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Regolamento recante normesul riordinamento dei procedimenti in materia di riconoscimento delleminorazioni civili e sulla concessione dei benefici economici (GU 22/12/1994 n. 298)
di Redazione
Art. 1.
Procedimento per l’accertamento sanitario delle minorazioni civili.
1. Le istanze volte ad ottenere l’accertamento sanitario
dell’invalidità civile, della cecità civile e del sordomutismo,
nonché quelle intese a valutare l’handicap derivante dall’invalidità,
ai sensi dell’art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, redatte in
carta semplice, secondo i modelli A e B sono presentate presso le
commissioni mediche U.S.L., competenti per territorio, di cui alla
legge 15 ottobre 1990, n. 295. Alla domanda deve essere allegata la
certificazione medica, attestante la natura delle infermità
invalidanti. Con la medesima istanza l’interessato chiede alla
competente prefettura la concessione delle provvidenze economiche
spettanti in relazione allo stato di invalidità e alla minorazione
riconosciuta.
2. Per la presentazione delle domande di aggravamento resta in
vigore quanto disposto dall’art. 11 del decreto legislativo 23
novembre 1988, n. 509.
3. Il procedimento relativo all’accertamento sanitario da parte
delle stesse commissioni deve concludersi entro nove mesi dalla
presentazione della domanda.
4. Rimangono applicabili le disposizioni di cui all’articolo 1,
comma 7, della legge 15 ottobre 1990, n. 295, in relazione al termine
di sessanta giorni previsto per la richiesta di sospensione della
procedura da parte delle commissioni mediche periferiche per le
pensioni di guerra e di invalidità civile. Una volta esaurita la
procedura di accertamento sanitario, la commissione medica U.S.L. e
la commissione medica periferica trasmettono, con lettera
raccomandata con ricevuta di ritorno all’interessato, un originale
del verbale di visita. Dette modalità di trasmissione si applicano
anche agli accertamenti sanitari effettuati a decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente regolamento sulle istanze presentate
anteriormente a tale data.
5. Nel caso in cui la percentuale di invalidità o la minorazione
riconosciute diano diritto a provvidenze economiche erogate dal
Ministero dell’interno, le commissioni sopramenzionate trasmettono
d’ufficio copia della istanza di concessione di detti benefici,
unitamente a copia autentica del verbale sanitario.
6. In caso di domande di aggravamento, le commissioni mediche
U.S.L. di cui al comma 1, debbono trasmettere alle prefetture
soltanto i verbali di accertamento sanitario che evidenzino
variazioni rispetto alla situazione sanitaria precedentemente
accertata.
7. Il soggetto convocato per gli accertamenti sanitari richiesti ai
sensi del comma 1 può motivare, con idonea documentazione medica, la
propria eventuale impossibilità a presentarsi a visita indicando la
data in cui può essere effettuata la visita domiciliare. Ove il
soggetto non sia in grado di farlo personalmente, tale impossibilità
può essere motivata anche da un familiare convivente.
8. Nel caso di decesso del richiedente il riconoscimento dello
status di invalido civile, di cieco civile o di sordomuto, relativo
anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del
presente regolamento, le commissioni mediche di cui al comma 1,
possono, su formale istanza degli eredi, procedere all’accertamento
sanitario esclusivamente in presenza di documentazione medica
rilasciata da strutture pubbliche o convenzionate, in data
antecedente al decesso, comprovanti, in modo certo, l’esistenza delle
infermità e tali da consentire la formulazione di una esatta diagnosi
ed un compiuto e motivato giudizio medico-legale.
Art. 2.
Misure per l’eliminazione dell’arretrato in materia di accertamenti
sanitari.
1. Le unità sanitarie locali, in adempimento di quanto previsto
dall’art. 11, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, hanno
facoltà di istituire, in via temporanea, nell’ambito delle misure
straordinarie da adottarsi per lo smaltimento dell’arretrato di
istanze di riconoscimento dell’invalidità civile, della cecità civile
e del sordomutismo esistente presso le stesse, un adeguato ulteriore
numero di commissioni mediche di cui alla legge 15 ottobre 1990, n.
