Legge 19 novembre 1990, n. 341 (in Gazz. Uff., 23 novembre 1990, n.
274). — Riforma degli ordinamenti didattici universitari.
Art. 1.
Titoli universitari.
1. Le università rilasciano i seguenti titoli:
a) diploma universitario (DU);
b) diploma di laurea (DL);
c) diploma di specializzazione (DS);
d) dottorato di ricerca (DR).
Art. 2.
Diploma universitario.
1. Il corso di diploma si svolge nelle facoltà, ha una durata non
inferiore a due anni e non superiore a tre, e comunque corrispondente
a quella eventualmente stabilita dalle norme della Comunità economica
europea per i diplomi universitari di primo livello ed ha il fine di
fornire agli studenti adeguata conoscenza di metodi e contenuti
culturali e scientifici orientata al conseguimento del livello
formativo richiesto da specifiche aree professionali.
2. Le facoltà riconoscono totalmente o parzialmente gli studi
compiuti nello svolgimento dei curricula previsti per i corsi di
diploma universitario e per quelli di laurea ai fini del
proseguimento degli studi per il conseguimento, rispettivamente,
delle lauree e dei diplomi universitari affini, secondo criteri e
modalità dettati con i decreti di cui all’articolo 9, comma 1, fermo
restando in ogni caso l’obbligo di tale riconoscimento.
Art. 3.
Diploma di laurea.
1. Il corso di laurea si svolge nelle facoltà, ha una durata non
inferiore a quattro anni e non superiore a sei ed ha il fine di
fornire agli studenti adeguate conoscenze di metodi e contenuti
culturali, scientifici e professionali di livello superiore.
2. Uno specifico corso di laurea, articolato in due indirizzi, è
preordinato alla formazione culturale e professionale degli
insegnanti, rispettivamente, della scuola materna e della scuola
elementare, in relazione alle norme del relativo stato giuridico. Il
diploma di laurea costituisce titolo necessario, a seconda
dell’indirizzo seguito, ai fini dell’ammissione ai concorsi a posti
di insegnamento nella scuola materna e nella scuola elementare. Il
diploma di laurea dell’indirizzo per la formazione culturale e
professionale degli insegnanti della scuola elementare costituisce
altresì titolo necessario ai fini dell’ammissione ai concorsi per
l’accesso a posti di istitutore o istitutrice nelle istruzioni
educative dello Stato. I concorsi hanno funzione abilitante. Ai due
indirizzi del corso di laurea contribuiscono i dipartimenti
interessati; per il funzionamento dei predetti corsi sono utilizzati
le strutture e, con il loro consenso, i professori ed i ricercatori
di tutte le facoltà presso cui le necessarie competenze sono
disponibili.
3. Omissis.
4. Omissis.
5. Omissis.
6. Con lo stesso decreto del Presidente della Repubblica di cui al
comma 3 o con altro decreto adottato con le medesime modalità, di
concerto altresì con i Ministri della giustizia e per la funzione
pubblica e con gli altri Ministri interessati, sono individuati i
profili professionali per i quali, salvo le eventuali e opportune
integrazioni, il diploma di laurea di cui al comma 2 è titolo valido
per l’esercizio delle corrispondenti attività, nonché le qualifiche
funzionali del pubblico impiego per le quali il diploma di laurea
costituisce titolo per l’accesso.
7. Omissis.
8. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, emanato di
concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro entro
un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
stabiliti i tempi e le modalità per il graduale passaggio al nuovo
ordinamento, anche con riferimento ai diritti degli insegnanti di
scuola materna ed elementare in servizio.
Art. 4.
Diploma di specializzazione.
1. Il diploma di specializzazione si consegue, successivamente alla
laurea, al termine di un corso di studi di durata non inferiore a due
anni finalizzato alla formazione di specialisti in settori
professionali determinati, presso le scuole di specializzazione di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.
