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Ridefinizione del sistema di partecipazione al costodelle prestazioni sanitarie e del regime delle esenzioni, a norma

di Redazione

Decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124 (in Gazz. Uff., 30 aprile
1998, n. 99). — Ridefinizione del sistema di partecipazione al costo
delle prestazioni sanitarie e del regime delle esenzioni, a norma
dell’articolo 59, comma 50, della l. 27 dicembre 1997, n. 449.

Art. 1.

Finalità e criteri generali.

1. Il Servizio sanitario nazionale garantisce la tutela della
salute e l’accesso ai servizi alla totalità dei propri assistiti,
senza distinzioni individuali o sociali. Nell’ambito dei livelli
essenziali di assistenza efficaci, appropriati ed uniformi posti a
carico del Servizio sanitario nazionale sono individuate le
prestazioni la cui fruizione è subordinata al pagamento diretto da
parte dell’assistito di una quota limitata di spesa, finalizzata a
promuovere la consapevolezza del costo delle prestazioni stesse. La
partecipazione è strutturata in modo da evitare l’uso inappropriato
dei diversi regimi di erogazione dei servizi e delle prestazioni.
2. In armonia con i princìpi e le finalità del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 109, il presente decreto fissa i criteri, gli
ambiti e le modalità di applicazione del sistema di partecipazione al
costo delle prestazioni, nonché i criteri di esenzione dalla stessa
per i singoli assistiti in relazione alla situazione economica del
nucleo familiare e alle condizioni di malattia.
3. Nel rispetto del principio della sostenibilità economica della
spesa associata al consumo di prestazioni sanitarie soggette a
partecipazione, è riconosciuta agli assistiti l’esenzione dalla
partecipazione in relazione a:
a) la situazione economica del nucleo familiare, ai sensi
dell’articolo 4;
b) la presenza di specifiche condizioni di malattia,
limitatamente alle prestazioni connesse, ai sensi dell’articolo 5.
4. Al fine di favorire la partecipazione a programmi di prevenzione
di provata efficacia, di garantire l’accesso all’assistenza sanitaria
di base, nonché di assicurare il ricorso all’assistenza ospedaliera
ogniqualvolta il trattamento in regime di ricovero ordinario risulti
appropriato rispetto alle specifiche condizioni di salute, sono
escluse dal sistema di partecipazione al costo e, quindi, erogate
senza oneri a carico dell’assistito al momento della fruizione:
a) le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e
le altre prestazioni di assistenza specialistica incluse in programmi
organizzati di diagnosi precoce e prevenzione collettiva realizzati
in attuazione del piano sanitario nazionale, dei piani sanitari
regionali o comunque promossi o autorizzati con atti formali della
regione;
b) le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e
le altre prestazioni di assistenza specialistica finalizzate alla
tutela della salute collettiva obbligatorie per legge o disposte a
livello locale in caso di situazioni epidemiche, nonché quelle
finalizzate all’avviamento al lavoro derivanti da obblighi di legge;
c) le prestazioni di medicina generale e di pediatria di libera
scelta;
d) i trattamenti erogati nel corso di ricovero ospedaliero in
regime ordinario, ivi inclusi i ricoveri di riabilitazione e di
lungodegenza postacuzie, e le prestazioni strettamente e direttamente
correlate al ricovero programmato, preventivamente erogate dalla
medesima struttura, ai sensi dell’articolo 1, comma 18, della legge
23 dicembre 1996, n. 662.
5. Restano altresì escluse dalla partecipazione al costo le
prestazioni erogate a fronte di condizioni di interesse sociale,
finalizzate a:
a) la tutela della maternità, limitatamente alle prestazioni
definite dal decreto 6 marzo 1995 del Ministro della sanità,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 1995, da
aggiornare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sentito il Consiglio superiore di sanità e la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome;
b) la prevenzione della diffusione dell’infezione da HIV,
limitatamente all’accertamento dello stato di infezione, in favore
dei soggetti appartenenti a categorie a rischio, con comportamenti a
rischio o incidentalmente esposti a rischio di infezione;
c) la promozione delle donazioni di sangue, organi e tessuti,
limitatamente alle prestazioni connesse all’attività di donazione;
d) la tutela dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo
irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e
somministrazione di emoderivati di cui alla legge 25 febbraio 1992,
n. 210, limitatamente alle prestazioni ivi indicate;
e) i vaccini per le vaccinazioni non obbligatorie di cui
all’articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
nonché quelli previsti da programmi approvati con atti formali delle
regioni nell’ambito della prevenzione delle malattie infettive
nell’infanzia.

Art. 2.

Prestazioni soggette al sistema di partecipazione al costo.

