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Regole e modalita’ per la presentazione delle richieste difinanziamento triennale a favore degli enti che svolgono attivita’ didiffusione della cultura scientifica e tecnologica (G.U. 20/4/2005 n. 91)

di Redazione

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
                   

IL DIRETTORE GENERALE
          
per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca

    Visto   il   decreto   legislativo   30   luglio  1999,  n.  300,
d'istituzione del Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della
Ricerca;
    Vista   la  legge  n.  113/1991  concernente  iniziative  per  la
diffusione della cultura scientifica;
    Vista  la  legge  10 gennaio  2000 n. 6,contenente modifiche alla
citata legge 28 marzo 1991 n. 113 intesa a favorire le iniziative per
la  promozione  e  il potenziamento delle istituzioni impegnate nella
diffusione della cultura scientifica e tecnologica;
    Visto in particolare l'art. 1 commi 1, 2, 3 della predetta legge,
che,per   la   realizzazione  delle  suddette  finalita'  prevede  il
finanziamento  triennale  per  il  funzionamento  di  enti, strutture
scientifiche, fondazioni e consorzi;
    Visto  altresi'  l'art.  3  della medesima legge che determina lo
stanziamento  annuale  da  destinare  alle  iniziative previste dalla
legge e, in particolare, la percentuale da riservare al finanziamento
della tabella triennale;
    Considerato  che  l'art.  1 comma 1 della predetta legge delimita
gli   interventi  all'ambito  delle  scienze  matematiche  fisiche  e
naturali ed alle tecniche derivate;
    Considerato  che  il  31 dicembre 2005 scade la Tabella Triennale
degli  enti  che  usufruiscono  del  contributo  per il funzionamento
istituita con decreto ministeriale 49 del 29 gennaio 2004;
    Considerata  la  necessita'  e  l'opportunita'  di procedere alla
revisione  della tabella triennale, per il triennio 2006-2008, con la
medesima  procedura  utilizzata  per  la  sua istituzione, cosi' come
previsto dall'art. 1, comma 3 legge n. 6/2000;
    Visto  l'art.  3  della  legge  127/1997  contenente  norme sulla
autocertificazione;
    Visti gli articoli 3 e 17 del decreto legislativo 3 febbraio 1993
n. 29 e successive modificazioni e integrazioni
                              Decreta:
                               Art. 1.
                          Ambito Operativo
    I  consorzi,  le fondazioni, gli enti e le strutture scientifiche
che,  per  prioritarie  finalita'  statutarie,  siano impegnati nella
diffusione  della  cultura  scientifica  e  nella  valorizzazione del
patrimonio   storico-scientifico   e  che  dispongano  di  esperienze
acquisite,  di  cospicuo  patrimonio  materiale  e immateriale, e che
abbiano svolto con carattere di continuita' attivita' in coerenza con
le  finalita'  della  legge  e dei provvedimenti in premessa, possono
beneficiare  dei  contributi  triennali  per il funzionamento, previo
inserimento in una apposita tabella.

      

                               Art. 2.
                        Soggetti beneficiari
    Sono  legittimati a presentare domanda i soggetti di cui all'art.
1,   che   abbiano  ottenuto  il  riconoscimento  della  personalita'
giuridica  ai  sensi  degli  articoli 11 e 12 del Codice Civile e del
decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000 n. 361;

      