2. Con una specifica scuola di specializzazione articolata in
indirizzi, cui contribuiscono le facoltà ed i dipartimenti
interessati, ed in particolare le attuali facoltà di magistero, le
università provvedono alla formazione, anche attraverso attività di
tirocinio didattico, degli insegnanti delle scuole secondarie,
prevista dalle norme del relativo stato giuridico. L’esame finale per
il conseguimento del diploma ha valore di esame di Stato ed abilita
all’insegnamento per le aree disciplinari cui si riferiscono i
relativi diplomi di laurea. I diplomi rilasciati dalla scuola di
specializzazione costituiscono titolo di ammissione ai corrispondenti
concorsi a posti di insegnamento nelle scuole secondarie.
2-bis. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 3, comma 8.
3. Omissis.
4. Con lo stesso decreto del Presidente della Repubblica di cui al
comma 3 o con altro decreto adottato con le medesime modalità, di
concerto altresì con i Ministri della giustizia e per la funzione
pubblica, sono determinati i diplomi di specializzazione di cui al
comma 2 che in relazione a specifici profili professionali danno
titolo alla partecipazione agli esami di abilitazione per l’esercizio
delle corrispondenti professioni ovvero danno titolo per l’accesso
alla dirigenza nel pubblico impiego.
Art. 5.
Dottorato di ricerca.
1. I corsi di dottorato di ricerca sono regolati da specifiche
disposizioni di legge.
Art. 6.
Formazione finalizzata e servizi didattici integrativi.
1. Gli statuti delle università debbono prevedere:
a) corsi di orientamento degli studenti, gestiti dalle università
anche in collaborazione con le scuole secondarie superiori
nell’ambito delle intese tra i Ministri dell’università e della
ricerca scientifica e tecnologica e della pubblica istruzione,
espresse ai sensi dell’articolo 4 della legge 9 maggio 1989, n. 168,
per l’iscrizione agli studi universitari e per la elaborazione dei
piani di studio, nonché per l’iscrizione ai corsi post-laurea;
b) corsi di aggiornamento del proprio personale tecnico e
amministrativo;
c) attività formative autogestite dagli studenti nei settori
della cultura e degli scambi culturali, dello sport, del tempo
libero, fatte salve quelle disciplinate da apposite disposizioni
legislative in materia.
2. Le università possono inoltre attivare, nei limiti delle risorse
finanziarie disponibili nel proprio bilancio e con esclusione di
qualsiasi onere aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato:
a) corsi di preparazione agli esami di Stato per l’abilitazione
all’esercizio delle professioni ed ai concorsi pubblici;
b) corsi di educazione ed attività culturali e formative esterne,
ivi compresi quelli per l’aggiornamento culturale degli adulti,
nonché, quelli per la formazione permanente, ricorrente e per i
lavoratori, ferme restando le competenze delle regioni e delle
province autonome di Trento e di Bolzano;
c) corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale.
3. Le università rilasciano attestati sulle attività dei corsi
previsti dal presente articolo.
4. I criteri e le modalità di svolgimento dei corsi e delle
attività formative, ad eccezione di quelle previste dalla lettera c)
del comma 1, sono deliberati dalle strutture didattiche e
scientifiche, secondo le norme stabilite nel regolamento di cui
all’articolo 11.
Art. 7.
Disposizioni per le scuole dirette a fini speciali.
1. Entro un anno dalla pubblicazione dei decreti di cui
all’articolo 9, le università deliberano la soppressione delle scuole
dirette a fini speciali, ovvero ne prevedono, nello statuto:
a) la trasformazione in corsi di diploma universitario;
b) la conferma secondo il loro specifico ordinamento.
2. Trascorso il predetto termine qualora l’università non abbia
provveduto a quanto previsto dal comma 1, le scuole dirette a fini
speciali presenti nell’ateneo sono soppresse.
3. L’attivazione di nuove scuole dirette a fini speciali è limitata
alle tipologie esistenti e a quelle già previste nel piano di
sviluppo dell’università 1986-1990.
4. Le scuole dirette a fini speciali confermate ai sensi del comma
1, lettera b), o attivate ai sensi del comma 3, rimangono in funzione
secondo le norme del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo
1982, n. 162, fino alla data di entrata in vigore della legge
sull’ordinamento dell’istruzione post-secondaria.
5. Lo statuto dovrà dettare le eventuali disposizioni per il
graduale passaggio al nuovo ordinamento e per consentire il
completamento degli studi da parte degli studenti già iscritti.