1. Nell’ambito dei livelli essenziali di assistenza efficaci,
appropriati ed uniformi, garantiti dal Servizio sanitario nazionale
alla totalità dei propri assistiti, sono soggette alla partecipazione
al costo le seguenti prestazioni:
a) prestazioni di assistenza farmaceutica;
b) prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale;
c) prestazioni erogate in regime di ricovero diurno finalizzato
ad accertamenti diagnostici e quindi con l’esclusione dei ricoveri
diurni individuati nell’allegato 1;
d) prestazioni di assistenza termale;
e) prestazioni di assistenza riabilitativa extraospedaliera
erogate in regime domiciliare, ambulatoriale, semi-residenziale e
residenziale.
2. é confermato l’attuale regime di erogazione delle prestazioni di
assistenza protesica. Con il decreto del Ministro della sanità di cui
all’articolo 8, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono
ridefinite le modalità di erogazione e di distribuzione dei prodotti
al fine di contenere la corrispondente spesa a carico del Servizio
sanitario nazionale.
3. é confermato l’attuale regime di erogazione dei prodotti
dietetici ai sensi del decreto 1° luglio 1982 del Ministro della
sanità, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 217 del 9 agosto 1982.
Il Ministro della sanità provvede all’aggiornamento del suddetto
decreto, prevedendo la gratuità dei prodotti relativi
all’allattamento dei bambini nati da madri HIV positive e ridefinendo
le modalità di erogazione e di distribuzione dei prodotti dietetici,
al fine di contenere la corrispondente spesa a carico del Servizio
sanitario nazionale.
4. Le regioni, fermo restando quanto disposto dall’articolo 1,
possono includere tra le prestazioni soggette alla partecipazione al
costo quelle erogate in regime di pronto soccorso ospedaliero, non
seguite da ricovero, effettuabili in regime ambulatoriale senza
pregiudizio del paziente e per le quali non si riscontra carattere di
emergenza o urgenza. Tale ampliamento è volto a favorire la
redistribuzione degli oneri da partecipazione fra gli assistiti non
esenti e a promuovere il ricorso appropriato ai diversi regimi di
erogazione delle prestazioni.

Art. 3.

Modalità di partecipazione al costo delle prestazioni.

