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Riforma dell’organizzazione del GovernoCapo IV Agenzia di protezione civile

di Redazione

DLT 300/99: Riforma dell’organizzazione del Governo Capo IV Agenzia di protezione civile Art. 79. Agenzia di protezione civile. 1. é istituita l’agenzia di protezione civile, di seguito denominata agenzia, dotata di personalità giuridica e di autonomia regolamentare, amministrativa, finanziaria, patrimoniale e contabile. 2. All’agenzia sono trasferite le funzioni ed i compiti tecnico-operativi e scientifici in materia di protezione civile svolti dalla direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi del Ministero dell’interno, dal dipartimento della protezione civile, istituito presso la presidenza del Consiglio dei Ministri, e dal servizio sismico nazionale. 3. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per le attività di protezione civile, dipende funzionalmente dall’agenzia. 4. L’attività dell’agenzia è disciplinata, per quanto non previsto dal presente decreto legislativo, dalle norme del codice civile. 5. L’agenzia è soggetta al controllo successivo della Corte dei conti, che si esercita ai sensi della legge 14 gennaio 1994, n. 20. 6. L’agenzia può avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, ai sensi dell’art. 43 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 e successive modificazioni ed integrazioni. Art. 80. Vigilanza. 1. L’agenzia è sottoposta alla vigilanza del Ministro dell’interno, che esercita poteri di indirizzo sull’attività dell’agenzia. Le deliberazioni del comitato direttivo dell’agenzia relative ai regolamenti, al bilancio e al rendiconto sono trasmesse al Ministro dell’interno che, nei dieci giorni successivi alla ricezione, può chiedere di sospenderne l’esecutività. Nei trenta giorni successivi, il Ministro dell’interno può chiedere una nuova delibera del comitato direttivo, prospettando le ragioni di legittimità o del merito del rinvio. In assenza di osservazioni i regolamenti diventano esecutivi trascorsi 45 giorni dalla ricezione. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica esprime, nel termine di venti giorni, il proprio avviso sull’ordinamento finanziario e contabile. 2. Fermi i controlli sui risultati, gli altri atti di gestione dell’agenzia, comprese le variazioni di bilancio, non sono sottoposti a controllo preventivo. Art. 81. Compiti. 1. L’agenzia svolge compiti relativi a: a) la formulazione degli indirizzi e dei criteri generali, di cui all’art. 107, comma 1, lettere a) e f) n. 1, e all’art. 93, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, da sottoporre al Ministro dell’interno per l’approvazione del Consiglio dei Ministri; b) l’acquisizione di elementi tecnici sulla intensità ed estensione degli eventi calamitosi per la proposta di dichiarazione dello stato di emergenza da parte del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225; c) le attività, connesse agli eventi calamitosi di cui all’art. 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, relative a: 1) l’approvazione, d’intesa con le regioni e gli enti locali, dei piani di emergenza e la loro attuazione, compreso il coordinamento per l’utilizzazione delle organizzazioni di volontariato; 2) la predisposizione di ordinanze, di cui all’art. 5, commi 2 e 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, da emanarsi dal Ministro dell’interno; 3) la rilevazione dei danni e l’approvazione di piani di interventi volti al superamento delle emergenze ed alla ripresa delle normali condizioni di vita, da attuarsi d’intesa con le regioni e gli enti locali interessati; d) l’attività tecnico-operativa volta ad assicurare i primi interventi nell’ambito dei compiti di soccorso di cui all’art. 14 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; e) lo spegnimento con mezzi aerei degli incendi boschivi, coordinando anche l’impiego dei mezzi aerei di altre amministrazioni statali o delle regioni; f) lo svolgimento di periodiche esercitazioni relative ai piani di emergenza; g) l’attività di formazione in materia di protezione civile; h) la promozione di ricerche sulla previsione e prevenzione dei rischi naturali ed antropici, finalizzate alla definizione dei fenomeni attesi, alla valutazione del loro impatto sul territorio, alla valutazione e riduzione della vulnerabilità e allo sviluppo e gestione di sistemi di sorveglianza utili ai fini del preavviso