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Regolamento recante normeper l’organizzazione e il funzionamento della Commissione nazionaleper la previsione e la prevenzione dei grandi rischi.

di Redazione

Decreto Ministeriale 18 maggio 1998, n. 429 (in Gazz. Uff., 14
dicembre, n. 291) (della Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Dipartimento della protezione civile). – Regolamento recante norme
per l’organizzazione e il funzionamento della Commissione nazionale
per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi

Capo I
COSTITUZIONE

Art. 1.

1. Presso il Dipartimento della protezione civile opera la
> nel seguito indicata con il termine Commissione, quale
organo consultivo e propositivo del Servizio nazionale della
protezione civile per tutte le attività di protezione civile volte
alla previsione e prevenzione nelle varie situazioni di rischio.

Capo II

MODALITA’ORGANIZZATIVE

Art. 2.

1. La Commissione è composta dal Ministro per il
coordinamento della protezione civile ovvero, in mancanza, da un
delegato del Presidente del Consiglio dei Ministri, che la presiede,
da un docente universitario esperto in problemi di protezione civile
con funzioni di vicepresidente, che sostituisce il presidente in caso
di assenza o di impedimento, da esperti nei vari settori di rischio e
da tre esperti designati dalla Conferenza permanente tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Capo II

Art. 3.

1. La Commissione si articola nelle seguenti sezioni:
a) sezione I – rischio sismico; sezione II – rischio nucleare;
sezione III – rischio vulcanico; sezione IV – rischio idrogeologico;
sezione V – rischio chimico, industriale ed ecologico; sezione VI –
rischio trasporti; sezione VII – aspetti sanitari delle emergenze;
sezione VIII – difesa dei beni culturali dai rischi naturali e di
origine antropica;
b) le sezioni trattano problemi relativi agli specifici rischi di
loro competenza e formulano pareri e proposte alla commissione in
seduta plenaria.
2. Ciascuna sezione è composta da un presidente, da nove esperti e
da un segretario. Il presidente è individuato tra i professori
universitari di ruolo, competenti nelle specifiche discipline. I
componenti sono individuati nello stesso ambito di cui al punto
precedente nonchè tra esperti anche estranei all’Amministrazione
dello Stato.
3. La sezione VIII, per le strette connessioni con le varie
tipologie di rischio, si avvale della consulenza e della
collaborazione, senza diritto di voto, dei presidenti delle altre
sezioni, dei presidenti dei gruppi nazionali di ricerca scientifica,
nonchè di ogni altro organismo con finalità di protezione civile.

Capo II

Art. 4.

1. Il coordinatore dell’ufficio per il coordinamento delle
attività di previsione e prevenzione svolge l’incarico di segretario
della Commissione, mentre quello di segretario delle sezioni di
rischio, di cui al precedente art. 3, è svolto dai coordinatori dei
servizi in cui si articola il predetto ufficio o da funzionari del
medesimo ufficio con qualifica non inferiore al settimo livello,
esclusa la sezione VII >, per la
quale l’incarico di segretario è svolto dal coordinatore del servizio
emergenze sanitarie dell’ufficio emergenze.

Capo II

Art. 5.

1. Nell’ambito della commissione opera, per fini di
coordinamento e di indirizzo il comitato dei presidenti di sezione,
composto dal Ministro per il coordinamento della protezione civile,
ovvero dal delegato del presidente del Consiglio dei Ministri, che lo
presiede, dal vicepresidente della Commissione stessa, dai presidenti
delle sezioni, da tre esperti designati dalla Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano.

Capo II

Art. 6.

1. Con successivo provvedimento del Ministro per il
coordinamento della protezione civile ovvero del delegato del
presidente del Consiglio dei Ministri, saranno disposte le nomine del
vice presidente della Commissione, del segretario della Commissione,
dei presidenti delle sezioni, dei componenti e dei segretari di
ciascuna sezione e dei componenti del comitato dei presidenti.

Capo III

Art. 7.