1. Le modalità di partecipazione al costo da parte degli assistiti
non esenti per le prestazioni di cui all’articolo 2, comma 1, si
applicano a decorrere dall’introduzione del sistema di partecipazione
e di esenzione correlato alla situazione economica del nucleo
familiare, ai sensi dell’articolo 4, cui si provvede entro il 31
dicembre 2000.
2. Per i farmaci collocati nella classe di cui all’articolo 8,
comma 10, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è dovuta
una partecipazione al costo pari a 3.000 lire per ricetta, per
prescrizione di una confezione, e pari a 6.000 lire per ricetta, per
prescrizioni di più confezioni. Per i farmaci collocati nella classe
di cui al citato articolo 8, comma 10, lettera b), è dovuta una
partecipazione al costo pari al 50% del prezzo di vendita al pubblico
dagli assistiti parzialmente esentati e non esentati dalla
partecipazione ai sensi del successivo articolo 4. I farmaci
collocati nella classe di cui al citato articolo 8, comma 10, lettera
c), sono a totale carico dell’assistito. é abrogato l’articolo 1,
comma 42, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
3. Per le singole prestazioni di diagnostica strumentale e di
laboratorio e per le altre prestazioni specialistiche erogate in
regime ambulatoriale è dovuta una partecipazione al costo pari
all’85% della corrispondente tariffa determinata dalla regione di
appartenenza del soggetto erogatore, fino ad un importo massimo di
spesa di 100.000 lire per singola ricetta, fermo restando quanto
previsto dall’articolo 1, comma 3, della legge 25 gennaio 1990, n. 8,
e successive modificazioni. Per gli assistiti che hanno diritto
all’esenzione parziale ai sensi dell’articolo 4, comma 5, è dovuta
una partecipazione al costo pari al 70% della corrispondente tariffa
fino ad un importo massimo di spesa per singola ricetta pari a 60.000
lire. Le regioni ridefiniscono il valore del limite massimo di spesa
per le ricette contenenti accorpamenti per profilo di trattamento di
due o più prestazioni eventualmente definiti a livello regionale e
provinciale ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto 22 luglio
1996 del Ministro della sanità, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 216 del 14 settembre 1996. Al fine di procedere al graduale
superamento dei limiti di prescrivibilità per ricetta di cui alla
legge 25 gennaio 1990, n. 8, e successive modificazioni, di
razionalizzare la spesa a carico del Servizio sanitario nazionale, di
semplificare l’accesso alle prestazioni da parte degli assistiti,
nonché di ridurre la spesa a loro carico e di promuovere l’utilizzo
dei percorsi diagnostici e terapeutici, il Ministro della sanità con
proprio decreto, ai sensi dell’articolo 59, comma 50, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, individua i criteri per la sperimentazione di
forme agevolate di erogazione di pacchetti di prestazioni predefiniti
a fronte di determinate condizioni cliniche, identificati sulla base
dei percorsi, consentendo la prescrivibilità in un’unica ricetta di
prestazioni afferenti a branche specialistiche diverse e prevedendo
la ridefinizione in aumento del valore del limite massimo di spesa
per ricetta.
4. Per ciascun episodio di ricovero diurno finalizzato ad
accertamenti diagnostici, e quindi con l’esclusione di quelli
individuati nell’allegato 1, è dovuta una partecipazione forfetaria
pari a 150.000 lire; per gli assistiti che hanno diritto
all’esenzione parziale ai sensi dell’articolo 4, comma 5, tale
partecipazione è pari a 75.000 lire.
5. Per le prestazioni di assistenza termale è dovuta una
partecipazione al costo pari al 75% della corrispondente tariffa
determinata dalla regione di appartenenza del soggetto erogatore,
fino ad un massimo di spesa di 200.000 lire per prescrizione; per gli
assistiti che hanno diritto all’esenzione parziale ai sensi
dell’articolo 4, comma 5, il limite massimo di spesa per prescrizione
è pari a 100.000 lire.
6. Per le prestazioni di assistenza riabilitativa extraospedaliera
erogate in regime semi-residenziale e residenziale, è dovuta una
partecipazione forfetaria, differenziata in base al costo delle
diverse modalità di erogazione, fissata dalle regioni, fino ad un
massimo di spesa di 80.000 lire a settimana. Per gli assistiti che
hanno diritto all’esenzione parziale ai sensi dell’articolo 4, comma
5, tale limite massimo di spesa è pari a 40.000 lire. La
partecipazione non può comunque essere inferiore a 20.000 lire a
settimana. Per le prestazioni di assistenza riabilitativa
extraospedaliera semi-residenziale e residenziale conseguenti ad
episodi di ricovero in ospedale per acuti erogate in favore di
soggetti direttamente inviati da ospedali per acuti la partecipazione
è dovuta a decorrere dal sessantesimo giorno di assistenza. Per le
prestazioni di assistenza riabilitativa extraospedaliera erogate in
regime domiciliare e ambulatoriale è dovuta una partecipazione
forfetaria, fissata dalle regioni fino ad un massimo di spesa di
20.000 lire per giornata; per gli assistiti che hanno diritto
all’esenzione parziale ai sensi dell’articolo 4, comma 5, tale limite
massimo di spesa è pari a 10.000 lire. La partecipazione non può
comunque essere inferiore a 6.000 lire per giornata. Il valore
massimo della partecipazione alla spesa mensile non può essere
superiore a 100.000 lire e, per gli assistiti che hanno diritto
all’esenzione parziale ai sensi dell’articolo 4, comma 5, a lire
60.000.
7. Per le prestazioni erogate in regime di pronto soccorso non
seguite da ricovero, effettuabili in regime ambulatoriale senza
pregiudizio del paziente e per le quali non si riscontra carattere di
emergenza o urgenza le regioni possono fissare una partecipazione al
costo in relazione alle prestazioni erogate, fino ad un importo
massimo di 100.000 lire per accesso. Per gli assistiti che hanno
diritto all’esenzione parziale ai sensi dell’articolo 4, comma 5,
tale limite massimo di spesa è pari a 60.000 lire.
8. La partecipazione al costo da parte degli assistiti non esenti,
