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Riforma del Terzo settore, ancora da sciogliere il nodo della commercialità
Per semplificare il quadro abbiamo due strade. La prima è quella di detassare tutti i proventi che concorrono a realizzare le attività di interesse generale. La seconda strada, ancora più radicale, e che supererebbe meglio il vaglio dell’Unione Europea, è quella di prevedere una tassazione agevolata anche sulle attività di interesse generale
Dopo l’approvazione del Decreto emanato dal Ministero del Lavoro (D.M. N. 106 del 15 Settembre 2020) che disciplina la procedura per l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore si è compiuto un altro passo avanti nel percorso di attuazione della Riforma del Terzo Settore. Si tratta di una buona notizia che fa presagire l’istituzione del Registro per l’anno venturo. Abbiamo dunque ancora qualche mese per ragionare su alcuni aspetti della Riforma che potrebbero essere oggetto di sostanziali miglioramenti: primo fra tutti la fiscalità degli Enti del Terzo Settore (ETS). È noto che si tratta di uno degli aspetti più controversi, sebbene poco dibattuti, della Riforma.
Quali sono i punti sui quali si potrebbe intervenire per semplificare e riordinare la materia? Il primo è l’art. 79 del D. Lgs 117/2017 che delinea la fiscalità, ai fini delle imposte dirette, degli Enti del Terzo Settore. Nel tentativo di distinguere tra attività commerciali e non commerciali questa norma finisce con delineare un complesso sistema per suddividere gli enti tra commerciali e non commerciali. La conseguenza è che lo stesso test di commercialità, e cioè l’equilibrio tra costi e ricavi per definire la natura commerciale o non commerciale delle attività di interesse generale, risulta svuotato dalle deroghe contenute al principio generale di equilibrio dei ricavi e dei costi. In virtù della complessità dei ricavi di un ETS non basta infatti che un ente svolga le proprie attività di interesse generale in modalità non commerciali, e cioè in equilibrio tra costi e ricavi, per essere qualificato fiscalmente come ente non commerciale. Si pensi ad esempio alla presunzione assoluta di commercialità dei corrispettivi specifici versati dagli associati che vengono sottratti al test di commercialità. In base a questo principio tutte le entrate derivanti dai soci, a prescindere dalle modalità con cui vengono realizzate, sono considerate commerciali e quindi imponibili. Allo stesso tempo si sta facendo strada, e lo schema dei bilanci lo conferma, l’ipotesi che i contributi pubblici derivanti da prestazioni sinallagmatiche con l’ente pubblico sarebbero, al pari dei corrispettivi specifici, attratti nell’area commerciale.
Per semplificare il quadro abbiamo due strade. La prima è quella di detassare tutti i proventi che concorrono a realizzare le attività di interesse generale: quote associative, raccolte di fondi, contributi pubblici, corrispettivi versati dagli utenti per le attività di interesse generale, erogazioni liberali. Inoltre le attività diverse da quelle di interesse generale dovrebbero essere rese imponibili sulla base del metodo forfettario già previsto nell’impianto normativo. In questo modo cadrebbe la complessa distinzione tra enti commerciali e non commerciali in quanto le attività accompagnate dalla presunzione assoluta di commercialità, e cioè le attività diverse, potrebbero essere svolte solo in misura ridotta e sicuramente non prevalente. E in questo modo cadrebbe anche l’intreccio tra normativa fiscale e bilanci civilistici che rischia di rendere il processo di formazione del bilancio dipendente da una normativa fiscale priva peraltro di coerenza e di un solido impianto logico. Si eviterebbe inoltre di imporre agli enti un faticoso processo di contabilizzazione, dovendo essi semplicemente limitarsi a distinguere, e ad annotare separatamente, le attività diverse da quelle di interesse generale. Ne uscirebbe semplificato anche il processo di verifica sia degli organi di controllo che delle amministrazioni, soprattutto quella finanziaria, chiamate a vigilare in primo luogo l’esercizio o meno di una attività di interesse generale e in secondo luogo la corretta imputazione tra attività di interesse generale e attività diverse. Un meccanismo tributario di questo tipo sarebbe inoltre maggiormente allineato alla normativa prevista per le Imprese Sociali le quali, pur essendo soggetti esercenti una prevalente attività d’impresa, godono della non imponibilità degli utili nella misura in cui destinano interamente tali avanzi al sostenimento delle attività di interesse generale. Infine non costringerebbe gli enti a fare delle previsioni sulla commercialità e meno delle proprie attività. Si potrebbe pertanto eliminare quella grottesca norma che impone agli enti di dichiarare in via presuntiva la commercialità o meno delle proprie attività.
La seconda strada, ancora più radicale, e che supererebbe meglio il vaglio dell’Unione Europea, è quella di prevedere una tassazione agevolata anche sulle attività di interesse generale. Anche in questo caso scomparirebbe l’esigenza di distinguere, dal punto di vista tributario, tra enti commerciali e non commerciali.
Entrambe le soluzioni consegnerebbero agli enti del Terzo Settore un quadro normativo stabile, semplice da applicare e non esposto ad un faticoso processo interpretativo.
*commercialista, esperto di non profit, associazionismo e imprenditoria culturale
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