Famiglia

Ricongiungimento familiare: criteri comuni in una direttiva Ue

Ne hanno discusso a Lecco i responsabili della giustizia Ue. Cosa prevede l'armonizzazione

di Benedetta Verrini

Cooperazione giudiziaria internazionale in materia di diritto di famiglia e nei difficili casi di sottrazione dei minori: ne hanno discusso, dal 9 all’11 ottobre, i responsabili del Ministero della giustizia italiana e il Commissario Ue Antonio Vitorino, nell’ambito della conferenza dedicata a “Cooperazione giudiziaria in materia di diritto familiare transfrontaliero”, organizzata nell’ambito del semestre di presidenza italiano. La discussione è partita da una particolare attualità giuridica: la pubblicazione della Direttiva 2003/86/CE, sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 251 del 03/10/2003. Essa stabilisce il diritto al ricongiungimento familiare per cittadini dei paesi terzi legittimamente residenti nell?Unione, da potersi esercitare secondo criteri comuni in tutti gli Stati membri. La direttiva introduce, insomma, nel diritto comunitario norme comuni in materia di diritto al ricongiungimento familiare, fino ad oggi riconosciute soltanto da strumenti giuridici internazionali, in particolare dalla Convenzione europea sulla salvaguardia dei diritti dell?uomo e delle libertà fondamentali del 1950. Il ricongiungimento familiare consentirà di tutelare l?unità familiare e agevolerà l?integrazione dei cittadini dei paesi terzi negli Stati membri. La direttiva si rivolge al soggiornante che sia già titolare di un permesso di soggiorno rilasciato da uno Stato membro per un periodo di validità pari o superiore a un anno ed abbia una fondata prospettiva di ottenere il diritto di soggiornare in modo stabile, se i membri della sua famiglia sono cittadini di paesi terzi, indipendentemente dal loro status giuridico. Vediamo chi potrà beneficiare del ricongiungimento familiare: innanzitutto il coniuge del richiedente; poi i figli minorenni della coppia, o di uno dei due, compresi i figli adottivi (sono minori i figli che abbiano un?età inferiore a quella in cui si diventa legalmente maggiorenni nello Stato membro interessato e non siano coniugati). Sarà facoltà degli Stati membri decidere se autorizzare la riunificazione familiare per parenti in linea diretta ascendente, figli maggiorenni non coniugati, partners non coniugati o la cui relazione sia registrata, nonché, in caso di matrimoni poligami, i figli minori di un altro coniuge. La direttiva non si applica invece quando: il soggiornante chiede il riconoscimento dello status di rifugiato e la sua domanda non è ancora stata oggetto di una decisione definitiva; quando è autorizzato a soggiornare in uno Stato membro in virtù di una protezione temporanea o ha chiesto l?autorizzazione a soggiornare per questo stesso motivo ed è in attesa di una decisione sul suo status; quando, infine, è autorizzato a soggiornare in uno Stato membro in virtù di forme sussidiarie di protezione. Il provvedimento è disponibile su: www.europalex.it


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