per le prestazioni di cui al comma 3, non può comunque essere
inferiore a 6.000 lire per ricetta; gli importi dovuti per ricetta si
arrotondano, per eccesso o per difetto, alle 500 lire.
9. Gli assistiti totalmente esenti dalla partecipazione al costo
delle prestazioni, ai sensi degli articoli 4 e 5, sono tenuti
comunque al pagamento di una quota fissa per ricetta pari a 3.000
lire per la prescrizione di una confezione di farmaci e di 6.000 lire
per le prescrizioni di più confezioni di farmaci. Dalla data di
entrata in vigore dei regolamenti di cui all’articolo 5, il limite
massimo di prescrivibilità di sei pezzi, di cui al secondo periodo
del comma 1 dell’articolo 9 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, si
applica ai farmaci destinati al trattamento delle patologie indicate
negli stessi regolamenti. La quota fissa per ricetta non è dovuta per
le prescrizioni relative alle prestazioni di diagnostica strumentale
e di laboratorio e per le altre prestazioni specialistiche erogate in
regime ambulatoriale di cui al comma 3. Per le prescrizioni relative
alle restanti tipologie di prestazioni di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 la
quota fissa dovuta dagli assistiti totalmente esenti è pari a 6.000
lire.
10. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, le regioni disciplinano i criteri secondo i quali i
direttori generali delle aziende unità sanitarie locali ed
ospedaliere determinano, entro trenta giorni dall’efficacia della
disciplina regionale, il tempo massimo che può intercorrere tra la
data della richiesta delle prestazioni di cui ai commi 3 e 4 e
l’erogazione della stessa. Di tale termine è data comunicazione
all’assistito al momento della presentazione della domanda della
prestazione, nonché idonea pubblicità a cura delle aziende unità
sanitarie locali ed ospedaliere.
11. In caso di mancata definizione da parte delle regioni dei
criteri e delle modalità di cui al comma 10, il Ministro della sanità
vi provvede, previa diffida, tenendo conto dell’interesse degli
utenti, della realtà organizzativa delle aziende unità sanitarie
locali ed ospedaliere della regione, della media dei tempi fissati
dalle regioni adempienti. I direttori generali provvedono a
determinare il tempo massimo di cui al comma 10 entro trenta giorni
dall’efficacia del provvedimento ministeriale. Le determinazioni del
Ministro cessano di avere effetto al momento dell’esercizio dei
poteri regionali di cui al comma 10.
12. Le regioni disciplinano, anche mediante l’adozione di appositi
programmi, il rispetto della tempestività dell’erogazione delle
predette prestazioni, con l’osservanza dei seguenti princìpi e
criteri direttivi:
a) assicurare all’assistito la effettiva possibilità di vedersi
garantita l’erogazione delle prestazioni nell’ambito delle strutture
pubbliche attraverso interventi di razionalizzazione della domanda,
nonché interventi tesi ad aumentare i tempi di effettivo utilizzo
delle apparecchiature e delle strutture, ad incrementare la capacità
di offerta delle aziende eventualmente attraverso il ricorso
all’attività libero-professionale intramuraria, ovvero a forme di
remunerazione legate al risultato, anche ad integrazione di quanto
già previsto dai vigenti accordi nazionali di lavoro, nonché a
garantire l’effettiva corresponsabilizzazione di sanitari dipendenti
e convenzionati;
b) prevedere, anche sulla scorta dei risultati dell’attività di
vigilanza e controllo di cui all’articolo 32, comma 9, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, idonee misure da adottarsi nei confronti del
direttore generale dell’azienda unità sanitaria locale o dell’azienda
ospedaliera in caso di reiterato mancato rispetto dei termini
individuati per l’erogazione delle prestazioni ai sensi del comma 10;
c) imputare gli eventuali maggiori oneri derivanti dal ricorso
all’erogazione delle prestazioni in regime di attività
libero-professionale intramuraria alle risorse di cui all’articolo 13
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni ed integrazioni, con conseguente esclusione di ogni
intervento finanziario a carico dello Stato;
d) prevedere correzioni al regime di partecipazione al costo come
definito nei commi 3 e 4 secondo i criteri desumibili dal comma 13.
13. Fino all’entrata in vigore delle discipline regionali di cui al
comma 12, qualora l’attesa della prestazione richiesta si prolunghi
oltre il termine fissato dal direttore generale ai sensi dei commi 10
e 11, l’assistito può chiedere che la prestazione venga resa
nell’ambito dell’attività libero-professionale intramuraria, ponendo
a carico dell’azienda unità sanitaria locale di appartenenza e
dell’azienda unità sanitaria locale nel cui ambito è richiesta la
prestazione, in misura eguale, la differenza tra la somma versata a
titolo di partecipazione al costo della prestazione e l’effettivo
costo di quest’ultima, sulla scorta delle tariffe vigenti. Nel caso
l’assistito sia esente dalla predetta partecipazione l’azienda unità
sanitaria locale di appartenenza e l’azienda unità sanitaria locale
nel cui ambito è richiesta la prestazione corrispondono, in misura
eguale, l’intero costo della prestazione. Agli eventuali maggiori
oneri derivanti dal ricorso all’erogazione delle prestazioni in
regime di attività libero-professionale intramuraria si fa fronte con
le risorse di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, con
conseguente esclusione di ogni intervento finanziario a carico dello
Stato.
14. Il direttore generale dell’azienda sanitaria vigila sul
rispetto delle disposizioni adottate in attuazione del comma 12 e di
quelle del comma 13, anche al fine dell’esercizio dell’azione
disciplinare e di responsabilità contabile nei confronti dei soggetti
ai quali sia imputabile la mancata erogazione della prestazione nei
confronti dell’assistito.
15. L’utente che non si presenti ovvero non preannunci
l’impossibilità di fruire della prestazione prenotata è tenuto, ove
non esente, al pagamento della quota di partecipazione al costo della
prestazione.