                               Art. 3.
                     Presentazione delle domande
    Le  domande  dovranno  essere  presentate  entro  trenta giorni a
decorrere  dalla  data  di  pubblicazione  del presente decreto nella
Gazzetta Ufficiale utilizzando, secondo le modalita' ivi indicate, il
servizio  Internet  al seguente indirizzo: http://roma.cilea.it/sirio
alla  voce  «Domande  finanziamento».  Il  servizio  sara'  attivo  a
decorrere  dalla  data  di  pubblicazione  del  bando  nella Gazzetta
Ufficiale.
    Il  servizio  consentira' la stampa della domanda (all.1) e della
scheda  recante  notizie sull'ente (All.2) che fanno parte integrante
del  presente  decreto  -  che,  debitamente  sottoscritte dal legale
rappresentante, dovranno essere inviate entro lo stesso termine, pena
l'esclusione,  a  mezzo  plico raccomandato con ricevuta di ritorno o
con corriere autorizzato, al Ministero dell'istruzione, universita' e
ricerca  (MIUR)  -  Servizio  per  lo  sviluppo  e  il  potenziamento
dell'attivita' di ricerca - Ufficio V Piazzale J.F. Kennedy, 20 00144
-  Roma, recante sulla busta «inserimento in tabella ex lege 6/2000»;
la  data  di  spedizione e' comprovata dal timbro a data dell'Ufficio
Postale  accettante.  Alla  domanda devono essere allegati i seguenti
ulteriori documenti:
      a) relazione analitica sull'attivita' del triennio 2003-2005;
      b) programma  di  attivita' e impegni assunti per il periodo di
validita' della tabella per il triennio 2006-2008;
      c) bilanci  preventivi  e  consuntivi  degli  anni 2003, 2004 e
2005;
      d) statuto;
      e) fotocopia  di  un  documento  di  riconoscimento  del legale
rappresentante  in  corso  di  validita'  come prescritto dall'art. 3
della legge 127/1997.
    Tutta  la  sopraelencata  documentazione  deve essere firmata dal
legale rappresentante.

      

                               Art. 4.
                Criteri per l'inserimento in tabella
    Il  possesso  dei requisiti prescritti viene accertato attraverso
l'esame  degli  statuti e atti istitutivi, delle schede allegate alla
domanda  recante  notizie  sull'ente  e  delle  relazioni  analitiche
aggiuntive   attestanti   l'attivita'  continuativamente  svolta.  E'
altresi'  presa  in considerazione la consistenza, la conservazione e
valorizzazione   e   fruizione   del   patrimonio,   l'attivita'   di
programmazione  pluriennale, la partecipazione a programmi e progetti
nazionali ed internazionali, di didattica e formazione.
    Le   relazioni,   redatte  distintamente  per  ciascun  anno,  si
riferiscono  alle  attivita'  svolte  nel  triennio  precedente  alla
costituenda tabella.
    L'attivita'   di   ricerca,   di   elaborazione   culturale,   di
valorizzazione  e  fruizione del patrimonio, l'attivita' di servizi e
quella   di   promozione   culturale   devono   essere  continuative,
documentate, pubblicamente fruibili e di rilevante valore scientifico
tecnologico.
    Viene  altresi' considerata la disponibilita' di una sede idonea,
di   attrezzature  adeguate  e  di  personale  qualificato  destinato
stabilmente ad attivita' di diffusione della cultura scientifica e di
valorizzazione del patrimonio tecnico-scientifico.
    La  rilevanza  del  patrimonio e delle collezioni, oltre che alla
mera  consistenza  quantitativa ed all'intrinseco valore scientifico,
consegue al grado di integrazione con l'attivita' svolta.
    La  presentazione  della  programmazione pluriennale documenta la
capacita' operativa dell'ente a breve e medio termine.
    I prospetti riepilogativi dei bilanci documentano la capacita' di
spesa dei soggetti per le attivita' istituzionali.
    Sono valutati prioritariamente:
      gli enti, le strutture scientifiche, i consorzi, le fondazioni,
le  cui  attivita'  siano prioritariamente finalizzate agli obiettivi
della  legge  e  che  abbiano dimostrato efficacia anche in relazione
alla loro ottimale integrazione in rete telematiche e nella creazione
anche di centri di servizio;
      la  costituzione  di  un  sistema organico di musei inteso come
aggregazione   di  strutture  scientifiche  e  museali  in  grado  di
favorire,  attraverso  la  loro  coordinata integrazione, l'obiettivo
della  diffusione  della  cultura  scientifica  a livello nazionale e
locale.