Art. 8.
Collaborazioni esterne.
1. Per la realizzazione dei corsi di studio nonché delle attività
culturali e formative di cui all’articolo 6, le università possono
avvalersi, secondo modalità definite dalle singole sedi, della
collaborazione di soggetti pubblici e privati, con facoltà di
prevedere la costituzione di consorzi, anche di diritto privato, e la
stipulazione di apposite convenzioni.
2. Le università possono partecipare alla progettazione ed alla
realizzazione di attività culturali e formative promosse da terzi,
con specifico riferimento alle iniziative di formazione organizzate
da regioni, province autonome, enti locali e istituti di istruzione
secondaria, attraverso apposite convenzioni e consorzi, anche di
diritto privato.
3. I consigli delle strutture didattiche e scientifiche interessate
assicurano la pubblicità dei corsi e dei progetti, nonché delle forme
di collaborazione e partecipazione.
Art. 9.
Ordinamento dei corsi di diploma universitario, di laurea e di
specializzazione.
1. Omissis.
2. Omissis.
3. Omissis.
4. Il Ministro dell’università e della ricerca scientifica e
tecnologica definisce, su conforme parere del CUN, i criteri generali
per la regolamentazione dell’accesso alle scuole di specializzazione
ed ai corsi universitari, anche a quelli per i quali l’atto emanato
dal Ministro preveda una limitazione nelle iscrizioni .
5. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 3, comma 6, e
dall’articolo 4, con decreti del Presidente della Repubblica adottati
su proposta del Ministro dell’università e della ricerca scientifica
e tecnologica, di concerto con i Ministri interessati, possono essere
individuati i livelli funzionali del pubblico impiego e le attività
professionali per accedere ai quali sono richiesti i titoli di studio
previsti dalla presente legge.
6. Con decreto del Presidente della Repubblica, adottato su
proposta del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e
tecnologica, su conforme parere del CUN, di concerto con il Ministro
per la funzione pubblica, sono dichiarate le equipollenze tra i
diplomi universitari e quelle tra i diplomi di laurea al fine
esclusivo dell’ammissione ai pubblici concorsi per l’accesso alle
qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne è
prescritto il possesso.
Art. 10.
Consiglio universitario nazionale.
1.-8. Omissis.
9. Per i provvedimenti disciplinari a carico dei professori e dei
ricercatori, il CUN elegge nel suo seno una corte di disciplina,
composta dal presidente, che la presiede, da due professori ordinari,
da due professori associati e da due ricercatori. Per ciascuna
categoria di membri sono eletti altrettanti membri supplenti che
sostituiscono i titolari in caso di impedimento o di assenza. Il
presidente, in caso di impedimento o di assenza, è sostituito dal
professore più anziano in ruolo. A parità di anzianità di ruolo
prevale il più anziano di età.
La corte si riunisce con la partecipazione dei soli professori
ordinari nel caso che si proceda nei confronti dei professori
ordinari; con la partecipazione dei professori ordinari ed associati
se si procede nei confronti di professori associati; con la
partecipazione dei professori ordinari ed associati e dei ricercatori
se si procede nei confronti dei ricercatori. Nel caso di concorso
nella stessa infrazione di appartenenti a categorie diverse, il
collegio giudica con la partecipazione dei membri la cui presenza è
richiesta per il giudizio relativo a ciascuna delle categorie
interessate. Le funzioni di relatore sono assolte da un
rappresentante dell’università interessata designato dal rettore.
L’articolo 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 31, è abrogato.
Art. 11.
Autonomia didattica.
1. L’ordinamento degli studi dei corsi di cui all’articolo 1,
nonché dei corsi e delle attività formative di cui all’articolo 6,
comma 2, è disciplinato, per ciascun ateneo, da un regolamento degli
ordinamenti didattici, denominato
proposta delle strutture didattiche, ed è inviato al Ministero
dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica per
l’approvazione. Il Ministro, sentito il CUN, approva il regolamento
entro 180 giorni dal ricevimento, decorsi i quali senza che il
Ministro si sia pronunciato il regolamento si intende approvato. Il
regolamento è emanato con decreto del rettore.
