DLT 300/99: Riforma dellorganizzazione del Governo
Capo IV Agenzia di protezione civile
Art. 79.
Agenzia di protezione civile.
1. é istituita l’agenzia di protezione civile, di seguito
denominata agenzia, dotata di personalità giuridica e di autonomia
regolamentare, amministrativa, finanziaria, patrimoniale e contabile.
2. All’agenzia sono trasferite le funzioni ed i compiti
tecnico-operativi e scientifici in materia di protezione civile
svolti dalla direzione generale della protezione civile e dei servizi
antincendi del Ministero dell’interno, dal dipartimento della
protezione civile, istituito presso la presidenza del Consiglio dei
Ministri, e dal servizio sismico nazionale.
3. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per le attività di
protezione civile, dipende funzionalmente dall’agenzia.
4. L’attività dell’agenzia è disciplinata, per quanto non previsto
dal presente decreto legislativo, dalle norme del codice civile.
5. L’agenzia è soggetta al controllo successivo della Corte dei
conti, che si esercita ai sensi della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
6. L’agenzia può avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello
Stato, ai sensi dell’art. 43 del regio decreto 30 ottobre 1933, n.
1611 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 80.
Vigilanza.
1. L’agenzia è sottoposta alla vigilanza del Ministro dell’interno,
che esercita poteri di indirizzo sull’attività dell’agenzia. Le
deliberazioni del comitato direttivo dell’agenzia relative ai
regolamenti, al bilancio e al rendiconto sono trasmesse al Ministro
dell’interno che, nei dieci giorni successivi alla ricezione, può
chiedere di sospenderne l’esecutività. Nei trenta giorni successivi,
il Ministro dell’interno può chiedere una nuova delibera del comitato
direttivo, prospettando le ragioni di legittimità o del merito del
rinvio. In assenza di osservazioni i regolamenti diventano esecutivi
trascorsi 45 giorni dalla ricezione. Il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica esprime, nel termine di
venti giorni, il proprio avviso sull’ordinamento finanziario e
contabile.
2. Fermi i controlli sui risultati, gli altri atti di gestione
dell’agenzia, comprese le variazioni di bilancio, non sono sottoposti
a controllo preventivo.
Art. 81.
Compiti.
1. L’agenzia svolge compiti relativi a:
a) la formulazione degli indirizzi e dei criteri generali, di cui
all’art. 107, comma 1, lettere a) e f) n. 1, e all’art. 93, comma 1,
lettera g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, da
sottoporre al Ministro dell’interno per l’approvazione del Consiglio
dei Ministri;
b) l’acquisizione di elementi tecnici sulla intensità ed
estensione degli eventi calamitosi per la proposta di dichiarazione
dello stato di emergenza da parte del Consiglio dei Ministri, ai
sensi dell’art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
c) le attività, connesse agli eventi calamitosi di cui all’art.
2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225,
relative a:
1) l’approvazione, d’intesa con le regioni e gli enti locali,
dei piani di emergenza e la loro attuazione, compreso il
coordinamento per l’utilizzazione delle organizzazioni di
volontariato;
2) la predisposizione di ordinanze, di cui all’art. 5, commi 2
e 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, da emanarsi dal Ministro
dell’interno;
3) la rilevazione dei danni e l’approvazione di piani di
interventi volti al superamento delle emergenze ed alla ripresa delle
normali condizioni di vita, da attuarsi d’intesa con le regioni e gli
enti locali interessati;
d) l’attività tecnico-operativa volta ad assicurare i primi
interventi nell’ambito dei compiti di soccorso di cui all’art. 14
della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
e) lo spegnimento con mezzi aerei degli incendi boschivi,
coordinando anche l’impiego dei mezzi aerei di altre amministrazioni
statali o delle regioni;
f) lo svolgimento di periodiche esercitazioni relative ai piani
di emergenza;
g) l’attività di formazione in materia di protezione civile;
h) la promozione di ricerche sulla previsione e prevenzione dei
rischi naturali ed antropici, finalizzate alla definizione dei
fenomeni attesi, alla valutazione del loro impatto sul territorio,
alla valutazione e riduzione della vulnerabilità e allo sviluppo e
gestione di sistemi di sorveglianza utili ai fini del preavviso
dell’evento o dell’allarme tempestivo;
i) la raccolta sistematica, la valutazione e la diffusione dei
dati sulle situazioni di rischio, anche attraverso la realizzazione
di sistemi informativi e di sistemi di monitoraggio, d’intesa con le
regioni ed altre amministrazioni pubbliche;
l) l’attività di informazione alle popolazioni interessate;
m) il coordinamento delle organizzazioni di volontariato per
favorirne la partecipazione alle attività di protezione civile;
n) la promozione e lo sviluppo di accordi con organismi nazionali
ed internazionali bilaterali e multilaterali in materia di previsione
e prevenzione dei rischi, di interventi di soccorso ed a tutela della
pubblica incolumità.
