ricevono alcuna protezione o assistenza internazionale. Secondo l’Unhcr si calcola che nel mondo gli sfollati siano tra i 20 e i 25 milioni. In complesso, quindi, sono circa 50 milioni le persone sradicate, che non possono rientrare nelle proprie abitazioni. In Europa, le persone che rientrano nel mandato dell’Unhcr, sono quattro milioni 855 mila, contro gli otto milioni 820 mila dell’Asia e i quattro milioni 173 mila dell’Africa. in Europa: il fanalino di coda italiano Complessivamente all’inizio del 2002, in Europa vi erano due milioni 200 mila rifugiati. Di questi, oltre un milione 600 mila si trovavano nei soli paesi dell’Unione Europea e costituivano meno di un decimo dell’intera popolazione immigrata, stimata in circa 20 milioni di persone. La distribuzione dei rifugiati all’interno dei Quindici non e’ affatto omogenea: si passa da paesi come la Svezia, che ospita oltre 15 rifugiati ogni mille residenti, a paesi come Danimarca, Germania e Paesi Bassi, dove, invece, si trovano da nove a 14 rifugiati ogni mille abitanti, fino a paesi dell’Europa meridionale che hanno meno di un rifugiato ogni mille residenti come l’Italia, ‘fanalino di coda’ con un rifugiato ogni 6.200 abitanti (0,16 su mille). Negli ultimi anni, spiega l’Unhcr, il numero delle domande d’asilo inoltrate in paesi europei e’ cresciuto. Si e’ passati cosi’ dalle 255 mila richieste del 1996, delle quali 226 mila nei paesi Ue, alle oltre 450 mila domande di asilo del 2000, 390 mila delle quali in Ue. Nel 2001 in Europa sono state presentate 466 mila domande, 384 delle quali nei paesi Ue. Per effetto della crisi in Afghanistan degli ultimi mesi dello scorso anno, le domande presentate in Europa nel 2001 sono giunte principalmente da cittadini Afghani, circa 50 mila, seguiti da cittadini dell’Iraq con 47 mila domande, da quelli della Turchia con 30 mila e delle Repubblica federale di Jugoslavia con 28 mila. Consistente anche la quantita’ di domande presentate da cittadini della Federazione Russa, Iran, Somalia, Sri Lanka, Bosnia Erzegovina e India. I paesi che nel 2001 hanno ricevuto piu’ domande d’asilo sono stati la Germania e il Regno Unito. In Italia il numero dei rifugiati non raggiunge le 10 mila unita’. Sono, infatti 9.169. La cifra non include i minori, i rifugiati riconosciuti prima del 1990, ne’ coloro che hanno ottenuto lo status di protezione umanitaria. Per quanto riguarda le domande d’asilo, l’aumento che si e’ registrato in tutta Europa nell’ultimo decennio, come conseguenza di conflitti, sconvolgimenti politici e diffuse violazioni di diritti umani in diverse parti del mondo, si e’ registrato anche in Italia, in misura proporzionalmente elevata, ma in termini assoluti molto inferiore a quella degli altri partner europei. Dalle circa duemila richieste di asilo presentate nel 1997, si e’ passati alle oltre 11 mila del 1998 fino alle oltre 33 mila del 1999. Nel 2001 in Italia sono state presentate 9.620 domande di asilo. Questi dati, tuttavia, non riflettono l’alta percentuale di quanti, dopo aver presentato domanda in Italia, proseguono verso altri paesi europei per raggiungere parenti e amici o per cercare migliori possibilita’ di integrazione. Sia per quanto riguarda il numero di rifugiati che di domande d’asilo, l’Italia presenta cifre molto basse rispetto agli altri paesi Ue, sia in termini assoluti che percentuali. La Germania ospita quasi un milione di rifugiati (988.533), 11 ogni mille abitanti. I Paesi Bassi, Regno Unito e Svezia circa 150 mila, rispettivamente ospitano 9,58, 2,49 e 16,64 rifugiati ogni mille abitanti contro gli 0,16 dell’Italia. Germania e Regno Unito, inoltre, hanno ricevuto quasi 90 mila domande d’asilo ciascuno. Un cifra che in Italia si e’ raggiunta nell’arco di dieci anni. La maggior parte delle oltre 100 mila domande di asilo presentate in Italia