Art. 4.

Partecipazione al costo delle prestazioni in relazione alla
situazione economica del nucleo familiare.

1. La valutazione della situazione economica rilevante ai fini
della esenzione parziale o totale è effettuata con riferimento al
nucleo familiare composto dal richiedente l’esenzione stessa, dai
soggetti con i quali convive e da quelli considerati a suo carico a
fini IRPEF secondo quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 109. Al fine di favorire l’autonomia dell’anziano
convivente, i soggetti di età superiore ai 65 anni conviventi possono
scegliere di costituire un nucleo familiare autonomo e richiedere
l’esenzione, totale o parziale, dalla partecipazione al costo delle
prestazioni con riferimento alla propria situazione economica; in tal
caso l’anziano non è incluso nel nucleo familiare come definito nel
presente comma. L’anziano non può comunque costituire un nucleo
familiare autonomo rispetto al coniuge non legalmente ed
effettivamente separato.
2. L’indicatore della situazione economica è definito dalla
combinazione dei redditi complessivi dei membri del nucleo familiare
e dei valori dei patrimoni mobiliari ed immobiliari, corretti con il
coefficiente di cui all’allegato 2. Dal calcolo del patrimonio
immobiliare è esclusa la casa di abitazione. Per ogni componente del
nucleo familiare di età inferiore ai sei anni o di età compresa tra
sessantacinque e settantacinque anni dall’indicatore della situazione
economica è detratto un ammontare pari a 5 milioni di lire; oltre
settantacinque anni è detratto un ammontare pari a 7 milioni di lire.
L’allegato 2 specifica le modalità di calcolo del reddito e del
patrimonio.
3. L’indicatore della situazione economica equivalente, utile ai
fini dell’individuazione delle soglie di cui ai commi 4 e 5, è
calcolato come rapporto tra l’indicatore di cui al comma 2 e il
parametro corrispondente alla specifica composizione del nucleo
familiare, desunto dalla scala di equivalenza riportata all’allegato
2.
4. L’esenzione totale dalla partecipazione al costo delle
prestazioni di cui all’articolo 2 è garantita qualora l’indicatore
della situazione economica equivalente sia inferiore a 18 milioni di
lire. Per i nuclei familiari di un solo componente il suddetto valore
è elevato di 5 milioni di lire.
5. Il diritto all’esenzione parziale dalla partecipazione al costo
delle prestazioni, ai sensi dell’articolo 3, è riconosciuto qualora
l’indicatore della situazione economica equivalente sia inferiore a
36 milioni di lire.
6. A decorrere dal 1° gennaio 2002 le regioni possono incrementare,
sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, i
valori soglia della situazione economica di cui ai commi 4 e 5 entro
un margine del 20%.
7. Il diritto all’esenzione, totale o parziale, è riconosciuto
dalle aziende unità sanitarie locali di residenza, che rilasciano per
ciascun componente il nucleo familiare un documento individuale
attestante il diritto stesso. A tale fine l’assistito deve presentare
una dichiarazione sostitutiva, a norma della legge 4 gennaio 1968, n.
15, e successive modificazioni, concernente le informazioni
necessarie per la determinazione dell’indicatore della situazione
economica equivalente. Il richiedente dichiara inoltre di avere
conoscenza che, nel caso di riconoscimento del diritto, possono
essere eseguiti i controlli previsti dalla normativa vigente diretti
ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ed effettuati
presso le banche o altri intermediari finanziari, specificando a tal
fine il codice identificativo degli intermediari finanziari che
gestiscono il patrimonio mobiliare. Si applica l’articolo 4, comma 8,
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109. Il Ministero della
sanità definisce i contenuti del modello uniforme relativo alla
dichiarazione sostitutiva e alle altre dichiarazioni di cui al
presente comma.
8. Ai fini del riconoscimento del diritto all’esenzione parziale o
totale, in sede di prima dichiarazione il richiedente si impegna a
comunicare eventuali modifiche della situazione economica e della
composizione del nucleo familiare che comportino un cambiamento della
propria posizione rispetto al diritto all’esenzione. Le regioni e le
aziende unità sanitarie locali attivano sistemi, anche campionari, di
accertamento della permanenza delle condizioni che danno diritto
all’esenzione. Qualora si verifichino modifiche della composizione
del nucleo familiare o della situazione economica, è possibile
richiedere un aggiornamento del calcolo della situazione economica ai
fini del riconoscimento del diritto all’esenzione, totale o parziale,
dalla partecipazione al costo delle prestazioni. Le regioni
individuano gli organismi incaricati di valutare i singoli casi di
composizione del nucleo familiare o di situazione economica, nonché
le relative modifiche, di particolare complessità.
9. Fino all’introduzione del sistema di esenzione in relazione alla
situazione economica del nucleo familiare, cui si provvede entro il
31 dicembre 2000, rimangono confermati i criteri di esenzione dalla
partecipazione al costo in relazione al reddito definiti dalla legge
24 dicembre 1993, n. 537, come modificata dalla legge 23 dicembre
1994, n. 724, e dalla legge 28 dicembre 1995, n. 549.

Art. 5.

Esenzione dalla partecipazione in relazione a particolari condizioni
di malattia.

