Economia

Responsabilità civile, la legge non basta

Assicurazioni. Una valanga di quesiti dopo lo speciale di Vita

di Redazione

La copertura obbligatoria per i volontari, prevista dalla legge 266/91, ha messo in luce rischi reali cui sono esposte le organizzazioni di volontariato, ma a questi spesso rispondono soluzioni assicurative inadeguate: complici le leggerezze di molti intermediari e i pregiudizi delle compagnie. I responsabili delle organizzazioni spesso non sono consapevoli delle loro responsabilità e delle conseguenze di una mancata copertura adeguata. E quando, come purtroppo capita, arriva il sinistro, non si sa a chi tocca pagare. M. D. (email)

Non è possibile trattare un argomento come quello della responsabilità civile delle organizzazioni di volontariato e dei relativi contratti assicurativi in poche righe. Una cosa è certa: le problematiche relative alla responsabilità civile non possono essere ridotte all?assolvimento degli obblighi imposti dalla legge 266. Cerchiamo di fare un po? di chiarezza e di fornire poche, ma preziose indicazioni operative.

Chi amministra un?organizzazione di volontariato abbia sempre presente alcuni particolari ambiti di responsabilità civile. L?organizzazione può essere chiamata a rispondere di risarcimenti in una molteplicità di condizioni. Ecco le più ricorrenti: per inadempimento di propri obblighi (ex art. 1218 codice civile); per fatti illeciti dolosi o colposi (ex art. 2043 – i casi dolosi sono, come è chiaro, esclusi ex art. 1900); per danno cagionato da incapaci (art. 2047 – nell?accezione più ampia di incapacità, siano essi assistiti o volontari); per danni cagionati da propri dipendenti o da chi è preposto alla sorveglianza (art. 2048 e 2049); per l?esercizio di attività pericolose (art. 2050 – disposizione che viene applicata anche a eventi quali competizioni sportive, concerti e feste); per violazione della privacy (legge 675/96); per la custodia di beni mobili, immobili e animali propri o altrui (art. 2051-2053) e per la circolazione di veicoli (art. 2054). L?art. 2055 prevede poi la ?responsabilità solidale? che sicuramente è tra le più ricorrenti nella casistica relativa alle organizzazioni di volontariato: «Se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno».

è opportuno ribadire l?importanza di una descrizione meticolosa delle attività di volontariato previste, al fine di non incorrere in esclusioni, nonché di considerare come ?terzi? anche gli altri volontari, gli associati, i dipendenti e l?organizzazione stessa. È necessario prestare molta attenzione proprio alle esclusioni che solitamente riguardano attività che sono invece tipicamente previste nella vita associativa (circolazione di veicoli, attività sportive, manifestazioni, etc.) ed è opportuno che il contraente richieda espressamente l?inclusione di quei rischi che invece caratterizzano la propria organizzazione. Per non subire ulteriori complicazioni (e mancati risarcimenti) è necessario, inoltre, richiedere la rinuncia alla rivalsa da parte dell?assicuratore (art. 1916) come pure l?esclusione di comunicazione di altri contratti con altre compagnie (art. 1910).
Matteo Cerri

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