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Regolamento recante normeconcernenti la partecipazione delle associazioni di volontariatonelle attività di protezione civile.

di Redazione

Decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 613 (in
Gazz. Uff., 5 novembre 1994, n. 259). — Regolamento recante norme
concernenti la partecipazione delle associazioni di volontariato
nelle attività di protezione civile.

Art. 1.

Iscrizione delle associazioni di volontariato nell’elenco del
Dipartimento della protezione civile.

1. Ai fini dell’applicazione del presente regolamento, sono
considerate associazioni di volontariato di protezione civile quelle
associazioni costituite liberamente e prevalentemente da volontari,
riconosciute e non riconosciute, che non abbiano fini di lucro anche
indiretto e che svolgano o promuovano attività di previsione,
prevenzione e soccorso in vista o in occasione di calamità naturali,
catastrofi o altri eventi similari, nonché di formazione nella
suddetta materia.
2. Presso il Dipartimento della protezione civile viene predisposto
e periodicamente aggiornato un elenco delle associazioni di
volontariato di cui al comma 1, a fini ricognitivi della sussistenza
e dislocazione sul territorio nazionale delle associazioni medesime,
fermi restando gli obblighi di iscrizione ai registri generali delle
organizzazioni di volontariato previsti dall’art. 6 della legge 11
agosto 1991, n. 266. All’iscrizione provvede il Dipartimento della
protezione civile sentito il prefetto competente per territorio che
si esprime in merito alla sussistenza dei requisiti di moralità,
affidabilità e capacità operativa delle associazioni .
3. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni contenute nel
presente regolamento, le associazioni di volontariato di protezione
civile possono chiedere l’inserimento nell’elenco di cui al comma 2.
La richiesta, sottoscritta dal legale rappresentante, corredata dei
documenti previsti dalla circolare applicativa di cui al successivo
comma 5 del presente articolo, deve essere inoltrata alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della protezione civile.
4. Le associazioni locali, aderenti ad associazioni nazionali,
possono presentare la richiesta di cui al comma 3 per il tramite
delle associazioni nazionali.
5. Ai fini di una omogenea rilevazione dei dati relativi alle
associazioni richiedenti e della loro successiva elaborazione ed
utilizzazione, la Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Dipartimento della protezione civile, provvede all’emanazione di una
circolare, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, contenente le
modalità procedurali cui debbono attenersi le associazioni di
volontariato nella presentazione delle domande di cui al comma 3 del
presente articolo ed all’art. 2, comma 6, del presente regolamento.

Art. 2.

Concessione di contributi finalizzati al potenziamento delle
attrezzature ed al miglioramento della preparazione tecnica.

1. Il Dipartimento della protezione civile può concedere, ai sensi
di quanto previsto dall’art. 18, lettera a), della legge 24 febbraio
1992, n. 225, contributi finalizzati al potenziamento delle
attrezzature ed al miglioramento della preparazione tecnica, alle
associazioni di volontariato di cui all’art. 1 .
2. Per potenziamento delle attrezzature si intende il
raggiungimento di un livello di dotazione di apparati strumentali più
elevato rispetto a quello di cui l’associazione dispone.
3. Per miglioramento della preparazione tecnica si intende lo
svolgimento delle pratiche di addestramento e di ogni altra attività
– ivi inclusa quella di formazione – atta a conseguire un
miglioramento qualitativo ed una maggiore efficacia dell’attività
dispiegata dalle associazioni.
Tali attività debbono espletarsi nel rispetto delle linee di
indirizzo e dei piani formativi teorico-pratici indicati dal
Dipartimento della protezione civile che, allo scopo di verificare
esigenze e risultati conseguibili, può organizzare corsi
sperimentali.
4. La concessione dei contributi di cui al comma 1 del presente
articolo, nel rispetto delle disposizioni previste dal presente
regolamento e dalla circolare di cui all’art. 1, comma 5, può essere
disposta in misura non superiore al 50 per cento del fabbisogno
risultante da documentata richiesta.
5. Nella concessione dei contributi di cui al comma 1 del presente
articolo si tiene conto dell’eventuale concessione di contributi o
agevolazioni finanziarie da parte di altre amministrazioni pubbliche
al medesimo titolo, ovvero da parte dei privati. A tal fine l’istante
deve indicare i contributi e le agevolazioni ricevute con
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà allegandola alla
domanda di cui al comma 6. L’ammontare complessivo dei contributi
pubblici e/o privati non può superare l’importo della spesa
effettivamente sostenuta dall’associazione con riguardo al medesimo
progetto di potenziamento delle strutture o di miglioramento della
preparazione tecnica.
6. La richiesta per la concessione dei contributi di cui al comma 1
del presente articolo è formulata dalle associazioni di volontariato
mediante domanda compilata in conformità al modello fissato nella
circolare di cui al precedente art. 1, comma 5, ed inoltrata alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della protezione
civile, corredata della documentazione prevista nei successivi
articoli 3 e 4, nonché nella medesima circolare.

