Non profit

responsabilità degli organizzatori

La clausola inserita nei regolamenti non solleva gli organizzatori da responsabilit

di Francesco Vollono

Organiziamo delle gare di sci. Nel regolamento specifichiamo che l’iscritto gareggia a suo rischio e pericolo e che solleva gli organizzatori da qualsiasi responsabilità. Siamo perciò tranquilli in caso d’incidente o altro?. Nell’ambito dell’organizzazione di una competizione sportiva, come potrebbe essere nel nostro caso una gara di sci, l’inserimento, nei moduli d’iscrizione, di una clausola “ d’esonero di responsabilità” ( ..per cui il concorrente gareggia a suo rischio e pericolo) non può considerarsi sufficiente per sollevare l’associazione promotrice. La legge nel codice Civile all’art. 1229 c.c. vieta la stipula di patti che prevedono al loro interno l’esclusione di responsabilità in caso di colpa e dolo. Questo vuol dire che per poter stare tranquilla tale associazione non si deve limitare a far sottoscrivere ai concorrenti clausole del tipo sopra descritto, ma deve seguire una serie di disposizioni legislative, amministrative e regolamentari, previste in materia ed idonee a tutelare l’incolumità degli sportivi. Ritengo che, dal punto di vista della responsabilità civile, questa dovrebbe venir esclusa o, comunque, non dovrebbe pesare sull’Associazione se il soggetto abbia osservato con prudenza e perizia tutte le disposizioni che disciplinano l’organizzazione e la conduzione dello sport prescelto e se, come ormai è d’uso comune, si sia munito di una valida polizza assicurativa che lo sollevi da ogni responsabilità nel caso in cui si verifichi, contro la sua volontà, un fatto imprevedibile, del quale altrimenti dovrebbe comunque rispondere, magari a titolo di responsabilità oggettiva. Per quanto riguarda la responsabilità penale, ritengo che questa dovrebbe venir esclusa nella misura in cui l’Associazione abbia tenuto un comportamento ossequioso e rispettoso delle regole tecnico-sportive, che sempre più spesso vengono considerate come punti importanti di riferimento per giudicare la liceità o meno di una condotta, salvo analisi più dettagliate che dipendono dal fatto specifico in discussione, le quali potrebbero anche portare a risultati diversi. STUDIO DESENZANI


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