295, al fine di incrementare il numero delle riunioni e delle visite
secondo un piano che preveda la completa effettuazione degli
accertamenti sanitari, in ordine alle istanze giacenti alla data di
entrata in vigore del presente regolamento entro diciotto mesi da
tale data. In deroga al comma 2 dell’art. 1 della legge 15 ottobre
1990, n. 295, le commissioni istituite in via temporanea potranno
essere presiedute anche da un medico non specialista in medicina
legale, laddove non sia disponibile detto specialista.
Art. 3.
Nuovo regime contenzioso amministrativo e giurisdizionale in materia
di prestazioni ai minorati civili.
1. La commissione, entro tre mesi dalla data di presentazione
dell’istanza di cui all’art. 1, comma 1, fissa la data della visita
medica. Trascorso inutilmente tale termine, l’interessato può
presentare una diffida a provvedere, in carta semplice,
all’assessorato alla sanità della regione territorialmente
competente, che fissa la data della visita, da effettuarsi da parte
della commissione operante presso la U.S.L. di appartenenza, entro il
termine complessivo di nove mesi dalla data di presentazione della
domanda, ovvero, se la diffida sia presentata oltre il sesto mese
dalla data della domanda, non oltre novanta giorni dalla sua
presentazione, dandone formale comunicazione all’interessato.
2. Avverso i verbali di visita emessi dalle commissioni mediche
U.S.L. e dalle commissioni mediche per le pensioni di guerra e di
invalidità civile, di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto-legge
30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
luglio 1988, n. 291, gli interessati possono presentare, entro
sessanta giorni dalla notifica, ricorso alla commissione medica
superiore e di invalidità civile. Il ricorso viene definito entro
centottanta giorni dalla data di presentazione con decreto del
direttore generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra del
Ministero del tesoro.
3. Con decreto del Ministro del tesoro per i fini di cui al comma
2, la commissione medica superiore e di invalidità civile, di cui
all’art. 3, comma 2, del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291,
può essere articolata in sezioni regionali utilizzando, ove
necessario, duecento unità di personale medico da portarsi in
diminuzione del contingente delle commissioni periferiche per le
pensioni di guerra e di invalidità civile.
4. I ricorsi di cui al comma 2 si intendono respinti qualora la
decisione non intervenga nel termine indicato nello stesso comma.
5. Avverso le decisioni di cui al comma 2 e le omesse convocazioni
a visita è ammessa la tutela giurisdizionale davanti al giudice
ordinario. Nei procedimenti giurisdizionali concernenti gli
accertamenti sanitari relativi all’invalidità civile, alla cecità
civile e al sordomutismo, effettuati a decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente regolamento anche per le istanze
presentate anteriormente a tale data, la legittimazione passiva
spetta alla regione e al Ministero del tesoro, a seconda che l’atto
impugnato sia stato emanato dalle commissioni mediche operanti presso
le unità sanitarie locali o dalle commissioni mediche periferiche per
le pensioni di guerra e di invalidità civile.
Art. 4.
Procedimento per la concessione delle provvidenze economiche ai
minorati civili.
1. Le procedure di concessione e di pagamento delle provvidenze
economiche da parte delle prefetture, debbono concludersi entro il
termine di centottanta giorni dalla data di ricezione di copia
dell’istanza, corredata dal verbale di accertamento sanitario
trasmessi dalla commissione medica sanitaria competente. Il decorso
del termine è sospeso per un massimo di sessanta giorni nel caso di
richiesta all’interessato di produrre ulteriore documentazione.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche in caso di
accertamenti sanitari effettuati a partire dalla data di entrata in
vigore del presente regolamento su istanza presentata anteriormente a
tale data.
3. I comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica sono
soppressi. Le relative funzioni sono attribuite ai prefetti.
4. Nella provincia autonoma di Trento e nella regione Valle
d’Aosta, fino a quando non saranno emanate apposite normative nella
materia, la concessione delle provvidenze è disposta con
provvedimento, rispettivamente, del commissario del Governo e del
presidente della giunta regionale.
Art. 5.
Decorrenza dei benefici economici.