1. Con distinti regolamenti del Ministro della sanità da emanarsi
ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, sono individuate, rispettivamente:
a) le condizioni di malattia croniche o invalidanti;
b) le malattie rare. Le condizioni e malattie di cui alle lettere
a) e b) danno diritto all’esenzione dalla partecipazione per le
prestazioni di assistenza sanitaria indicate dai medesimi
regolamenti. Nell’individuare le condizioni di malattia, il Ministro
della sanità tiene conto della gravità clinica, del grado di
invalidità, nonché della onerosità della quota di partecipazione
derivante dal costo del relativo trattamento.
2. I regolamenti individuano inoltre le prestazioni di assistenza
sanitaria correlate a ciascuna condizione di malattia ed alle
relative complicanze, per le quali è riconosciuta l’esenzione dalla
partecipazione al costo, tenendo conto: a) della loro inclusione nei
livelli essenziali di assistenza; b) della loro appropriatezza ai
fini del monitoraggio della evoluzione della malattia e
dell’efficacia per la prevenzione degli ulteriori aggravamenti; c)
della definizione dei percorsi diagnostici e terapeutici. I
regolamenti individuano altresì le condizioni di malattia che danno
diritto all’esenzione dal pagamento della quota fissa di cui
all’articolo 3, comma 9, per le prestazioni cui è necessario
ricorrere con frequenza particolarmente elevata, indicate dagli
stessi regolamenti.
3. L’esenzione dalla partecipazione al costo per le prestazioni di
assistenza sanitaria correlate a ciascuna malattia è riconosciuta in
qualsiasi regime di erogazione.
4. Sono escluse dall’esenzione le prestazioni finalizzate
all’accertamento delle condizioni di malattia che danno diritto
all’esenzione, ad eccezione di quelle individuate dal regolamento di
cui al comma 1, lettera b), per la diagnosi delle malattie rare. Sono
altresì esclusi dall’esenzione i farmaci collocati nella classe di
cui all’articolo 8, comma 10, lettera b), della legge 24 dicembre
1993, n. 537.
5. Con il regolamento di cui al comma 1, lettera b), sono altresì
individuate specifiche forme di tutela garantite ai soggetti affetti
da patologie rare, con particolare riguardo alla disponibilità dei
farmaci orfani ed all’organizzazione dell’erogazione delle
prestazioni di assistenza.
6. Le condizioni e le malattie di cui al comma 1 sono aggiornate
con la procedura di cui all’articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, sulla base dei risultati della ricerca applicata
e delle evidenze scientifiche, nonché dello sviluppo dei percorsi
diagnostici e terapeutici. Entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore delle nuove tabelle indicative delle percentuali di
invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti, il Ministro
della sanità provvede ad aggiornare il regolamento di cui al comma 1,
lettera a), inserendovi le eventuali ulteriori patologie invalidanti
e le correlate prestazioni per le quali è riconosciuto il diritto
all’esenzione dalla partecipazione al costo. Fino all’aggiornamento
del regolamento, agli assistiti di cui all’articolo 6, commi 1 e 2,
del decreto 1° febbraio 1991 del Ministro della sanità, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 32 del 7 febbraio 1991, e successive
modificazioni ed integrazioni, è confermata l’esenzione dalla
partecipazione al costo delle prestazioni come disciplinata dallo
stesso articolo 6 e dall’articolo 1, comma 3, della legge 23 dicembre
1994, n. 724, nonché l’esenzione agli invalidi civili minori di anni
18 con indennità di frequenza e alle vittime del terrorismo e della
criminalità organizzata di cui alla legge 20 ottobre 1990, n. 302.
7. Ai soli fini dell’assistenza sanitaria, la percentuale di
invalidità dei soggetti ultrasessantacinquenni è determinata in base
alla presenza di difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le
funzioni proprie della loro età.

Art. 6.

Procedure e tempi.

1. Con uno o più regolamenti emanati entro il 31 ottobre 1998 a
norma dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
sono definite le modalità di accertamento e di verifica della
situazione economica del nucleo familiare e delle condizioni di
malattia che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione o alla
partecipazione in misura ridotta, nonché le misure per semplificare
le procedure di prescrizione e di pagamento della quota di
partecipazione, anche mediante l’utilizzazione della carta sanitaria
elettronica. I regolamenti determinano i criteri per lo svolgimento
dei controlli sulle esenzioni riconosciute e per il trattamento dei
dati personali comunque effettuato in applicazione del presente
decreto, con particolare riferimento alle modalità di utilizzazione
dei dati, ai soggetti che possono accedervi e al tempo di
conservazione dei dati stessi, nel rispetto delle disposizioni della
legge 31 dicembre 1996, n. 675, e della legge 31 dicembre 1996, n.
676, nonché di quelle introdotte dai decreti legislativi emanati in
attuazione di quest’ultima. Entro il 31 ottobre 1998, il Ministro
della sanità, d’intesa con la Conferenza unificata, individua le
regioni nelle quali avviare, a partire dal 1° novembre 1998, la
sperimentazione del nuovo sistema di partecipazione al costo delle
prestazioni e delle esenzioni, con riferimento sia alle procedure
amministrative sia all’impatto economico. Sulla base dei risultati
della sperimentazione potranno essere emanate disposizioni
integrative e correttive dei regolamenti di cui al presente comma.
2. Nel rispetto di quanto stabilito nei suddetti regolamenti, entro
il 30 giugno 1999, le regioni disciplinano:
a) le procedure per il riconoscimento, da parte delle aziende
unità sanitarie locali, del diritto all’esenzione dalla
partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie ai sensi degli
articoli 4 e 5, o alla partecipazione in misura ridotta, ai sensi
dell’articolo 4;
b) le procedure per il rilascio, da parte delle aziende unità
sanitarie locali, del documento attestante il diritto all’esenzione o
alla partecipazione in misura ridotta, prevedendo a tal fine anche
l’avvio di sperimentazioni locali di utilizzo della carta sanitaria
elettronica, di cui la lettera i) del comma 50 dell’articolo 59 della
legge 27 dicembre 1997, n. 449;
c) le modalità con le quali effettuare i controlli sulle
esenzioni riconosciute, anche ricorrendo ad appositi uffici
consorziati di più aziende unità sanitarie locali o di altri enti
eroganti prestazioni sociali agevolate, in ordine alla veridicità
della situazione familiare dichiarata, nonché confrontando i dati
reddituali e patrimoniali dichiarati con quelli in possesso del
sistema informativo del Ministero delle finanze, sulla scorta di
convenzioni stipulate con il Ministero stesso;
d) le procedure per il pagamento delle quote di partecipazione da
parte degli assistiti a fronte delle prestazioni fruite, anche
mediante l’avvio di sperimentazioni di modalità innovative, ivi
incluso l’utilizzo a tal fine della citata carta sanitaria
elettronica;
e) le modalità di controllo sul comportamento dei singoli
soggetti erogatori relativamente alla riscossione delle quote di
partecipazione al costo delle prestazioni dagli assistiti ed alla
relativa rendicontazione nei confronti della propria azienda unità
sanitaria locale;
f) le modalità di controllo del ricorso alle prestazioni nei
diversi regimi di erogazione, ivi compresi i ricoveri brevi in regime
ordinario.
3. Il trattamento dei dati di cui al presente decreto è svolto nel
rispetto delle disposizioni della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e
di quelle contenute nel decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109,
anche al fine di assicurare la perdurante efficacia del sistema dei
controlli.
4. La carta sanitaria elettronica è sperimentata e introdotta nel
rispetto delle garanzie previste dai decreti legislativi emanati in
attuazione della legge 31 dicembre 1996, n. 676.