      

                               Art. 5.
                Modalita' di emanazione della tabella
    Con  decreto  ministeriale  gli  enti  sono  inseriti in tabella,
sentito  il  Comitato  previsto  dall'art.  5  della legge n. 6/2000,
acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, previa
istruttoria   volta   ad   accertare,   attraverso   una  valutazione
comparativa delle domande, la rilevanza e la qualita' delle attivita'
gia' svolte e la loro efficacia rispetto alle finalita' della legge.
    Il  citato  decreto  ministeriale  e'  pubblicato  nella Gazzetta
Ufficiale.

      

                               Art. 6.
                       Validita' della tabella
    La  tabella ha la durata di tre anni; alla scadenza e' soggetta a
revisione con la medesima procedura.
    L'erogazione  del  finanziamento  e'  disposta  su  base annuale,
sentito  il  predetto  Comitato,  previa  presentazione  di relazioni
analitiche   sull'attivita'   svolta  nell'anno  precedente  e  sulla
programmazione  dell'anno  in  corso,  corredate  dai bilanci e dalla
documentazione contabile delle spese sostenute.
    Il Servizio per lo sviluppo ed il potenziamento dell'attivita' di
ricerca   effettua   il   controllo   della   documentazione  e  cura
l'istruttoria da sottoporre al Comitato ai fini della quantificazione
del  contributo che, comunque, non puo' eccedere la somma equivalente
al pareggio fra entrate e uscite dei bilanci preventivi e consuntivi.

      

                               Art. 7.
                          Divieto di cumulo
    Gli  Enti  inseriti  in  tabella  non possono beneficiare, per il
periodo   del   loro  inserimento  nella  tabella  stessa,  di  altri
contributi erogati allo stesso titolo dal MIUR.
      Roma, 7 aprile 2005
                                     Il direttore generale: Criscuoli

      

                                                       All. 1 domanda

              SPETTABILE MIUR - - MINISTERO ISTRUZIONE,
              UNIVERSITA' E RICERCA DIREZIONE GENERALE
          PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA
            UFFICIO V - PIAZZALE KENNEDY, 20 - 00144 ROMA
    Il   sottoscritto   ..........nato   a......   il.......,  codice
fiscale............,  Residente  in,  legale rappresentante dell'ente
con sede........, cod. fisc.: P. Iva:, ai sensi del presente decreto,
chiede  di  essere  iscritto  nella tabella della legge 6/2000 per la
corresponsione del finanziamento triennale per il funzionamento degli
enti che svolgono attivita' di diffusione della cultura scientifica.
    A  tale fine allega, cosi' come previsto dall'art. 3 del presente
decreto:
      scheda  allegata  al  presente  decreto compilate in ogni parte
recanti notizie sull'ente;•
      relazione analitica sull'attivita' del triennio 2003-2005;•
      programma  di  attivita'  ed  impegni assunti per il periodo di
validita' della tabella per il triennio 2006-2008;
      prospetto  riepilogativo  dei  bilanci  preventivi e consuntivi
degli anni 2003, 2004, 2005;
      Statuto;
      fotocopia  di  un  documento  di  riconoscimento  in  corso  di
validita' come prescritto dall'art. 3 della legge 127/1997.
    Il  sottoscritto sotto la sua responsabilita' e consapevole delle
sanzioni  penali  in  caso  di  dichiarazioni mendaci, dichiara che i
contenuti degli allegati corrispondono a verita'.
                              Data e firma (Il legale rappresentante)

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Cara lettrice, caro lettore: il 25 e 26 ottobre alla Fabbrica del Vapore di Milano, VITA festeggerà i suoi primi 30 anni con il titolo “E noi come vivremo?”. Un evento aperto a tutti, non per celebrare l’anniversario, ma per tracciare insieme a voi e ai tanti amici che parteciperanno nuovi futuri possibili.