dal 1990 al 2000 e’ stata inoltrata da persone provenienti dall’Albania (21.300), Repubblica federale di Jugoslavia (12.197), Iraq (12.132), Romania (6.114) e Turchia (4.250). Si tratta dunque principalmente di albanesi, kosovari di etnia albanese e di curdi provenienti dall’Iraq e dalla Turchia. Nel 2001 il primato delle domande di asilo presentate in Italia appartiene ad iracheni (1.985) e turchi (1.690) di etnia curda, seguiti da cittadini della Repubblica federale di Jugoslavia (1.526), Sri Lanka (555) e Romania (501) l’ultimo decennio In un decennio la situazione dell’asilo in Italia e’ cambiata drasticamente riflettendo nuove crisi, nuove realta’ e nuovi rapporti internazionali e giuridici. Con la legge Martelli, nel 1990, l’Italia ha abolito la riserva geografica alla Convenzione di Ginevra del 1951, che limitava il riconoscimento dello status ai rifugiati provenineti dall’Europa, e si e’ dotata di una legge che ha regolato il diritto di asilo. Sino all’agosto dello scorso anno in Italia la procedura di riconoscimento dello status di rifugiato, dal momento della presentazione della domanda alla decisione finale, durava oltre un anno. Durante questo periodo il richiedente aveva diritto ad una assistenza finanziaria, 34 mila delle vecchie lire, limitata a soli 45 giorni, all’assistenza sanitaria e all’istruzione per i minori. Non aveva invece diritto al lavoro, che veniva riconosciuto solo dopo il riconoscimento dello status di rifugiato. In mancanza di un’adeguata assistenza, nell’aprile 2001 l’Unhcr, il ministero dell’Interno e l’Anci hanno varato il ”Programma Nazionale Asilo (Pna), finalizzato alla costituzione di una rete di accoglienza in favore dei richiedenti asilo e interventi a sostegno dell’integrazione dei rifugiati riconosciuti. Il programma, finanziato con il Fondo ordinario dell’8 per mille e il fondo europeo per i rifugiati, ha rappresentato il primo intervento integrato mirato a fornire servizi ai richiedenti asilo e rifugiati. la Bossi-Fini La nuova legge in materia di immigrazione e asilo, la ‘Bossi-Fini’, influisce notevolmente sulla materia dell’asilo, modificandone alcune procedure. Tra le novita’ previste dalla legge, la Commissione centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato diventa ‘Commissione nazionale per il diritto di asilo’ e non ha piu’ la funzione di determinare lo status di rifugiato ma compiti di indirizzo e coordinamento delle neo istituite ‘Commissioni territoriali’ incaricate di determinare lo status di rifugiato. Sono inoltre previsti il riesame dell’eventuale decisione negativa in prima istanza da parte della Commissione territoriale competente integrata da un membro della Commissione nazionale, il ricorso al giudice senza effetto sospensivo, la previsione della protezione umanitaria per coloro che, pur non rientrando nella definizione di rifugiato della Convenzione di Ginevra del 1951, necessitano, comunque di protezione poiche’ in fuga da guerre, violenze generalizzate o altre violazioni dei diritti umani, e l’istituzione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo. Pur accogliendo con soddisfazione l’istituzione del fondo per l’asilo e l’introduzione della protezione umanitaria, l’ufficio di Roma dell’Alto Commissariato delle nazioni unite per i rifugiati, spiega la portavoce Laura Boldrini, esprime riserve su alcune delle modifiche introdotte dalla legge, in particolare sulle modalita’ di riesame delle domande di asilo respinte in prima istanza e sul ricorso senza effetto sospensivo. le proposte dell’Alto Comissario In attesa dell’emanazione del regolamento attuativo delle disposizioni in materia di asilo, in fase di elaborazione, l’Unhcr formula alcune proposte procedurali. – Al richiedente Asilo- che dovrebbe essere considerato tale in qualunque forma abbia espresso l’intenzione