Art. 7.

Entrate da partecipazione al costo delle prestazioni.

1. Il gettito annuale corrispondente alle quote di partecipazione
al costo delle prestazioni dovute dagli assistiti del Servizio
sanitario nazionale ai sensi del presente decreto concorre alle
disponibilità finanziarie complessive per il finanziamento del
Servizio sanitario nazionale, nei limiti della quota a tal fine
annualmente predeterminata in base: a) alla normativa nazionale in
materia di partecipazione e di relative esenzioni; b) al numero di
assistiti esentati dalla partecipazione in relazione sia alla
situazione economica del nucleo familiare, sia a particolari
condizioni di malattia; c) al ricorso alle prestazioni sanitarie
nell’ambito del Servizio sanitario nazionale. A tale fine, le aziende
sanitarie sono tenute a rilevare separatamente i dati relativi
all’ammontare della partecipazione al costo e al numero di assistiti
esenti per tipologia di esenzione riconosciuta e a trasmetterli alla
regione e al Ministero della sanità. Le regioni validano i dati e
comunicano alle aziende sanitarie le eventuali rettifiche da operare
entro il mese successivo alla trasmissione; soltanto dopo tale
periodo il Ministero della sanità provvede a utilizzare i dati.
2. Le regioni possono modificare le soglie di cui all’articolo 4,
comma 6, con oneri a proprio carico e comunque con esclusione di ogni
onere finanziario a carico dello Stato.

Art. 8.

Disposizioni finali e transitorie.

1. Sono abrogate tutte le precedenti norme in materia di
partecipazione alla spesa sanitaria e di esenzione dalla stessa non
esplicitamente confermate dal presente decreto. é abrogato, altresì,
l’articolo 2, comma 2, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
2. Dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui
all’articolo 5, commi 1 e 6, cessano di avere efficacia,
rispettivamente, le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 del
decreto 1° febbraio 1991 del Ministro della sanità, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 32 del 7 febbraio 1991, e successive
modificazioni, e quelle di cui all’articolo 6, commi 1 e 2, dello
stesso decreto.
3. Le province autonome di Trento e di Bolzano e le regioni a
statuto speciale provvedono alle finalità del presente decreto
nell’ambito delle proprie competenze, secondo quanto stabilito dai
rispettivi ordinamenti.
4. Le disposizioni legislative collegate alla legge finanziaria per
il 2000 disciplinano l’eventuale revisione delle soglie di cui
all’articolo 4, commi 4 e 5, con riferimento agli esiti della prima
fase di applicazione del nuovo sistema di partecipazione al costo
delle prestazioni e del regime delle esenzioni.

Art. 9.
CRITERI PER L’INDIVIDUAZIONE DELLE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA
OSPEDALIERA, EROGATE IN REGIME DI RICOVERO DIURNO, ESCLUSE NEL
SISTEMA DI PARTECIPAZIONE AL COSTO DELLE PRESTAZIONI

Sono inclusi nel sistema di partecipazione al costo delle
prestazioni di cui al presente decreto tutti gli episodi di ricovero
erogati in regime di ricovero diurno, ad esclusione di quelli:
1) attribuiti a DRG chirurgici;
2) comportanti l’esecuzione di procedure diagnostiche o
terapeutiche invasive, che non siano erogabili anche
ambulatorialmente;
3) finalizzati all’esecuzione di radioterapia e chemioterapia o
quelli programmati per la terapia ed il monitoraggio dei pazienti
oncologici, nonché dei pazienti affetti da altre condizioni di
malattia croniche e/o invalidanti e da malattie rare previste ai
sensi dell’articolo 5;
4) effettuati in ospedali di riabilitazione e in reparti di
riabilitazione identificati dai codici di disciplina <56>> e <28>>
(di cui al decreto 19 marzo 1988 del Ministro della sanità,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1988);
5) attribuiti al DRG 462 (riabilitazione).