2. I consigli delle strutture didattiche determinano, con apposito
regolamento, in conformità al regolamento didattico di ateneo e nel
rispetto della libertà di insegnamento, l’articolazione dei corsi di
diploma universitario e di laurea, dei corsi di specializzazione e di
dottorato di ricerca, i piani di studio con relativi insegnamenti
fondamentali obbligatori, i moduli didattici, la tipologia delle
forme didattiche, ivi comprese quelle dell’insegnamento a distanza,
le forme di tutorato, le prove di valutazione della preparazione
degli studenti e la composizione delle relative commissioni, le
modalità degli obblighi di frequenza anche in riferimento alla
condizione degli studenti lavoratori, i limiti delle possibilità di
iscrizione ai fuori corso, fatta salva la posizione dello studente
lavoratore, gli insegnamenti utilizzabili per il conseguimento di
diplomi, nonché la propedeuticità degli insegnamenti stessi, le
attività di laboratorio, pratiche e di tirocinio e l’introduzione di
un sistema di crediti didattici finalizzati al riconoscimento dei
corsi seguiti con esito positivo, ferma restando l’obbligatorietà di
quanto previsto dall’articolo 9, comma 2, lettera d).
3. Nell’ambito del piano di sviluppo dell’università, tenuto anche
conto delle proposte delle università, deliberate dagli organi
competenti, può essere previsto il sostegno finanziario ad iniziative
di istruzione universitaria a distanza attuate dalle università anche
in forma consortile con il concorso di altri enti pubblici e privati,
nonché a programmi e a strutture nazionali di ricerca relativi al
medesimo settore. Tali strutture possono essere costituite con
decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e
tecnologica di concerto con il Ministro del tesoro.
Art. 12.
Attività di docenza.
[1. I professori di ruolo, a integrazione di quanto previsto dagli
articoli 1, 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 11
luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni, e dall’articolo 4
del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162,
adempiono ai compiti didattici nei corsi di diploma universitario e
nei corsi di cui all’articolo 6, comma 1, lettera a), e comma 2,
della presente legge. I ricercatori, a integrazione di quanto
previsto dagli articoli 30, 31 e 32 del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 adempiono ai compiti didattici in
tutti i corsi di studio previsti dalla presente legge, secondo le
modalità di cui ai commi 3, 4, 5, 6 e 7 del presente articolo.
2. é altresì compito istituzionale dei professori e dei ricercatori
guidare il processo di formazione culturale dello studente secondo
quanto previsto dal sistema di tutorato di cui all’articolo 13.
3. Ferma restando per i professori la responsabilità didattica di
un corso relativo ad un insegnamento, le strutture didattiche secondo
le esigenze della programmazione didattica, attribuiscono ai
professori e ai ricercatori, con le modalità di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e con il consenso
dell’interessato, l’affidamento e la supplenza di ulteriori corsi o
moduli che, comunque, non danno diritto ad alcuna riserva di posti
nei concorsi. La programmazione deve in ogni caso assicurare la piena
utilizzazione nelle strutture didattiche dei professori e dei
ricercatori e l’assolvimento degli impegni previsti dalle rispettive
norme di stato giuridico.
4. I ricercatori possono essere componenti delle commissioni di
esame di profitto nei corsi di diploma universitario, di laurea e di
specializzazione e relatori di tesi di laurea.
5. Omissis.
6. Gli insegnamenti nei corsi di laurea e di diploma sono di norma
sdoppiati ogni qualvolta il numero degli esami sostenuti nell’anno
precedente, moltiplicato per il rapporto tra gli iscritti nell’anno
in corso e gli iscritti dell’anno precedente, supera 250. Gli
insegnamenti sdoppiati possono essere coperti dai professori e dai
ricercatori per supplenza o per affidamento.
7. La supplenza o l’affidamento di un corso o modulo, che rientrino
nei limiti dell’impegno orario complessivo previsto per i professori
e per i ricercatori dalle rispettive norme, sono conferiti a titolo
gratuito. Le supplenze e gli affidamenti che superino i predetti
limiti possono essere retribuiti esclusivamente con oneri a carico
degli ordinari stanziamenti dello stato di previsione del Ministero
dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, fatta
salva la possibilità di quanto previsto dal quinto comma
dell’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio
1980, n. 382.