Art. 3.

Documentazione da allegare alla domanda per la concessione di
contributi per il potenziamento delle attrezzature.

1. Per la concessione dei contributi finalizzati al potenziamento
delle attrezzature le associazioni, aventi titolo a norma dell’art.
2, devono presentare la domanda in conformità al modello di cui alla
circolare prevista all’art. 1, comma 5, del presente regolamento,
accompagnata da una relazione tecnico-esplicativa circa le
attrezzature da acquisire in relazione alle possibili o prevedibili
modalità operative di impiego. Qualora il Dipartimento della
protezione civile ritenga che la documentazione sia carente, richiede
la necessaria integrazione entro trenta giorni dalla ricezione della
domanda.
2. Ai fini della concessione dei contributi in questione è
necessaria l’acquisizione del parere della competente prefettura e
dell’ufficio tecnico erariale territorialmente competente in merito
alla congruità del preventivo di spesa relativo alla dotazione
strumentale da acquisire. Viene inoltre acquisito il parere della
regione o provincia autonoma competente ai fini dell’opportuno
coordinamento con i programmi di finanziamento previsti in sede
locale. Detti pareri debbono essere allegati alla domanda presentata
dall’associazione interessata ai sensi dell’art. 2, comma 6, del
presente regolamento e vanno rilasciati dagli enti e dagli uffici di
cui innanzi entro trenta giorni dalla richiesta.

Art. 4.

Documentazione da allegare alla domanda per la concessione di
contributi per il miglioramento della preparazione tecnica.

1. Per la concessione dei contributi finalizzati al miglioramento
della preparazione tecnica, le associazioni aventi titolo a norma
dell’art. 2 debbono presentare la domanda in conformità al modello di
cui alla circolare prevista dall’art. 1, comma 5, del presente
regolamento, corredata di:
a) una relazione esplicativa circa la tipologia e la natura delle
attività di addestramento od altra attività tendente al conseguimento
di una maggiore efficienza od efficacia delle attività
dell’associazione richiedente;
b) un’analisi costi-benefici relativa alle finalizzazioni da
perseguire in relazione alla possibilità di impiego delle
associazioni e alle esigenze del territorio.
2. Se il Dipartimento della protezione civile ritiene che la
documentazione sia carente, richiede la necessaria integrazione entro
trenta giorni dalla ricezione della domanda.
3. Ai fini della concessione dei contributi in questione è
necessaria l’acquisizione del parere della competente prefettura e di
altre pubbliche amministrazioni competenti in relazione alla
tipologia delle attività tendenti al miglioramento della preparazione
tecnica; ai fini del coordinamento con i programmi di formazione
previsti in sede locale viene acquisito il parere delle regioni o
delle province autonome interessate. Detti pareri debbono essere
allegati alla domanda presentata dall’associazione interessata ai
sensi dell’art. 2, comma 6, del presente regolamento e vanno
rilasciati dagli enti e dagli uffici di cui innanzi entro trenta
giorni dalla richiesta.

Art. 5.

Criteri di concessione dei contributi.

1. Ai fini della concessione dei contributi di cui all’art. 2,
comma 1, del presente regolamento, il Presidente del Consiglio dei
Ministri o un suo delegato determina annualmente, a valere sulle
somme disponibili sul pertinente capitolo di bilancio, le quote da
destinare, rispettivamente, al potenziamento delle attrezzature ed al
miglioramento della preparazione tecnica.
2. I parametri di valutazione per la concessione dei contributi
riguardano:
a) il maggior grado di rischio presente nel territorio dove
l’associazione richiedente opera;
b) il minor grado di efficienza delle strutture di protezione
civile nella zona, anche in considerazione del rapporto
costi-benefici dell’intervento per il quale viene richiesto il
contributo;
c) la consistenza di altri eventuali precedenti contributi
concessi dal Dipartimento ovvero da altre pubbliche amministrazioni.
3. Nei limiti degli stanziamenti di cui al comma 1 del presente
articolo il Presidente del Consiglio dei Ministri o un suo delegato,
esaurita l’istruttoria, delibera sulle richieste di contributo
presentate, entro il 31 dicembre di ciascun anno.
4. Entro cinquanta giorni dalla data di cui al comma 3,
l’amministrazione espleta l’istruttoria delle richieste e predispone
il piano di ripartizione dei finanziamenti, sulla base dei parametri
indicati nel comma 2. Il piano di ripartizione viene approvato dal
Presidente del Consiglio dei Ministri o da un suo delegato nei
quindici giorni successivi e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
5. Nel termine di quindici giorni dall’approvazione del piano dei
finanziamenti, viene data comunicazione a ciascuna associazione di
volontariato del provvedimento motivato di ammissione parziale o
totale o di esclusione dal contributo stesso.

Art. 6.

Contenuto del provvedimento per la concessione del contributo.

