Cultura

Riforme: il testo varato dal Consiglio dei ministri

Senato delle Regioni e fine del bicameralismo perfetto; devolution; premierato; nuova Corte costituzionale; ruolo di garante del Presidente della Repubblica.

di Redazione

Senato delle Regioni e fine del bicameralismo perfetto; devolution; premierato; nuova Corte costituzionale; accentuazione del ruolo di garante del Presidente della Repubblica. Questi i punti cardine del disegno di legge di riforma costituzionale approvato oggi dal Consiglio dei ministri. Il testo andra’ ora alla Conferenza Stato-Regioni per poi tornare al Consiglio dei ministri per il varo definitivo, presumibilmente tra fine settembre e primi di ottobre. A quel punto la parola passera’ al Senato e alla Camera. I Governatori hanno gia’ preannunciato che chiederanno modifica sulla composizione del Senato federale. Ecco i principali contenuti del testo. FEDERALISMO: non viene toccata la riforma ulivista varata nel 2001 che distingue le materie che sono di competenza legislativa esclusiva dello Stato, quelle di competenza esclusiva delle Regioni nonche’ quelle di competenza concorrente. DEVOLUTION: tra le materie che rientrano nella potesta’ legislativa esclusiva delle Regioni vengono aggiunte l’assistenza sanitaria, la scuola e la polizia locale. E’ la devolution di Bossi, che era stata gia’ approvata in prima lettura dal Parlamento e che quindi ”va in sonno”. SENATO FEDERALE: ”Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato federale della Repubblica”, recita il futuro articolo 55 della Costituzione. L’Assemblea di Montecitorio esaminera’ le leggi di competenza esclusiva statale e quella di Palazzo Madama quelle di competenza concorrente. I due Presidenti di Camera e Senato decidono ”le eventuali questioni di competenza”, e la loro decisione ”non e’ sindacabile”. Il testo non precisa l’eventualita’ che i due presidenti siano in disaccordo. Scompare il bicameralismo, salvo le leggi che riguardano ”la perequazione delle risorse finanziarie”, le funzioni fondamentali degli enti locali nonche’ le leggi elettorali nazionali. Tuttavia sia la Camera che il Senato potranno chiedere all’altro ramo del parlamento di riconsiderare una legge approvata, se ne fa richiesta un quinto dei suoi componenti. Sul Senato federale i Presidenti di Regione hanno chiesto cambiamenti. Vogliono che esso sia composto dagli stessi Governatori e da membri dei Consigli regionali, sul modello del Bundesrat tedesco. PARLAMENTARI: sforbiciata al loro numero. Alla Camera scendono da 630 a 400 e al Senato da 315 a 200, piu’ quelli eletti nelle circoscrizioni estere. Il taglio partira’ pero’ solo dalla XVI legislatura, vale a dire dal 2011. Rimane l’istituto dei Senatori a vita di diritto (gli ex inquilini del Quirinale) e di nomina Presidenziale. PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA: sara’ eletto dai parlamentari e dai rappresentati delle Regioni, con una maggioranza qualificata nei primi scrutini, e a maggioranza assoluta dal quarto in poi. Il potere di scioglimento della Camera viene esercitato dal presidente della Repubblica su proposta del primo ministro, che ne assume la esclusiva responsabilita’, mentre quello del Senato spetta al Capo dello Stato in via esclusiva in caso di prolungata impossibilita’ di funzionamento. Al Presidente sono attribuiti nuovi poteri di nomina dei presidenti delle Autorita’ di garanzia, nonche’ quello di designare il vicepresidente del Csm. PREMIER: non c’e’ l’elezione diretta da parte dei cittadini, ma una sua indicazione nelle schede elettorali, in modo che sia chiaro il collegamento tra il suo nome e la maggioranza che lo sostiene. Ha il potere di nominare e revocare i ministri del suo governo. Se viene sfiduciato si dimette e si torna a votare. Viceversa il premier ha il potere di scioglimento della Camera. Se invece si dimette per altre ragioni, la sua maggioranza puo’ esprimere un nuovo premier. CORTE COSTITUZIONALE: Cambiano i criterio di nomina e il numero dei supremi giudici: oggi sono 15, eletti per un terzo dal Parlamento, per un terzo dal Presidente della Repubblica e per un terzo dalle supreme magistrature. Diverranno 19: cinque scelti dal Capo dello Stato, cinque dai magistrati, tre dalla Camera e sei dal Senato Federale. Non puo’ diventare giudice costituzionale chi negli ultimi cinque anni e’ stato parlamentare o consigliere regionale; e il giudice uscente non puo’ essere eletto in Parlamento o entrare al governo nei successivi cinque anni. CSM: anche l’organo di autogoverno della magistratura vede mutati i suoi elettori. Attualmente un terzo sono eletti dal Parlamento; la riforma prevede che un sesto sia scelto dalla Camera e un sesto dal Senato federale. ROMA CAPITALE: ”Roma – recita la riforma – e’ la Capitale della Repubblica federale. Forme e condizioni particolari di autonomia anche normativa possono essere attribuite alla Capitale nei limiti e con le modalita’ dallo Statuto della Regione Lazio”.


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