8. L’istituto del contratto previsto dal decreto del Presidente
della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e dal decreto del Presidente
della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, si estende ai corsi di
diploma universitario. Per i professori a contratto sono rispettate
le incompatibilità di cui all’articolo 13 del decreto del Presidente
della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni]
Art. 13.
Tutorato.
1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge ciascuna università provvede ad istituire con regolamento il
tutorato, sotto la responsabilità dei consigli delle strutture
didattiche.
2. Il tutorato è finalizzato ad orientare ed assistere gli studenti
lungo tutto il corso degli studi, a renderli attivamente partecipi
del processo formativo, a rimuovere gli ostacoli ad una proficua
frequenza dei corsi, anche attraverso iniziative rapportate alle
necessità, alle attitudini ed alle esigenze dei singoli.
3. I servizi di tutorato collaborano con gli organismi di sostegno
al diritto allo studio e con le rappresentanze degli studenti,
concorrendo alle complessive esigenze di formazione culturale degli
studenti e alla loro compiuta partecipazione alle attività
universitarie.
Art. 14.
Settori scientifico-disciplinari.
Omissis.
Art. 15.
Inquadramento dei professori di ruolo e dei ricercatori.
1. I professori di ruolo e i ricercatori vengono inquadrati, ai
fini delle funzioni didattiche, nei settori scientifico-disciplinari
definiti ai sensi dell’articolo 14.
2. L’attribuzione dei compiti didattici avviene, sentiti gli
interessati, nel rispetto della loro libertà di insegnamento e delle
loro specifiche competenze scientifiche.
3. I professori di ruolo in servizio alla data di entrata in vigore
della presente legge conservano la responsabilità didattica del corso
di cui sono titolari, ovvero, con il loro consenso, assumono la
responsabilità di altro corso loro attribuito dal consiglio di
facoltà.
Art. 16.
Norme finali.
1. Nella presente legge, nelle dizioni
soppressione.
2. L’istituzione e l’attivazione dei corsi di diploma
universitario, di laurea, di specializzazione e di dottorato di
ricerca, saranno attuate in conformità alle disposizioni che regolano
le procedure inerenti al piano di sviluppo dell’università, nei
limiti del finanziamento di parte corrente del piano stesso, previsto
dall’articolo 17, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 245, e
tenuto conto altresì del concorso di ulteriori forme di
finanziamento, quali i fondi derivanti da: convenzioni con enti
pubblici, con particolare riferimento alle regioni nell’ambito delle
competenze per la formazione professionale: convenzioni con soggetti
privati; eventuali variazioni dei contributi degli iscritti;
trasferimenti del fondo sociale europeo, nonché risparmi conseguiti
con una più flessibile ed intensa utilizzazione dei docenti e con una
utilizzazione finalizzata alle nuove esigenze dei posti di ruolo
vacanti già previsti nella pianta organica alla data di entrata in
vigore della presente legge.
3. Nella prima applicazione della presente legge, le università che
attivino un corso di diploma, oltre a dare inizio ai corsi del primo
anno, provvedono ai riconoscimenti, ai sensi del comma 2
dell’articolo 2, di esami sostenuti in un corso di laurea per
studenti aspiranti al diploma; qualora ciò risulti necessario per
consentire il conseguimento del titolo, le università possono altresì
attivare anche insegnamenti previsti per gli ulteriori anni del
corso.
4. Le disposizioni degli statuti che, alla data di entrata in
vigore della presente legge, prevedono scuole che rilasciano titoli
aventi valore di laurea, ovvero scuole che nella loro unitaria
costituzione sono articolate in più corsi, anche autonomi, di diverso
livello di studi per il conseguimento di distinti titoli finali,
possono essere confermate dalle università con atto ricognitivo
adottato dagli organi competenti, entro un anno dalla data di entrata
in vigore della presente legge, da comunicare al Ministero
dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica; restano
ferme le disposizioni concernenti gli istituti superiori ad
ordinamento speciale.
Art. 17.
Abrogazione di norme.
1. Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge.
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