di chiedere asilo o beneficiare di altre forme di protezione, dovrebbero essere riconosciute alcune fondamentali garanzie, quali la tempestiva informazione sui suoi diritti al momento dell’arrivo sul territorio nazionale, la confidenzialita’ del trattamento dei dati e la possibilita’ di contattare l’Unhcr, organizzazioni non governative o persone di fiducia durante tutte le fasi della procedura. Il previsto Trattenimento dei richiedenti asilo nei centri di identificazione nel periodo compreso tra la presentazione della domanda e la decisione in prima istanza non dovrebbe inficiare il diritto del richiedente di ricevere visite e comunicare con l’esterno e non dovrebbe riguardare i minori non accompagnati. – Le Commissione Territoriali, incaricate di determinare lo status di rifugiato, dovrebbero operare in piena autonomia, disporre di personale qualificato (con una adeguata presenza femminile) formato e periodicamente aggiornato, e di interpreti qualificati. – Durante l’ esame della domanda di asilo il richiedente dovrebbe poter presentare documentazione aggiuntiva in qualsiasi fase della procedura, chiedere di essere ascoltato da un membro femminile della commissione, dovrebbe avere diritto all’assistenza di uno specialista -ad esempio uno psicoterapeuta- e a ricevere la notifica della decisione, adeguatamente motivata, in una lingua a lui comprensibile, oltre che una copia della documentazione. Anche la Commissione nazionale per il diritto di asilo, che con la nuova legge avra’ compiti di indirizzo generale e di decisione sulla cessazione o sulla revoca dello status di rifugiato, dovrebbe, secondo l’Unhcr, operare in piena autonomia, disporre dei mezzi e del personale necessario e coinvolgere l’Unhcr nell’attivita’ di formazione e di aggiornamento del personale e degli interpreti. La Commissione dovrebbe, inoltre, fornire rapporti periodici sulla propria attivita’ e su quella delle Commissioni territoriali. – La nuova legge prevede che le Commissioni territoriali garantiscano protezione umanitaria a chi, pur non rientrando nella definizione di rifugiato ai sensi della Convenzione di Ginevra, necessitano di una forma di protezione. Secondo l’Unhcr, tale status, per quanto possibile, dovrebbe essere equiparato a quello di rifugiato Nel caso in cui una domanda di asilo non venga accolta in prima istanza, propone ancora l’Unhcr, il richiedente non potra’ essere allontanato prima di cinque giorni, dovrebbe essere adeguatamente informato sulla possibilita’ di chiedere il riesame della domanda o di presentare ricorso presso il tribunale territorialmente competente e dovrebbe poter beneficiare di una adeguata assistenza legale. Nel regolamento dovrebbe essere indicato esplicitamente che il richiedente puo’ chiedere al Prefetto competente di sospendere il provvedimento di allontanamento sino all’esito del ricorso. L’Alto Commissariato propone quindi una serie di ulteriori garanzie per i minori, accompagnati e non. Tra queste un trattamento che tenga conto dell’eta’, della particolare sensibilita’ e condizione di vulnerabilita’ e delle peculiari forme di persecuzione e violenze cui possono essere soggetti; il diritto ad essere tra i primi destinatari di protezione e assistenza; la garanzia a non essere sottoposti a misure che ne limitino la liberta’: il riconoscimento automatico dello status di rifugiato nel caso questo sia stato riconosciuto ai genitori o ai familiari da cui dipende; l’autorizzazione all’ingresso e al soggiorno, ai fini del ricongiungimento familiare, ai parenti piu’ stretti, in caso il minore non accompagnato sia stato riconosciuto rifugiato. Infine, la Commissione nazionale dovrebbe prevedere specifiche sessioni di formazione in materia di minori, da tenersi in collaborazione con l’Unhcr.


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