2. Entro il mese di febbraio l’agenzia predispone una relazione
annuale sullo stato della protezione civile che il Ministro
dell’interno presenta al Parlamento.
3. Il Ministro dell’interno si avvale dell’agenzia:
a) per le attività di cui all’art. 107, comma 1, lettera d), del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
b) per la predisposizione di provvedimenti normativi in materia
di protezione civile e nelle materie di cui al comma 1 del presente
articolo.
4. L’agenzia assicura, mediante convenzioni e intese, il supporto
tecnico-operativo e tecnico-scientifico a favore di tutte le
amministrazioni pubbliche interessate.
5. I compiti di cui al comma 1, lettere a) e i) e al comma 3,
lettera a), sono esercitati attraverso intese nella conferenza
unificata ai sensi dell’art. 107 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112. I compiti di cui al comma 1, lettere e), f), g), h) ed
l), sono esercitati sentite le regioni.
Art. 82.
Organi.
1. Sono organi dell’agenzia:
a) il direttore
b) il comitato direttivo
c) il collegio dei revisori dei conti.
2. Il direttore è scelto tra personalità con comprovata esperienza
tecnico-scientifica nel settore e provvede ad attivare tutte le
iniziative necessarie a prevenire situazioni di pericolo e a
fronteggiare le emergenze.
3. Il comitato direttivo è composto dal direttore dell’agenzia, che
lo presiede, e da quattro dirigenti dei principali settori di
attività dell’agenzia, di cui uno nominato su designazione della
conferenza unificata.
4. Il direttore e il comitato direttivo durano in carica cinque
anni, possono essere confermati una sola volta e vengono nominati con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
dell’interno.
5. Il collegio dei revisori dei conti è composto da un Presidente,
da due componenti effettivi e da due supplenti, che durano in carica
tre anni e sono rinnovabili una sola volta. I componenti del collegio
sono nominati dal Ministro dell’interno, su designazione, quanto al
Presidente, del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica.
Art. 83.
Commissione grandi rischi e comitato operativo della protezione
civile.
1. Operano presso l’agenzia la commissione nazionale per la
previsione e la prevenzione dei grandi rischi e il comitato operativo
della protezione civile di cui agli articoli 9 e 10 della legge 24
febbraio 1992, n. 225.
2. La commissione di cui al comma 1, articolata in sezioni, svolge
attività consultiva tecnico-scientifica e propositiva in materia di
previsione e prevenzione delle varie situazioni di rischio; è
presieduta dal direttore dell’agenzia ed è composta da un docente
universitario esperto in problemi di protezione civile con funzioni
di vicepresidente, che sostituisce il Presidente in caso di assenza o
di impedimento, da esperti nei vari settori di rischio, da due
esperti designati dall’agenzia per la protezione dell’ambiente e per
i servizi tecnici e da due esperti designati dalla Conferenza
permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano.
3. Il comitato operativo della protezione civile assicura la
direzione unitaria ed il coordinamento delle attività in emergenza,
stabilendo gli interventi di tutte le amministrazioni ed enti
interessati al soccorso. é presieduto dal direttore dell’agenzia e
composto da tre rappresentanti dell’agenzia stessa, da un
rappresentante per ciascuna delle strutture operative nazionali di
cui all’art. 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, non confluite
nell’agenzia e che sono tenute a concorrere all’opera di soccorso e
da due rappresentanti designati dalle regioni. Alle riunioni del
comitato possono essere invitate le autorità regionali e locali di
protezione civile interessate a specifiche emergenze. Possono inoltre
essere invitati rappresentanti di altri enti o amministrazioni.