dell’evento o dell’allarme tempestivo; i) la raccolta sistematica, la valutazione e la diffusione dei dati sulle situazioni di rischio, anche attraverso la realizzazione di sistemi informativi e di sistemi di monitoraggio, d’intesa con le regioni ed altre amministrazioni pubbliche; l) l’attività di informazione alle popolazioni interessate; m) il coordinamento delle organizzazioni di volontariato per favorirne la partecipazione alle attività di protezione civile; n) la promozione e lo sviluppo di accordi con organismi nazionali ed internazionali bilaterali e multilaterali in materia di previsione e prevenzione dei rischi, di interventi di soccorso ed a tutela della pubblica incolumità. 2. Entro il mese di febbraio l’agenzia predispone una relazione annuale sullo stato della protezione civile che il Ministro dell’interno presenta al Parlamento. 3. Il Ministro dell’interno si avvale dell’agenzia: a) per le attività di cui all’art. 107, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; b) per la predisposizione di provvedimenti normativi in materia di protezione civile e nelle materie di cui al comma 1 del presente articolo. 4. L’agenzia assicura, mediante convenzioni e intese, il supporto tecnico-operativo e tecnico-scientifico a favore di tutte le amministrazioni pubbliche interessate. 5. I compiti di cui al comma 1, lettere a) e i) e al comma 3, lettera a), sono esercitati attraverso intese nella conferenza unificata ai sensi dell’art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. I compiti di cui al comma 1, lettere e), f), g), h) ed l), sono esercitati sentite le regioni. Art. 82. Organi. 1. Sono organi dell’agenzia: a) il direttore b) il comitato direttivo c) il collegio dei revisori dei conti. 2. Il direttore è scelto tra personalità con comprovata esperienza tecnico-scientifica nel settore e provvede ad attivare tutte le iniziative necessarie a prevenire situazioni di pericolo e a fronteggiare le emergenze. 3. Il comitato direttivo è composto dal direttore dell’agenzia, che lo presiede, e da quattro dirigenti dei principali settori di attività dell’agenzia, di cui uno nominato su designazione della conferenza unificata. 4. Il direttore e il comitato direttivo durano in carica cinque anni, possono essere confermati una sola volta e vengono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’interno. 5. Il collegio dei revisori dei conti è composto da un Presidente, da due componenti effettivi e da due supplenti, che durano in carica tre anni e sono rinnovabili una sola volta. I componenti del collegio sono nominati dal Ministro dell’interno, su designazione, quanto al Presidente, del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Art. 83. Commissione grandi rischi e comitato operativo della protezione civile. 1. Operano presso l’agenzia la commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi e il comitato operativo della protezione civile di cui agli articoli 9 e 10 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. 2. La commissione di cui al comma 1, articolata in sezioni, svolge attività consultiva tecnico-scientifica e propositiva in materia di previsione e prevenzione delle varie situazioni di rischio; è presieduta dal direttore dell’agenzia ed è composta da un docente universitario esperto in problemi di protezione civile con funzioni di vicepresidente, che sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento, da esperti nei vari settori di rischio, da due esperti designati dall’agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici e da due esperti designati dalla Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 3. Il comitato operativo della protezione civile assicura la direzione unitaria ed il coordinamento delle attività in emergenza, stabilendo gli interventi di tutte le amministrazioni ed enti interessati al soccorso. é presieduto dal direttore dell’agenzia e composto da tre rappresentanti dell’agenzia stessa, da un rappresentante per ciascuna delle strutture operative nazionali di cui all’art. 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, non confluite nell’agenzia e che sono tenute a concorrere all’opera di soccorso e da due rappresentanti designati dalle regioni. Alle riunioni del comitato possono essere invitate le autorità regionali e locali di protezione civile interessate a specifiche emergenze. Possono inoltre essere invitati rappresentanti di altri enti o amministrazioni. 