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Ricongiungimenti più difficili

Dal 5 novembre in vigore le nuove disposizioni volute da Maroni

di Redazione

Stretta sui ricongiungimenti familiari, per i quali saranno introdotte norme più severe. Dal prossimo mercoledì 5 novembre, infatti, entreranno in vigore le nuove disposizioni relative ai requisiti oggettivi e soggettivi in capo al richiedente e ai famigliari da ricongiungere, che dovranno essere accertati, rispettivamente, dagli Sportelli Unici e dalle Rappresentanze italiane all’estero. Il ministero dell’Interno ha predisposto una circolare per illustrare le novità contenute nel decreto legislativo n.160 del 3 ottobre 2008 (leggi il testo). Ecco le principali modifiche:


CHI HA DIRITTO
Il provvedimento stabilisce che possono chiedere il ricongiungimento: il coniuge maggiorenne non legalmente separato; i figli minori (anche del coniuge o nati fuori dal matrimonio) non coniugati, a condizione che l’altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso; ai figli maggiorenni a carico, se invalidi totali; ai genitori a carico ovvero ultrasessantacinquenni, se gli altri figli sono impossibilitati al loro sostentamento per gravi motivi di salute.

ESAME DEL DNA
Qualora sia impossibile documentare gli stati in modo certo mediante certificati o attestazioni rilasciati da competenti autorità straniere, o quando sussistano fondati dubbi sull’autenticità della documentazione medesima, l’esame del dna, a spese degli interessati, potrà chiarire i dubbi sui legami di parentela.

REQUISITI
Lo straniero che richiede il ricongiungimento, a meno che non si tratti di rifugiato, deve dimostrare la disponibilità di un reddito minimo annuo non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale aumentato della metà dell’importo dell’assegno sociale per ogni familiare da ricongiungere. Oltre a ciò, per il ricongiungimento di due o più figli di età inferiore a 14 anni o di due o più familiari dei titolari dello status di protezione sussidiaria sarà necessario un reddito non inferiore al doppio dell’assegno sociale annuo (per la determinazione del quale si tiene conto anche del reddito complessivo dei familiari conviventi con il richiedente). Per i genitori ultrasessantacinquenni sarà richiesta un’assicurazione sanitaria obbligatoria o l’iscrizione al Servizio sanitario nazionale.

TEMPISTICHE
Il tempo d’attesa per il nulla osta raddoppia, passando da 90 a 180 giorni.


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