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Riforma Terzo Settore, ecco i pareri delle Commissioni

Il parere più corposo è quello della VI Commissione (Finanze): favorevole con queste 11 condizioni

di Redazione

La prima fase dell’iter della riforma del Terzo settore si è chiuso. Come anticipato stamattina da Vita.it mercoledì il testo andrà in Aula a Montecitorio. Al via libera mancavano i pareri delle altre Commissioni (il testo era stato incardinato nella XII Commissione, la Affari Sociali). Pareri che sono arrivati in queste ore. Ecco i loro contenuti.

 

 

 

I COMMISSIONE (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni)

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:
all’articolo 4, comma 1, lettera i), siano chiariti i requisiti necessari per l’iscrizione nel registro unico del terzo settore;

e con le seguenti osservazioni:

a) all’articolo 1, comma 1, ultimo periodo, valuti la Commissione di merito l’opportunità di chiarire che nella definizione di Terzo settore non rientrano formazioni e associazioni politiche, sindacati, associazioni professionali e di categorie economiche;

b) all’articolo 1, comma 3, valuti la Commissione di merito l’opportunità di specificare le materie sulle quali si rende necessario acquisire l’intesa della Conferenza unificata ai fini dell’adozione dei decreti legislativi di cui al citato comma 2, lettere a), b) e c) del provvedimento;

c) all’articolo 5, comma 1, lettera e), valuti la Commissione di merito l’opportunità di chiarire la nozione di ente del Terzo settore di secondo livello;

d) al medesimo articolo 5, comma 1, lettera e), valuti la Commissione di merito l’opportunità di chiarire natura, composizione e modalità di funzionamento degli organismi regionali e nazionali che devono essere costituiti al fine di provvedere al controllo delle attività e della gestione dei centri di servizio.

 

II COMMISSIONE (Giustizia)

PARERE FAVOREVOLE

 

III COMMISISONE (Affari esteri e comunitari)

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l’opportunità che tra i principi e criteri direttivi per l’attuazione della delega, di cui al provvedimento in titolo, in materia di Servizio civile universale figuri il mantenimento dello spirito inclusivo rispetto alla partecipazione proprio dei bandi degli ultimi due anni.

 

IV COMMISSIONE (Difesa)

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

all’articolo 5, comma 1, lettera c), valuti la Commissione di merito l’opportunità di reincludere espressamente tra le organizzazioni di volontariato coinvolte nella valorizzazione delle diverse esperienze anche quelle che riuniscono militari.

 

VI COMMISSIONE (Finanze)

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) con riferimento all’articolo 4, comma 1, lettera b), la quale prevede l’individuazione delle attività solidaristiche e di interesse generale che caratterizzano gli enti del Terzo settore, il cui svolgimento costituisce requisito per l’accesso alle agevolazioni previste dalla normativa, provveda la Commissione di merito a integrare la disposizione nel senso di prevedere l’introduzione di adeguate forme di verifica circa il concreto perseguimento di tali finalità;

2) con riferimento all’articolo 4, comma 1, lettera c), la quale prevede di definire forme e modalità di organizzazione e amministrazione degli enti del Terzo settore, provveda la Commissione di merito a integrare la disposizione nel senso di definire anche modalità di controllo di tali enti;

3) con riferimento all’articolo 4, comma 1, lettera d), la quale prevede il divieto di distribuzione, anche in forma indiretta, degli utili e del patrimonio dell'ente appartenente al Terzo settore, provveda la Commissione di merito a sostituire la dizione: “utili” con la seguente: “avanzi di gestione”, in quanto essa risulta più adeguata alla realtà degli enti del Terzo settore;

4) con riferimento all’articolo 6, comma 1, lettera c), la quale stabilisce, per le imprese sociali, la previsione di forme di remunerazione del capitale sociale e di ripartizione degli utili, provveda la Commissione di merito a sostituire la dizione: “capitale sociale” con quella: “capitale”, in quanto essa appare più adeguata alla realtà degli enti del Terzo settore, nonché di sostituire la dizione: “utili” con la seguente: “avanzi di gestione”, anch’essa più adeguata alla realtà degli enti del Terzo settore;

5) con riferimento all’articolo 7, il quale attribuisce le funzioni di vigilanza, monitoraggio e controllo sugli enti del Terzo settore, ivi comprese le imprese sociali, nonché sulle relative attività, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in collaborazione, per quanto di competenza, con gli altri ministeri interessati e con l’Agenzia delle entrate, provveda la Commissione di merito a specificare, al comma 1, che tali funzioni riguardano il controllo pubblico sugli enti del Terzo settore, fermi restando i meccanismi di controllo interni agli enti;