1. La Commissione si riunisce per singole sezioni di
rischio per trattazione di specifici problemi e a sezioni congiunte
per l’esame di questioni interdisciplinari.
2. La Commissione si riunisce in seduta plenaria per questioni di
rilevanza generale e qualora il presidente ne ravvisi la necessità.
Le proposte formulate dalle sezioni aventi rilevanza esterna sono
sottoposte all’approvazione della Commissione riunita in seduta
plenaria.
3. Qualora si ravvisi l’urgenza di convocare la Commissione per
l’esame di specifiche questioni connesse a particolari situazioni di
emergenza il quorum strutturale della Commissione è ridotto ed è
costituito dal presidente della Commissione, dal vicepresidente, dal
presidente e da almeno i due terzi dei componenti della sezione o
delle sezioni interessate.
4. La Commissione fornisce le indicazioni necessarie per la
definizione delle esigenze di studio e ricerca in materia di
protezione civile, procede all’esame dei dati forniti dalle
istituzioni ed organizzazioni preposte alla vigilanza degli eventi
previsti dall’art. 2 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ed alla
valutazione dei rischi connessi e dei conseguenti interventi atti a
prevenirli. Per tali attività la Commissione si avvale della
collaborazione dei Gruppi nazionali di ricerca scientifica del
C.N.R., individuati con decreto 10 febbraio 1993 del Ministro per il
coordinamento della protezione civile, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 15 febbraio 1993, n. 37,
dell’Istituto nazionale di geofisica, dei Servizi tecnici nazionali,
nonchè di quegli organismi esistenti o che verranno successivamente
costituiti con finalità di protezione civile. La Commissione
partecipa inoltre alla gestione scientifica delle emergenze.
5. Nei casi di eventi di particolare rilevanza, su richiesta del
Ministro per il coordinamento della protezione civile o del delegato
del Presidente del Consiglio dei Ministri, la Commissione provvede ad
effettuare ricognizioni in loco sia a carattere collegiale che da
parte di singoli esperti componenti della Commissione, al fine di
pervenire a valutazioni sulla situazione in atto ed a formulare
proposte sulle possibili azioni da intraprendere.
6. Sempre su richiesta del Ministro per il coordinamento della
protezione civile o del delegato del Presidente del Consiglio dei
Ministri, la Commissione provvede altresì su specifici problemi
connessi a situazioni di rischio ad individuare attività da affidarsi
a singoli componenti delle sezioni o a gruppi di lavoro.

Capo III

Art. 8. 1. Le convocazioni delle riunioni della Commissione, del
comitato dei presidenti e delle singole sezioni sono disposte dal
presidente della Commissione ed effettuate con un preavviso, salvo i
casi di urgenza in cui possono avvenire in modo immediato, di almeno
dieci giorni, su specifico ordine del giorno.
2. Le sedute plenarie della Commissione, salvo che nei casi
previsti dal precedente art. 7, comma 3, quelle del comitato dei
presidenti e delle singole sezioni sono valide quando sia presente la
metà più uno dei componenti.
3. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di
parità prevale il voto del presidente.
4. Qualora i componenti della Commissione non partecipino, senza
motivate ragioni, a tre riunioni consecutive, il Ministro per il
coordinamento della protezione civile o il delegato del Presidente
del Consiglio dei Ministri, previo avviso agli interessati, ne
dichiara la decadenza.
5. Alle sedute della Commissione aventi all’ordine del giorno
l’esame e l’approvazione dei programmi di attività dei gruppi o
istituti nazionali di ricerca scientifica, i presidenti ei componenti
di sezione che siano anche presidenti di uno dei suddetti gruppi o
istituti non partecipano al voto e non intervengono nelle delibere.
6. In caso di trattazione di materie di particolare
specializzazione, ai lavori della Commissione possono essere chiamati
a partecipare esperti esterni senza diritto di voto.

Capo IV

Art. 9.

1. I componenti della Commissione svolgono l’attività di
istituto senza compensi.
2. Ai componenti della Commissione che siano pubblici dipendenti
compete per prestazioni svolte in località diverse da quelle ove ha
sede l’amministrazione di appartenenza, il trattamento di missione
nella misura e con le modalità previste in relazione alla qualifica
che gli stessi rivestono presso la propria amministrazione.
3. Ai componenti della Commissione, estranei alla pubblica
amministrazione, compete, per prestazioni svolte in località diverse
rispetto allo loro abituale residenza, il trattamento di missione
nella misura e con le modalità previste per i dipendenti statali con
qualifica non superiore a quella di dirigente generale di livello C.

Capo IV

Art. 10.

1. Le spese per il funzionamento della Commissione
graveranno sul capitolo 2032 dello stato di previsione della spesa
della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l’anno 1998 e sui
corrispondenti capitoli degli esercizi futuri.
2. Il presente decreto sostituisce il decreto del Ministro per il
coordinamento della protezione civile 21 ottobre 1992.
3. Il presente decreto viene inviato alla Corte dei conti per la
registrazione.

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