Non profit
Rendicontare l’uso del 5 per mille
di Gianpaolo Concari – commercialista e revisore contabile
di Redazione
La corretta articolazione dei movimenti finanziari legati ai fondi 5 per mille consente di costituire la base di partenza della successiva rendicontazione del loro utilizzo, prevista dal d.p.c.m. 19/03/2008 dalla cui lettura non si capisce né quale sia il periodo di osservazione (da quando cioè le spese possono considerarsi correlate ai fondi 5 per mille ricevuti), né quale sia l’oggetto di osservazione (rendicontazione di uscite finanziarie oppure di oneri correlabili per competenza economica ai fondi 5 per mille).
E’ assai probabile che si tratterà di una rendicontazione finanziaria tendente a verificare che i flussi finanziari positivi (entrate monetarie) derivanti dall’assegnazione dei fondi 5 per mille siano incanalati verso flussi finanziari negativi (cioè uscite monetarie) legati all’attività istituzionale dell’ente beneficiario e non a finanziare la struttura dello stesso diventando così una risorsa destinata all’autoreferenzialità dell’ente.
L’intento del legislatore è corretto in linea di principio ma in realtà dovrebbe contemperare anche l’esigenza legittima degli enti beneficiari di dover sostenere la loro struttura che, per quanto elastica essa sia, ha comunque un costo. Si pensi per esempio alla stessa rendicontazione dell’utilizzo dei fondi 5 per mille che non è del tutto semplice.
Occorre poi fare attenzione ad eventuali sovrapposizioni di rendicontazione. Un esempio tra i tanti sono le associazioni di volontariato che ricevono rimborsi per le convenzioni stipulate con enti pubblici: i fondi 5 per mille troveranno la loro contropartita tra i flussi di spesa derivanti dallo svolgimento dei servizi convenzionati, solo per la parte non coperta dalle convenzioni stesse. Si deve trattare di flussi di spesa “nuovi” oppure la quota parte di flussi non coperti da altre fonti di finanziamento.
Occorre anche prestare attenzione alla natura dei flussi di spesa: non che il legislatore debba dettare regole sulle tipologie di spese ammissibili, ma è di tutta evidenza che si deve tenere conto del fatto che i flussi possono riguardare spese correnti o spese in conto capitale.
E’ neccessario comprendere in quale modo sia da considerare spesabile l’acquisto di beni considerati immobilizzazioni, se cioè debbano partecipare alla rendicontazione per la quota parte imputabile al loro ammortamento o al loro pagamento, tenuto conto in tal caso, dell’eventuale stipula di forme di pagamento rateizzabili, locazione finanziaria compresa.
Per mantenere una coerenza circa l’oggetto di osservazione è plausibile ritenere che la rendicontazione delle spese in conto capitale sia da imputare in funzione del flusso generato dai pagamenti realmente effettuati.
Da quanto detto poc’anzi è evidente che il periodo di osservazione, ai fini della rendicontazione, debba necessariamente essere coerente con quello dell’inizio dei flussi finanziari positivi e quindi a far tempo dall’accreditamento, anche di eventuali anticipazioni dei fondi 5 per mille. E’ perciò altrettanto evidente che la rendicontazione non potrà essere collegabile tout-court alla redazione del bilancio ma dovrà costituirne una parte, di cui dire nella nota integrativa.
Sulla base di ciò è di tutta evidenza che la rendicontazione dell’utilizzo dei fondi 5 per mille non è un atto semplice né semplificabile e tantomeno a costo zero, a meno di non denominarlo in un altro modo, circoscrivendone la portata ma ai danni dell’efficacia dell’informativa.
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