6) con riferimento all’articolo 8, comma 1, lettera c), la quale prevede, nell’ambito delle definizione dello status giuridico dei giovani ammessi al servizio civile universale, che il rapporto di servizio civile non sia assimilabile al rapporto di lavoro e che la prestazione fornita in tale ambito non possa essere “assoggettata ad alcuna disposizione fiscale o tributaria”, provveda la Commissione di merito a rivedere la formulazione della disposizione, facendo più propriamente riferimento all’esclusione da ogni imposizione tributaria di tale prestazione;

7) con riferimento all’articolo 9, il quale prevede la disciplina di misure agevolative di carattere economico e tributario in favore degli enti del Terzo settore, provveda la Commissione di merito a subordinare la fruizione dei predetti benefici all’introduzione, negli assetti di governance degli enti del Terzo settore che intendono avvalersene, di meccanismi rafforzati di controllo interno, da definire in sede di esercizio della delega, basati sui principi di terzietà e di trasparenza;

8) con riferimento all’articolo 9, comma 1, lettera a), la quale contempla l’introduzione di un regime di tassazione agevolativo, nonché il divieto di distribuzione, anche in forma indiretta, degli utili e del patrimonio dell'ente appartenente al Terzo settore, provveda la Commissione di merito a sostituire la dizione: “regime di tassazione agevolativo” con la seguente: “regime tributario di vantaggio”, e a sostituire la dizione: “utili” con la seguente: “avanzi di gestione”;

9) con riferimento all’articolo 9, comma 1, lettera b), la quale prevede la razionalizzazione e semplificazione del regime di deducibilità e detraibilità dal reddito o dall'imposta delle persone fisiche e giuridiche delle erogazioni liberali, in denaro e in natura, disposte in favore degli enti del Terzo settore, provveda la Commissione di merito a rivedere tecnicamente la formulazione della norma, nel senso di prevedere la razionalizzazione e semplificazione del regime di deducibilità dal reddito complessivo e di detraibilità dall’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche e giuridiche delle predette erogazioni liberali;

10) con riferimento al comma 2 dell’articolo 10, il quale individua la copertura finanziaria degli oneri determinati da alcune norme del provvedimento, provveda la Commissione di merito ad aggiornare i riferimenti temporali, ivi contenuti, all’annualità 2015, all’anno 2014 e al triennio 2014-2016;

11) con riferimento al comma 3 dell’articolo 10, il quale stabilisce che con la legge di stabilità 2015 potranno essere individuate risorse finanziarie ulteriori rispetto a quanto stabilito dalla legislazione vigente, al fine di garantire la stabilizzazione e il rafforzamento delle misure previste dall'articolo 9, comma 1, lettere c) e g), e dall'articolo 8, provveda la Commissione di merito ad aggiornare il riferimento alla legge di stabilità 2016;

 

e con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito l’opportunità di individuare un meccanismo di copertura per gli eventuali oneri finanziari derivanti dall’applicazione dei criteri di delega di cui all’articolo 9, comma 1, lettere da a) a f), in materia di revisione del regime fiscale e di agevolazione degli investimenti di capitale, nonché dall’applicazione dei criteri di delega di cui alle lettere i) e l), in materia di assegnazione agevolata di immobili pubblici e di misure per favorire i trasferimenti di beni patrimoniali agli enti del Terzo settore;

b) con riferimento all'articolo 9, comma 1, lettera a), si valuti l’opportunità che il regime di tassazione agevolativo a vantaggio degli enti non commerciali sia riconosciuto a condizione che i soggetti beneficiari effettuino tutte le transazioni finanziarie di ammontare superiore a 516 euro tramite sistemi di pagamento tracciabili;

c) con riferimento all'articolo 9, comma 1, lettera b), si valuti l’opportunità che il beneficio della deducibilità e detraibilità delle erogazioni liberali in denaro a favore degli enti del Terzo settore sia riconosciuto a condizione che le suddette liberalità siano effettuate tramite sistemi di pagamento tracciabili;

d) con riferimento alla lettera g) del comma 1 dell’articolo 9, la quale prevede l’istituzione di un fondo rotativo destinato a erogare finanziamenti agevolati per gli investimenti degli enti del Terzo settore e delle imprese sociali in beni strumentali materiali e immateriali, valuti la Commissione di merito l’opportunità di integrare il principio direttivo prevedendo di disciplinare anche le modalità di ripartizione delle risorse del fondo e le relative modalità di funzionamento;

e) con riferimento alla lettera i) del comma 1 dell’articolo 9, la quale prevede la promozione dell'assegnazione, in favore degli enti del Terzo settore, degli immobili pubblici inutilizzati, nonché dei beni immobili e mobili confiscati alla criminalità organizzata, valuti la Commissione di merito l’opportunità di chiarire se la normativa delegata da emanare ai sensi di tale criterio direttivo possa prevedere assegnazioni gratuite di tali beni, ovvero solo agevolazioni per gli enti del terzo settore;