4. I componenti del comitato rappresentanti di Ministeri, su delega
dei rispettivi Ministri, riassumono ed esplicano con poteri
decisionali, ciascuno nell’ambito delle amministrazioni di
appartenenza ed altresì nei confronti di enti, aziende autonome ed
amministrazioni controllati o vigilati, tutte le facoltà e competenze
in ordine all’azione da svolgere ai fini di protezione civile e
rappresentano, in seno al comitato, l’amministrazione di appartenenza
nel suo complesso.
5. L’agenzia, sentite le regioni, definisce, in sede locale e sulla
base dei piani di emergenza, gli interventi e la struttura
organizzativa necessari per fronteggiare gli eventi calamitosi da
coordinare con il prefetto anche per gli aspetti dell’ordine e della
sicurezza pubblica.
Art. 84.
Fonti di finanziamento.
1. Le entrate dell’agenzia sono costituite da:
a) un fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica ai sensi
dell’art. 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468
e successive integrazioni e modifiche;
b) trasferimenti da parte dello Stato, connessi ad interventi per
calamità, per fronteggiare le quali si richiedono mezzi straordinari;
c) trasferimenti specifici da parte dello Stato per fronteggiare
oneri derivanti da preesistenti leggi a fronte di competenze
trasferite all’agenzia;
d) proventi per prestazioni ad altre amministrazioni pubbliche e
a privati;
e) proventi derivanti da entrate diverse.
2. I trasferimenti a carico del bilancio dello Stato sono iscritti
su appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
Art. 85.
Personale.
1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale
dell’agenzia sono disciplinati con appositi strumenti di
contrattazione integrativa, ai sensi dell’art. 45 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed
integrazioni, con previsione di una separata area di contrattazione,
al fine di tener conto adeguatamente delle specificazioni connesse
alla peculiarità delle esigenze e delle corrispettive prestazioni di
lavoro connesse, in particolare, alla gestione delle emergenze.
2. L’agenzia può utilizzare personale dipendente da amministrazioni
o enti pubblici, secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti.
3. Esperti altamente qualificati possono essere assunti con
contratti a tempo determinato di diritto privato di durata non
superiore a cinque anni, rinnovabile una sola volta previa procedura
di valutazione comparativa.
Art. 86.
Primo inquadramento del personale.
1. Entro il termine di cui all’art. 87, comma 1, l’agenzia provvede
all’inquadramento del personale di ruolo del servizio sismico
nazionale in servizio alla data di entrata in vigore del presente
decreto, con contestuale soppressione di tali ruoli; vengono altresì
inquadrati i vincitori di concorsi già banditi alla stessa data.
2. Entro lo stesso termine viene inquadrato, a domanda, il
personale di ruolo in servizio presso la direzione generale della
protezione civile e dei servizi antincendi del Ministero
dell’interno, che svolge le funzioni e i compiti di cui all’art. 79,
comma 2, il personale di ruolo della presidenza del Consiglio dei
Ministri in servizio presso il dipartimento della protezione civile
della presidenza del Consiglio dei Ministri e il personale di ruolo
di altre amministrazioni dello Stato e di altri enti pubblici in
posizione di comando o fuori ruolo presso tutte le strutture di cui
all’art. 79, comma 2. Il contratto integrativo definisce
l’equiparazione di qualifiche e profili professionali per il
personale proveniente dai diversi comparti di contrattazione.
3. L’agenzia succede nei rapporti di lavoro con il personale di
ruolo delle strutture di cui all’art. 79, comma 2, alle condizioni
economiche e normative esistenti al momento dell’inquadramento ed i
dipendenti mantengono i diritti antecedentemente maturati.
Art. 87.
Norme finali e abrogazioni.
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo si provvede alla nomina degli organi
dell’agenzia. Nei successivi sei mesi l’organizzazione e il
funzionamento dell’agenzia sono disciplinati con lo statuto e i
regolamenti e ad essa sono trasferiti i compiti svolti dalle
strutture di cui all’art. 79, comma 2, che vengono contestualmente
soppresse.
2. Sono abrogati gli articoli 1, 4 e 7 della legge 24 febbraio
1992, n. 225, ed è soppresso il Consiglio nazionale della protezione
civile di cui all’art. 8 della stessa legge.
Nessuno ti regala niente, noi sì
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