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Riforma Biagi, nuove regole per i soci lavoratori

La riforma del mercato del lavoro ha ottenuto il via libera definitivo il 5 febbraio scorso.

di Benedetta Verrini

Oltre un anno di cammino parlamentare. Un pacchetto di deleghe ispirate alla flessibilità, sul solco del Libro bianco di Marco Biagi. Molte novità anche per il non profit. è la riforma del mercato del lavoro, che il 5 febbraio scorso ha ottenuto il via libera definitivo. Essa attribuisce al governo una delega per intervenire sulla disciplina del socio lavoratore, accentuando la preminenza del vincolo associativo rispetto al rapporto di lavoro. Un cambiamento che “consentirà di creare decine di migliaia di posti di lavoro”, ha dichiarato Luigi Marino, presidente di Confcooperative. Vediamo cosa cambierà insieme a Sabina Valentini, del servizio sindacale di Confcooperative. Suddiviso in sette punti, l?articolo 9 della riforma del mercato del lavoro esordisce con una modifica all?art. 1, comma 3, della legge 142/2001 sul socio lavoratore. In questo passaggio si diceva che “Il socio lavoratore di cooperativa stabilisce con la propria adesione o successivamente all?instaurazione del rapporto associativo un ulteriore e distinto rapporto di lavoro(?)”. L?art.9 richiede di eliminare le parole “e distinto”. “L?emendamento ha lo scopo di rendere più chiara la relazione che deve intercorrere tra il rapporto associativo, instaurato tra il socio e la coop, e l?ulteriore rapporto di lavoro” spiega Sabina Valentini. “La correzione non rappresenta una precisazione di stile, ma rende più definiti i confini relativi alle competenze giurisdizionali in materia di rapporti tra soci e cooperativa, e crea presupposti di chiarezza per una disciplina statutaria e regolamentare concernente le causali di recesso, di esclusione o di decadenza del socio. Risulta inoltre più chiaro che lo scioglimento del rapporto associativo comporta automaticamente l?estinzione dell?ulteriore rapporto di lavoro”. Al punto b, l?articolo 9 interviene sull?esercizio dei diritti sindacali. La legge 142 aveva esteso l?applicazione dello Statuto dei lavoratori anche ai soci lavoratori, con la sola esclusione dell?articolo 18. Secondo le nuove disposizioni, l?esercizio di tali diritti trova applicazione “compatibilmente con lo stato di socio lavoratore, secondo quanto determinato da accordi collettivi tra associazioni nazionali del movimento cooperativo e organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative”. “La modifica è giustificata dalla necessità di lasciare quell?elasticità nei rapporti che si ritiene peculiare nelle coop con soci lavoratori”, dice la Valentini. “Proprio perché soci, essi hanno già le tutele previste dal Codice civile (partecipazione alle decisioni assembleari, elezione organi di controllo e di amministrazione) che non hanno i lavoratori non soci. Perciò, l?aggiunta delle tutele sindacali a quelle codicistiche ne avrebbe indebolito la posizione”. Nel settore della piccola pesca gli stipendi vengono sganciati dai minimi previsti nella contrattazione collettiva (art. 9 lett. c). Novità anche per i recessi e le controversie: la legge 142 suddivideva la competenza tra giudice del lavoro e giudice ordinario. L?art. 9 semplifica, precisando che “il rapporto di lavoro si estingue con il recesso o l?esclusione del socio deliberati nel rispetto delle previsioni statutarie e in conformità con gli articoli 2526 e 2527 del c.c. Le controversie tra socio e cooperativa relative alla prestazione mutualistica sono di competenza del tribunale ordinario”. In questo caso “è importante aver già specificata la relazione tra rapporto associativo e rapporto di lavoro in cooperativa”, dice la Valentini. Per l?adozione del regolamento interno necessario a definire i rapporti tra coop e soci lavoratori, l?art. 9 dà tempo fino al 31 dicembre 2003. Infine, l?ultimo punto della riforma inserisce nella legge 142 un nuovo articolo per le coop sociali di tipo B, stabilendo che “possono definire accordi territoriali, con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative per rendere compatibile l?applicazione del contratto collettivo di lavoro nazionale di riferimento all?attività svolta”. “Con esso si vuole prevedere la possibilità di modulare l?applicazione del ccnl in base alle esigenze interne, in accordo con il sindacato” spiega l?esperta di Confcooperative. “Il rapporto tra la coop e le persone svantaggiate ha come finalità la loro positiva integrazione nella vita sociale e lavorativa, e si sviluppa su un progetto personalizzato che risulta poco compatibile con previsioni normative e contrattuali vincolanti”. Così in cooperativa Riferimenti normativi – La legge di riforma del mercato del lavoro, approvata definitivamente il 5 febbraio, contiene all?art. 9 una delega per modificare la legge 142 del 3 aprile 2001, che ha disciplinato la figura del socio lavoratore Cosa cambia – Le nuove regole hanno come obiettivo la valorizzazione del vincolo associativo rispetto al rapporto di lavoro. Introducono novità anche per le coop sociali di tipo B I regolamenti interni Da adottare entro il 31 dicembre 2003


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