 

f) con riferimento alla lettera m) del comma 1 dell’articolo 9, la quale contempla la revisione della disciplina delle ONLUS, in particolare prevedendo una migliore definizione delle attività istituzionali e di quelle connesse, fermo restando il vincolo di non prevalenza delle attività connesse e il divieto di distribuzione anche indiretta degli utili e fatte salve le condizioni di maggior favore relative alle organizzazioni di volontariato, cooperative sociali e organizzazioni non governative, valuti la Commissione di merito l’opportunità di chiarire se, in tale ambito, si intenda intervenire anche sulla disciplina tributaria delle ONLUS.

 

VII COMMISSIONE (Cultura, Scienza e istruzione)

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti raccomandazioni:

provveda il Governo, nella predisposizione dei decreti legislativi, a:

1)        prevedere la possibilità di inserire le associazioni sportive dilettantistiche nell’albo delle organizzazioni di volontariato;

2)        verificare la possibilità di riconoscere le competenze acquisite nel volontariato e nel servizio civile ai fini del curriculum scolastico e universitario;

3)        di verificare, anche alla luce dei futuri orientamenti della Corte Costituzionale, la possibilità di estendere l’accesso al servizio civile anche da parte di soggetti con cittadinanza non italiana e residenti in Italia.

 

VIII COMMISSIONE (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

PARERE FAVOREVOLE

X COMMISSIONE (Attività produttive, commercio e turismo)

PARERE FAVOREVOLE

 

 con le seguenti condizioni:

1) provveda la Commissione di merito a meglio definire il concetto di "finalità civiche" introdotto all'articolo 1, comma 1, nonché del dettato della lettera b) del comma 1 dell’articolo 2 , allo scopo di assicurare una più puntuale qualificazione giuridica del sistema degli enti da ricomprendere nella perimetrazione del Terzo settore;

2) provveda la Commissione di merito a reintrodurre, all'articolo 6, comma 1, lettera a), il concetto di "misurabilità" degli impatti sociali positivi – anche in raccordo con le previsioni di cui all'articolo 7 – poiché tale "misurabilità" risulta strutturalmente connessa alla definizione dei "limiti di compatibilità con lo svolgimento di attività commerciali diverse da quelle di utilità sociale" di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b);

3) provveda la Commissione di merito a coordinare quanto previsto dall’articolo 6, comma 1, lettera b), con le disposizioni  relative al riordino del settore del commercio equo e solidale in corso di esame presso la X Commissione;

4) preveda la Commissione di merito, con riferimento all'articolo 7, comma 1, una più puntuale definizione del rapporto di collaborazione tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed i Ministeri di settore per competenza interessati al fine di meglio corrispondere alla finalità di promozione del Terzo settore, ed in particolare con il Ministero dello sviluppo economico per quanto attiene il Registro delle imprese;

 

e con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito, con riferimento all'articolo 9, comma 1), lettera e), l'opportunità che la razionalizzazione dei regimi fiscali e contabili semplificati avvenga anche tenendo conto delle differenti attività civiche e solidaristiche ricomprese nel Terzo Settore;

b) anche alla luce del parere reso dall’Autorità Garante della concorrenza e del mercato, valuti la Commissione di merito l’opportunità di articolazione, anche su base dimensionale, del regime di agevolazioni previste;

c) anche alla luce dell’audizione della Corte dei Conti, valuti la Commissione di merito ogni utile approfondimento del sistema di controlli, con particolare riguardo alle regole in materia di appalti e di rapporti di lavoro; di tali controlli deve essere dato conto nella relazione annuale al Parlamento prevista dall’articolo 11.

 

XI COMMISSIONE (Lavoro pubblico e privato)

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

– valuti la Commissione di merito l’opportunità di integrare le disposizioni dell’articolo 5 in materia di revisione della disciplina vigente in materia di volontariato e di promozione sociale al fine di consentire alle organizzazioni di volontariato, nel rispetto del principio di gratuità delle prestazioni dei volontari, di rimborsare loro in modo forfetario le spese sostenute per l’esercizio dell’attività prestata entro un limite massimo annuale, di valore contenuto, escludendo tale rimborso dal reddito imponibile;

– all’articolo 6, comma 1, valuti la Commissione di merito l’opportunità di inserire, dopo la lettera b), la seguente: «b-bis) acquisizione di diritto della qualifica di impresa sociale da parte delle cooperative sociali e dei loro consorzi» e, conseguentemente, sopprimere il comma 2 del medesimo articolo.».

 

XIV COMMISSIONE (Politiche dell’Unione europea)

PARERE FAVOREVOLE.

 

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