1. I benefici economici di cui al comma 1 dell’art. 4, riconosciuti
dai prefetti, decorrono dal mese successivo alla data di
presentazione della domanda di accertamento sanitario alla U.S.L. o
dalla diversa successiva data eventualmente indicata dalle competenti
commissioni sanitarie.
2. L’ente erogatore di provvidenze economiche ai minorati civili è
tenuto a corrispondere sulle prestazioni dovute gli interessi legali,
secondo le norme previste dal codice civile.
3. I beneficiari di provvidenze erogate dal Ministero dell’interno,
a titolo di invalidità civile, cecità civile e sordomutismo, sono
tenuti a comunicare, entro trenta giorni, alle competenti prefetture
ogni mutamento delle condizioni e dei requisiti di assistibilità,
previsti dalla legge per la concessione delle provvidenze stesse.
4. Ferma restando la competenza del Ministero del tesoro per gli
accertamenti previsti dall’art. 3, comma 10, del decreto-legge 30
maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
luglio 1988, n. 291, e dall’articolo 11 della legge 24 dicembre 1993,
n. 537, gli organi preposti alla concessione dei benefici economici a
favore dei ciechi civili, invalidi civili e sordomuti hanno facoltà,
in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il
godimento dei benefici previsti.
5. Nel caso di accertata insussistenza dei requisiti prescritti per
il godimento dei benefici si dà luogo alla immediata sospensione
cautelativa del pagamento degli stessi, da notificarsi entro trenta
giorni dalla data del provvedimento di sospensione. Il successivo
formale provvedimento di revoca produce effetti dalla data
dell’accertata insussistenza dei requisiti prescritti. In caso di
revoca per insussistenza dei requisiti, in cui vengono rilevati
elementi di responsabilità per danno erariale, i prefetti sono tenuti
ad inviare copia del provvedimento alla Corte dei conti per eventuali
azioni di responsabilità.
Art. 6.
Regime contenzioso amministrativo e giurisdizionale in materia di
concessione di provvidenze economiche ai minorati civili.
1. Avverso il decreto del prefetto, del commissario per la
provincia di Trento, del presidente della giunta regionale della
Valle d’Aosta, recante decisione sulla domanda di pensione, assegno
od indennità, e sul provvedimento di revoca gli interessati possono
presentare ricorso, in carta bollata, al Ministero dell’interno,
entro il termine di sessanta giorni dalla notifica, per il tramite
della prefettura territorialmente competente.
2. Per i ricorsi previsti dal comma 1 valgono, in quanto
applicabili, le disposizioni del decreto del Presidente della
Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199. Il Ministero dell’interno
decide entro centoventi giorni dalla data di presentazione del
ricorso. Decorso tale termine il ricorso si intende rigettato.
3. Avverso le decisioni di cui al comma 1 è ammessa la tutela
giurisdizionale davanti al giudice ordinario.
4. Nei procedimenti giurisdizionali concernenti la concessione di
provvidenze economiche ai minorati civili, la legittimazione passiva
spetta al Ministero dell’interno.
5. Nei procedimenti pendenti davanti al giudice ordinario alla data
di entrata in vigore del presente regolamento, la legittimazione
passiva permane al Ministero dell’interno sia per gli aspetti
concernenti gli accertamenti sanitari che per quelli relativi alla
concessione delle provvidenze economiche.
Art. 7.
Norme sulle notifiche di atti e sui pignoramenti in materia di
benefici economici ai minorati civili.
1. Gli atti introduttivi dei procedimenti giurisdizionali relativi
a controversie in materia di provvidenze economiche ai minorati
civili, le domande ed i decreti ingiuntivi, le sentenze e ogni
provvedimento reso in detti giudizi debbono essere notificati al
Ministero dell’interno presso gli uffici dell’Avvocatura dello Stato
ai sensi dell’art. 11 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e
presso le prefetture nella cui circoscrizione risiede il ricorrente
con l’indicazione completa delle generalità del soggetto minorato
civile interessato: nome e cognome, data e luogo di nascita,
residenza, codice fiscale. La notifica degli atti di precetto per
crediti in materia di provvidenze economiche ai minorati civili è
effettuata analogamente presso le prefetture indicate nel presente
comma.
2. In materia di pignoramenti si applicano le disposizioni previste
dal decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460.
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