Non profit

Ricorsi 5 per mille: si pronuncia anche il giudice ordinario

È accaduto a Bologna: no alla riammissione

di Gabriella Meroni

Il Centro servizi ?DarVoce? Reggio Emilia ci informa che anche in Emilia Romagna (come in Toscana) i giudici si sono pronunciati su un ricorso di un’associazione eclusa per motivi formali dal 5 per mille. A differenza del caso di Firenze (leggi qui), in questo caso a esprimersi non è il Tar ma il Tribunale Civile: siamo a Bologna, e il tribunale ha rigettato il ricorso ex art. 700 c.p.c. promosso da un Ente Non profit, escluso dal riparto del Cinque per mille a causa della mancata allegazione del documento di identità alla dichiarazione sostitutiva.

L?ordinanza emessa dal Tribunale ordinario bolognese, che condanna l?ente anche al pagamento delle spese di causa, specifica, richiamandosi alle più recenti pronunce sul tema emesse dal Consiglio di Stato, che ?l?allegazione al testo della dichiarazione sostitutiva di volta in volta rilasciata di un valido documento di identità, lungi dal costituire un vuoto formalismo, costituisce piuttosto un fondamentale onere del sottoscrittore?, accogliendo, pertanto, pienamente la tesi sostenuta dall?Agenzia delle Entrate dell?Emilia Romagna con rigetto delle richieste dell?ente non profit. «A questo punto» ha spiegato al Csv lo studio legale Masi che ha seguito il ricorso dell?ente escluso», «si apre la porta all?impugnazione del provvedimento emesso, attraverso un reclamo al Collegio al fine di insistere per l?ammissione dell?ente al riparto del cinque per mille, garantendo così il pieno rispetto delle già espresse dai contribuenti».

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