4. I componenti del comitato rappresentanti di Ministeri, su delega dei rispettivi Ministri, riassumono ed esplicano con poteri decisionali, ciascuno nell’ambito delle amministrazioni di appartenenza ed altresì nei confronti di enti, aziende autonome ed amministrazioni controllati o vigilati, tutte le facoltà e competenze in ordine all’azione da svolgere ai fini di protezione civile e rappresentano, in seno al comitato, l’amministrazione di appartenenza nel suo complesso. 5. L’agenzia, sentite le regioni, definisce, in sede locale e sulla base dei piani di emergenza, gli interventi e la struttura organizzativa necessari per fronteggiare gli eventi calamitosi da coordinare con il prefetto anche per gli aspetti dell’ordine e della sicurezza pubblica. Art. 84. Fonti di finanziamento. 1. Le entrate dell’agenzia sono costituite da: a) un fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ai sensi dell’art. 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive integrazioni e modifiche; b) trasferimenti da parte dello Stato, connessi ad interventi per calamità, per fronteggiare le quali si richiedono mezzi straordinari; c) trasferimenti specifici da parte dello Stato per fronteggiare oneri derivanti da preesistenti leggi a fronte di competenze trasferite all’agenzia; d) proventi per prestazioni ad altre amministrazioni pubbliche e a privati; e) proventi derivanti da entrate diverse. 2. I trasferimenti a carico del bilancio dello Stato sono iscritti su appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Art. 85. Personale. 1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dell’agenzia sono disciplinati con appositi strumenti di contrattazione integrativa, ai sensi dell’art. 45 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, con previsione di una separata area di contrattazione, al fine di tener conto adeguatamente delle specificazioni connesse alla peculiarità delle esigenze e delle corrispettive prestazioni di lavoro connesse, in particolare, alla gestione delle emergenze. 2. L’agenzia può utilizzare personale dipendente da amministrazioni o enti pubblici, secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti. 3. Esperti altamente qualificati possono essere assunti con contratti a tempo determinato di diritto privato di durata non superiore a cinque anni, rinnovabile una sola volta previa procedura di valutazione comparativa. Art. 86. Primo inquadramento del personale. 1. Entro il termine di cui all’art. 87, comma 1, l’agenzia provvede all’inquadramento del personale di ruolo del servizio sismico nazionale in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, con contestuale soppressione di tali ruoli; vengono altresì inquadrati i vincitori di concorsi già banditi alla stessa data. 2. Entro lo stesso termine viene inquadrato, a domanda, il personale di ruolo in servizio presso la direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi del Ministero dell’interno, che svolge le funzioni e i compiti di cui all’art. 79, comma 2, il personale di ruolo della presidenza del Consiglio dei Ministri in servizio presso il dipartimento della protezione civile della presidenza del Consiglio dei Ministri e il personale di ruolo di altre amministrazioni dello Stato e di altri enti pubblici in posizione di comando o fuori ruolo presso tutte le strutture di cui all’art. 79, comma 2. Il contratto integrativo definisce l’equiparazione di qualifiche e profili professionali per il personale proveniente dai diversi comparti di contrattazione. 3. L’agenzia succede nei rapporti di lavoro con il personale di ruolo delle strutture di cui all’art. 79, comma 2, alle condizioni economiche e normative esistenti al momento dell’inquadramento ed i dipendenti mantengono i diritti antecedentemente maturati. Art. 87. Norme finali e abrogazioni. 1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo si provvede alla nomina degli organi dell’agenzia. Nei successivi sei mesi l’organizzazione e il funzionamento dell’agenzia sono disciplinati con lo statuto e i regolamenti e ad essa sono trasferiti i compiti svolti dalle strutture di cui all’art. 79, comma 2, che vengono contestualmente soppresse. 2. Sono abrogati gli articoli 1, 4 e 7 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ed è soppresso il Consiglio nazionale della protezione civile di cui all’art. 8 della stessa legge.

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