Politica

Revoca della cittadinanza agli adottati? Cosa dice il decreto sicurezza

È questo l’allarme che nel pomeriggio di ieri ha scosso il mondo delle famiglie adottive. Il decreto prevede la revoca della cittadinanza italiana agli stranieri che abbiano ottenuto la cittadinanza italiana dopo la maggiore età qualora siano condannati in via definitiva per reati connessi al terrorismo. Inclusi gli stranieri adottati da maggiorenni con adozione ordinaria. Non quindi per i minori adottati con adozione internazionale

di Sara De Carli

Con il decreto sicurezza approvato ieri in via definitiva dalla Camera ci sarà davvero la possibilità di revocare la cittadinanza a stranieri adottati da italiani? È questo l’allarme che nel pomeriggio di ieri ha scosso il mondo delle famiglie adottive. La prima a sollevare la questione è stata Annalisa Camilli su Internazionale, dove si legge che «il ddl introduce la possibilità di revocare la cittadinanza a chi l’ha ottenuta perché nato in Italia, coniuge di cittadino italiano, straniero figlio di italiano, straniero adottato da italiano, nel caso abbia commesso alcuni reati. La revoca è possibile entro tre anni dalla condanna definitiva per reati legati al terrorismo». Un articolo, il numero 14 del decreto sicurezza approvato già dal Senato e ieri in via definitiva dalla Camera, precisa l'analisi di Internazionale, per cui «è stato ipotizzato un profilo di incostituzionalità secondo l’articolo 3 della Costituzione».

Proviamo a ricostruire nel dettaglio la questione, vista la preoccupazione delle famiglie e il fatto che nelle telefonate allarmate che ieri si sono succedute alcuni elementi della questione man mano “sparivano”, portando di fatto all'angosciata domanda da cui parte questo articolo: davvero hanno stabilito che a un ragazzo adottato può essere revocata la cittadinanza italiana?

Andiamo con ordine. L’articolo 14 del decreto sicurezza, “Disposizioni in materia di acquisizione e revoca della cittadinanza”, approvato in via definitiva, prevede alcune modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, "Nuove norme sulla cittadinanza". In particolare, introduce un articolo 10-bis secondo cui «la cittadinanza italiana acquisita ai sensi degli articoli 4, comma 2, 5 e 9, è revocata in caso di condanna definitiva per i reati previsti dall’articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4), del codice di procedura penale, nonché per i reati di cui agli articoli 270-ter e 270-quinquies.2, del codice penale».

Domanda numero 1. Che cosa dicono gli articoli 4, comma 2, 5 e 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91? Cioè quale cittadinanza acquisita può essere revocata? In sostanza il decreto prevede la revoca della cittadinanza italiana a tutti gli stranieri che abbiano ottenuto la cittadinanza italiana dopo la maggiore età, secondo le diverse strade previste, qualora siano condannato in via definitiva per reati connessi al terrorismo. In particolare:

  • Art 4 comma 2. Quella dello straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età e che a quel punto ha dichiarato di voler acquistare la cittadinanza italiana.
  • Art 5. Quella del coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano.
  • Art 9. Quella dello straniero figlio di cittadino italiano per nascita, quella dello straniero che ha prestato servizio per almeno cinque anni alle dipendenze dello Stato, quella del cittadino di uno Stato membro delle Comunità europee che risiede da almeno quattro anni in Italia, quella dell'apolide che risiede legalmente da almeno cinque anni in Italia, quella dello straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica. E anche – questo il comma che ci interessa – quella dello «straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano che risiede legalmente nel territorio della Repubblica da almeno cinque anni successivamente alla adozione». È quindi il caso di cittadinanza ottenuta con adozione ordinaria, disciplinata dagli articoli 291 e ss. del Codice Civile, in cui la cittadinanza italiana è ottenuta non per effetto dell'adozione ma dopo 5 anni dalla trascrizione della sentenza di adozione, su richiesta dell'interessato. Quindi gli adottati che potrebbero eventualmente vedersi revocata la cittadinanza italiana in caso di condanna per terrorismo non sono i 50mila e più minori adottati da famiglie italiane con adozione internazionale, bensì gli stranieri maggiorenni che siano stati adottati da maggiorenni da cittadini italiani, la cui adozione presenta alcune differenze rispetto all'adozione "piena" che si ha con l'adozione internazionale.

Domanda numero 2. In quali casi, per queste persone, potrebbe scattare la revoca della cittadinanza? «In caso di condanna definitiva per i reati previsti dall’articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4), del codice di procedura penale, nonché per i reati di cui agli articoli 270-ter e 270- quinquies.2, del codice penale». Ovvero «delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni», «associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico» e «sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro per prevenire il finanziamento delle condotte con finalità di terrorismo».

Marco Scarpati, avvocato e professore di tutela internazionale dei diritti dei minori, ha scritto questa precisazione pubblicata da CIFA: «coloro che tale cittadinanza possono perdere appartengono a tutte le categorie di coloro che acquisiscono la cittadinanza non per diritto di sangue. Fra loro, oltre agli stranieri, ci sono gli apolidi: persone che la cittadinanza l’hanno già persa e che quindi non hanno alcuna forma di protezione internazionale. Fra loro, oltre a tutti gli stranieri che sono risieduti in Italia per i termini di legge, ovvero che si sono sposati con italiani, vi è anche una categoria di adottati: gli stranieri maggiorenni adottati da cittadino italiano. Per chiarirci: non si tratta dei maggiorenni adottati attraverso l’istituto dell’adozione internazionale prevista dalla legge 184 del 1983 (cioè tutti i bambini adottati all’estero) ma solo coloro che, stranieri, sono stati adottati una volta diventati maggiorenni da parte di genitori italiani. Loro, come noto, si rappresentano per la legge italiana come bambini nati da una coppia di genitori italiani (sul certificato di nascita sono riportati, come genitori, proprio coloro che li hanno adottati) e quindi sono parificati a tutti gli altri eventuali figli “naturali” della coppia».

Foto Remo Casilli/Ag.Sintesi

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