MODALITA’ DI CALCOLO DELLA SITUAZIONE ECONOMICA E SCALA DI
EQUIVALENZA

Modalità di calcolo dell’indicatore della situazione economica del
nucleo familiare.
L’indicatore della situazione economica del nucleo familiare si
calcola combinando i redditi ed i patrimoni di tutti i componenti,
calcolati secondo le modalità di seguito specificate e applicando gli
eventuali fattori correttivi.

Modalità di calcolo del reddito.
Il reddito si calcola sommando, per ciascun componente del nucleo
familiare:
a) il reddito complessivo ai fini IRPEF quale risulta
dall’ultima dichiarazione presentata o, in mancanza di obbligo di
presentazione della dichiarazione dei redditi, dall’ultimo
certificato sostitutivo rilasciato dai datori di lavoro o da enti
previdenziali. Per quanto riguarda la valutazione dei redditi agrari
dovrà farsi riferimento all’apposita circolare ministeriale prevista
dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109;
b) il reddito da attività finanziarie, determinato applicando
il rendimento annuo dei titoli decennali del Tesoro al patrimonio
mobiliare, come definito al successivo punto 2.
Il reddito del nucleo familiare si calcola sommando i redditi di
ciascun componente. Da tale somma si detraggono 2,5 milioni di lire
qualora il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione. Tale
importo è elevato a 3,5 milioni di lire qualora i membri del nucleo
familiare non posseggano altri immobili adibiti ad uso abitativo o
residenziale nel comune di residenza. Le regioni possono,
analogamente, consentire la detrazione dal reddito del nucleo
familiare l’ammontare delle rette pagate alle case di riposo entro il
limite massimo di 2,5 milioni.

Modalità di calcolo del patrimonio.
Il patrimonio si calcola sommando, per ciascun componente del
nucleo familiare:
a) il valore dei fabbricati e terreni edificabili ed agricoli
intestati a persone fisiche diverse da imprese, quale definito ai
fini ICI al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di
presentazione della domanda, indipendentemente dal periodo di
possesso nel periodo di imposta considerato. Nel calcolo non è
considerata la casa di abitazione del nucleo familiare; qualora la
casa di abitazione appartenga alle categorie catastali A1, A8 e A9 si
considera il valore per il 50%;
b) il valore del patrimonio mobiliare è calcolato sommando i
valori mobiliari in senso stretto, le partecipazioni in società non
quotate e gli altri cespiti patrimoniali individuali, secondo le
modalità definite con circolare del Ministro delle finanze, di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 109.
Il valore risultante da tale somma è moltiplicato per un
coefficiente, individuato in maniera differenziata a seconda che la
casa di abitazione del nucleo familiare appartenga, o meno, ad uno
dei componenti.
Qualora la casa di abitazione appartenga ad uno dei componenti,
il coefficiente è individuato sulla base dei seguenti scaglioni di
valore:
sino a lire 50 milioni, il coefficiente è pari a zero;
per la parte di valore eccedente lire 50 milioni e sino a lire
150 milioni, il coefficiente è pari al 10%;
per la parte di valore eccedente lire 150 milioni, il
coefficiente è pari al 20%.
Qualora la casa di abitazione non appartenga ad uno dei
componenti, il coefficiente è individuato sulla base dei seguenti
scaglioni di valore:
sino a lire 100 milioni, il coefficiente è pari a zero;
per la parte di valore eccedente lire 100 milioni e sino a lire
150 milioni, il coefficiente è pari al 10%;
per la parte di valore eccedente lire 150 milioni, il
coefficiente è pari al 20%.

Fattori correttivi.
Per ogni componente del nucleo familiare di età inferiore ai sei
anni o di età compresa fra i sessantacinque e i settantacinque anni,
dall’indicatore della situazione economica è detratto un ammontare
pari a 5 milioni di lire.
Per ogni componente del nucleo familiare di età superiore ai
settantacinque anni, dall’indicatore della situazione economica è
detratto un ammontare pari a 7 milioni di lire.

Scala d’equivalenza.
I parametri da utilizzare per il calcolo dell’indicatore della
situazione economica equivalente sono i seguenti:

XTAB
———————————————————-
| Numero dei componenti il nucleo familiare | Paramentro |
——————————————–+————-
| 1 | 1.00 |
| 2 | 1.57 |
| 3 | 2.04 |
| 4 | 2.46 |
| 5 | 2.85 |
———————————————————-

Maggiorazioni:
+ 0.35 per ogni ulteriore componente
+ 0.2 in caso di assenza di un coniuge e presenza di figli
minori
+ 0.5 per ogni componente con handicap psico-fisico permanente
di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
o di invalidità superiore al 66%
+ 0.2 per i nuclei familiari con figli minori in cui entrambi i
genitori svolgono attività di lavoro o di impresa.
Il denominatore del rapporto che definisce l’indicatore della
situazione economica equivalente è dato dal parametro corrispondente
alla numerosità del nucleo familiare, eventualmente incrementato dal
parametro, o parametri, correttivo.

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