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Riforma dell’organizzazione del GovernoArt dal 75 al 77: Disposizioni particolari per l’area dell’istruzione non universitaria.

di Redazione

DLT 300/99 – Riforma dell’organizzazione del Governo
Art dal 75 al 77: Disposizioni particolari per l’area dell’istruzione non universitaria.

1. Le disposizioni relative al Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, limitatamente all’area
dell’istruzione non universitaria, fatta salva l’ulteriore fase di
riordino in attuazione del presente titolo, si applicano a decorrere
dall’entrata in vigore del presente decreto legislativo. A tal fine
l’organizzazione, la dotazione organica, l’individuazione dei
dipartimenti e degli uffici di livello dirigenziale generale e la
definizione dei rispettivi compiti sono stabiliti con regolamenti
emanati ai sensi dell’art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto
1988, n. 400. Si applica l’art. 19 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
2. Il regolamento di cui al comma 1 si attiene ai seguenti princìpi
e criteri direttivi:
a) individuazione dei dipartimenti in numero non superiore a due
e ripartizione fra essi dei compiti e delle funzioni secondo criteri
di omogeneità, coerenza e completezza;
b) eventuale individuazione, quali uffici di livello non
equiparato ad ufficio dirigenziale dipartimentale, di servizi
autonomi di supporto, in numero non superiore a tre, per l’esercizio
di funzioni strumentali di interesse comune ai dipartimenti, con
particolare riferimento ai compiti in materia di informatizzazione,
comunicazione ed affari economici.
3. Relativamente alle competenze in materia di istruzione non
universitaria, il Ministero ha organizzazione periferica, articolata
in uffici scolastici regionali di livello dirigenziale generale,
quali autonomi centri di responsabilità amministrativa, che
esercitano tra le funzioni residuate allo Stato in particolare quelle
inerenti all’attività di supporto alle istituzioni scolastiche
autonome, ai rapporti con le amministrazioni regionali e con gli enti
locali, ai rapporti con le università e le agenzie formative, al
reclutamento e alla mobilità del personale scolastico, ferma restando
la dimensione provinciale dei ruoli del personale docente,
amministrativo, tecnico e ausiliare, alla assegnazione delle risorse
finanziarie e di personale alle istituzioni scolastiche. Ai fini di
un coordinato esercizio delle funzioni pubbliche in materia di
istruzione è costituito presso ogni ufficio scolastico regionale un
organo collegiale a composizione mista, con rappresentanti dello
Stato, della regione e delle autonomie territoriali interessate, cui
compete il coordinamento delle attività gestionali di tutti i
soggetti interessati e la valutazione della realizzazione degli
obiettivi programmati. Alla organizzazione degli uffici scolastici
regionali e del relativo organo collegiale si provvede con
regolamento adottato ai sensi dell’art. 17, comma 4-bis, della legge
23 agosto 1988, n. 400. A decorrere dalla entrata in vigore del
regolamento stesso, sono soppresse le sovrintendenze scolastiche
regionali e, in relazione all’articolazione sul territorio
provinciale, anche per funzioni, di servizi di consulenza e supporto
alle istituzioni scolastiche, sono contestualmente soppressi i
provveditorati agli studi.
4. In relazione all’entrata in vigore delle disposizioni di
attuazione dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, il riordino
dell’area dell’istruzione non universitaria è definitivamente attuato
entro l’anno 2000, garantendo l’invarianza della spesa per le
dotazioni organiche di personale previste dal decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri del 30 luglio 1996.
5. Fino all’entrata in vigore del regolamento di cui all’art. 4 il
Ministro della pubblica istruzione è autorizzato a sperimentare anche
con singoli atti modelli organizzativi conformi alle disposizioni del
presente decreto legislativo che consentano l’aggregazione di compiti
e funzioni omogenee con attribuzione delle connesse responsabilità
amministrative e contabili al dirigente preposto. Per tali finalità è
altresì autorizzato a promuovere i procedimenti di formazione,
riconversione e riqualificazione necessari in relazione alla nuova
organizzazione e alle competenze dell’amministrazione.

Art. 76.

Riordino degli istituti regionali di ricerca,
sperimentazione e aggiornamento educativi.

1. Gli Istituti regionali di ricerca, sperimentazione e
aggiornamento educativi (IRRSAE) sono trasformati in Istituti
regionali di ricerca educativa (IRRE). Tali istituti sono enti
strumentali, con personalità giuridica, dell’amministrazione della
pubblica istruzione che, nel quadro degli interventi programmati
dagli uffici scolastici di ambito regionale e delle iniziative di
innovazione degli ordinamenti scolastici, svolgono funzioni di
supporto agli uffici dell’amministrazione, anche di livello
subregionale, alle istituzioni scolastiche, alle loro reti e
consorzi, ai sensi dell’art. 21, comma 10, della legge 15 marzo 1997,
n. 59. Gli IRRE operano in coordinamento e collaborazione con
l’Istituto nazionale di documentazione per l’innovazione e la ricerca
educativa, l’Istituto nazionale per la valutazione del sistema
dell’istruzione, le università e con le altre agenzie educative.
2. Gli istituti di cui al comma 1 per l’espletamento delle loro
funzioni sono dotati di autonomia amministrativa e contabile. Essi
svolgono attività di ricerca nell’ambito didattico-pedagogico e
nell’ambito della formazione del personale della scuola, e si
coordinano con l’Istituto nazionale di documentazione per
l’innovazione e la ricerca educativa, con le università e con le
altre agenzie formative.
3. L’organizzazione amministrativa, organizzativa e finanziaria
degli IRRE è definita dall’apposito regolamento di cui all’art. 21
della legge 15 marzo 1997, n. 59, che ne individua gli organi di
direzione, scientifici e di controllo e i relativi poteri, le risorse
di personale e finanziarie e definisce i raccordi con
l’amministrazione regionale. Si applica l’art. 19 della legge 15
marzo 1997, n. 59.

Art. 77.

Disposizioni per l’università e la ricerca.

1. Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di
organizzazione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca, il Ministero dell’università e della ricerca scientifica e
tecnologica è riordinato ai sensi dell’art. 17, comma 4-bis, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, prevedendo un dipartimento per le
funzioni finali, con non più di due uffici di livello dirigenziale
generale al suo interno, nonchè non più di due uffici di livello
dirigenziale generale per funzioni strumentali.

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