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Regolamento recante sgravi fiscali alle imprese che assumono lavoratori detenuti

di Redazione

DECRETO 25 febbraio 2002, n.87
Regolamento recante sgravi fiscali alle imprese che assumono lavoratori detenuti

(GU n. 107 del 9-5-2002)

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
di concerto con
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
e
IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visti gli articoli 3, 4, 6 della legge 22 giugno 2000, n. 193, e,
in particolare l’articolo 3 il quale dispone che devono essere
concessi sgravi fiscali alle imprese che assumono, per un periodo di
tempo non inferiore a trenta giorni, lavoratori detenuti o che
svolgono effettivamente attivita’ formative nei confronti dei
detenuti, e in particolare dei giovani detenuti;
Visti gli articoli 20, 20-bis e 21 della legge 26 luglio 1975, n.
354 e successive modificazioni;
Visto l’articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
Considerata la necessita’ di favorire l’organizzazione di
lavorazioni all’interno dei penitenziari anche alla luce della
finalita’ del reinserimento dei detenuti nel mondo del lavoro;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 18 giugno 2001;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a
norma dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
con nota n. 367/U.U.L.- 6/1-14 del 18 febbraio 2002;

A d o t t a il seguente regolamento:

Art. 1
1. Alle imprese che, a decorrere dal 28 luglio 2000, assumono
lavoratori dipendenti che a tale data risultano detenuti o internati
presso istituti penitenziari ovvero sono ammessi al lavoro
all’esterno ai sensi dell’articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n.
354 e successive modificazioni, e’ concesso un credito mensile di
imposta pari a 516,46 euro per ogni lavoratore assunto, in misura
proporzionale alle giornate di lavoro prestate.
2. Per i lavoratori dipendenti di cui al comma 1, assunti con
contratto di lavoro a tempo parziale, il credito d’imposta spetta in
misura proporzionale alle ore prestate.

Art. 2
1. Il credito d’imposta di cui all’articolo 1 e’ concesso anche
alle imprese che:
a) svolgono attivita’ di formazione nei confronti di detenuti o
internati negli istituti penitenziari o ammessi al lavoro all’esterno
ai sensi dell’articolo 21, della legge n. 354 del 1975, a condizione
che detta attivita’ comporti, al termine del periodo di formazione,
l’assunzione dei detenuti o internati formati;
b) svolgono attivita’ di formazione mirata a fornire
professionalita’ ai detenuti o agli internati da impiegare in
attivita’ lavorative gestite in proprio dall’Amministrazione
penitenziaria.
2. Non si applicano le agevolazioni previste dal comma 1 alle
imprese che hanno stipulato convenzioni con enti locali aventi per
oggetto attivita’ formativa.

Art. 3
1. Le agevolazioni di cui all’articolo 1 spettano a condizione che
le imprese:
a) assumano i detenuti o gli internati presso gli istituti
penitenziari o i detenuti ammessi al lavoro all’esterno ai sensi
dell’articolo 21 della legge n. 354 del 1975, con contratto di lavoro
subordinato per un periodo non inferiore a trenta giorni;
b) corrispondano un trattamento economico non inferiore a quello
previsto dai contratti collettivi di lavoro.

Art. 4
1. Il credito d’imposta di cui all’articolo 1 spetta anche per i
sei mesi successivi alla cessazione dello stato di detenzione del
soggetto assunto.

Art. 5
1. Il credito d’imposta non concorre alla formazione della base
imponibile delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle
attivita’ produttive e non assume rilievo ai fini del rapporto di
deducibilita’ degli interessi passivi e delle spese generali, ai
sensi degli articoli 63 e 75 del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917.
2. Il credito d’imposta e’ utilizzabile in compensazione ai sensi
dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non
e’ comunque rimborsabile.
3. Le agevolazioni di cui all’articolo 1 sono cumulabili con altri
benefici ed in particolare con l’incentivo di cui all’articolo 7
della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Art. 6
1. Il credito d’imposta di cui al presente decreto e’ concesso fino
alla concorrenza di 2.065.827,6 euro per il triennio 2000-2002.
2. Il Ministero della giustizia predispone, di concerto con il
Ministero dell’economia e delle finanze, le necessarie procedure per
il controllo costante dei crediti d’imposta erogati, al fine di
evitare il superamento delle risorse a disposizione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

Roma, 25 febbraio 2002
Il Ministro della giustizia
Castelli

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Maroni

Il Ministro dell’economia
e delle finanze
Tremonti

Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 2002
Ministeri istituzionali, registro n. 4, foglio n. 343

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