1. Il provvedimento di concessione del contributo previsto
dall’art. 5, comma 1, è emesso sulla base del piano di ripartizione
di cui al comma 5 del medesimo articolo alla stregua dei criteri e
delle procedure previsti al precedente art. 5.
2. Il provvedimento di cui al comma 1 prevede inoltre:
a) l’obbligo di tenere in efficienza e di non distogliere dalla
prevista utilizzazione il macchinario o le attrezzature di natura
durevole senza esplicita autorizzazione da parte del Dipartimento
della protezione civile per un periodo di tre anni dalla data di
acquisizione dei predetti macchinari o attrezzature. Tale obbligo
sussiste anche nel caso di anticipato scioglimento dell’associazione
o trasferimento dei beni acquisiti ad altra associazione. L’obbligo
di cui al presente comma può cessare con provvedimento del Presidente
del Consiglio dei Ministri o di un suo delegato nei casi in cui la
distrazione dall’uso originario sia connessa ad un progetto di
ristrutturazione o di successivo improcrastinabile potenziamento,
preventivamente autorizzati dal Dipartimento della protezione civile;
b) l’obbligo, nel caso di beni mobili registrati, di intestazione
all’associazione nella persona del presidente pro-tempore;
c) l’osservanza delle norme generali, anche comunitarie;
d) le modalità di erogazione del contributo medesimo;
e) l’obbligo di realizzare l’iniziativa entro un termine
stabilito prorogabile solo per fatti non imputabili all’associazione.

Art. 7.

Accertamenti sulla realizzazione dell’iniziativa.

1. Il Dipartimento della protezione civile può disporre
accertamenti volti a verificare l’avvenuto potenziamento delle
attrezzature in conformità alla documentazione prodotta all’atto
della domanda, nonché il rispetto dell’obbligo di cui all’art. 6,
comma 2, lettera a).
2. Per l’effettuazione di tali accertamenti il Dipartimento della
protezione civile si avvale di funzionari tecnici ed amministrativi
del Dipartimento medesimo.
3. Eventuali violazioni delle prescrizioni contenute nel
provvedimento di concessione del contributo determinano:
a) la revoca, da parte del Dipartimento della protezione civile,
del contributo finanziario accordato;
b) l’avvio della procedura per il recupero del contributo o
dell’acconto sul contributo già erogato, maggiorato dei relativi
interessi al tasso legale.
4. Nei casi di violazioni commesse con dolo o colpa grave il
Presidente del Consiglio dei Ministri o un suo delegato dispone, con
provvedimento motivato, da comunicare alla competente prefettura,
alla regione, alla provincia autonoma, l’esclusione dell’associazione
dalla concessione di contributi per la durata di cinque anni.
Eventuali richieste avanzate nel predetto quinquennio sono
considerate irricevibili.
5. Verifiche ed accertamenti possono essere, altresì, disposti dal
Dipartimento della protezione civile, con le medesime modalità di cui
al comma 2 del presente articolo, al fine di accertare il regolare
svolgimento delle attività dirette al miglioramento della
preparazione tecnica, disponendosi nei casi di accertata violazione e
secondo la gravità, i provvedimenti previsti nei commi 3 e 4.

Art. 8.

Partecipazione delle associazioni di volontariato all’attività di
predisposizione ed attuazione dei piani di protezione civile – Forme
e modalità.

1. Ai fini di cui al comma 1 dell’art. 14 ed al comma 3 dell’art.
15 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, le associazioni di
volontariato di protezione civile, ciascuna nel proprio ambito
territoriale di operatività, forniscono al prefetto ed al sindaco
ogni possibile e fattiva collaborazione. I compiti delle associazioni
di volontariato, in emergenza, vengono individuati nei piani di
protezione civile in relazione alla tipologia del rischio da
affrontare, alla natura ed alla tipologia delle attività esplicate
dall’associazione.
2. Ai fini della partecipazione alla predisposizione dei piani di
protezione civile di cui al comma 1, le associazioni di volontariato
di protezione civile presentano al prefetto ed al sindaco, per
l’ipotesi in cui il comune si sia dotato di strumenti di
pianificazione, proposte di interventi operativi corredate di ogni
utile elemento di valutazione.
3. Ai fini di cui al comma 2 e con riguardo alla predisposizione ed
alla attuazione dei piani di protezione civile, le associazioni di
volontariato sono in particolare tenute a comunicare:
a) il numero dei volontari aderenti ed il numero dei dipendenti;
b) la specialità individuale posseduta nel contesto del gruppo
operativo ed il grado di responsabilità rivestito all’interno del
gruppo medesimo;
c) la dotazione dei mezzi, delle attrezzature di intervento,
delle risorse logistiche, di comunicazione e sanitarie, nonché la
reperibilità del responsabile;
d) la capacità ed i tempi di mobilitazione;
e) l’ambito territoriale di operatività.
4. Le associazioni di volontariato partecipano all’attuazione dei
piani di protezione civile secondo le istruzioni e con le modalità
previste nei medesimi piani.

Art. 9.

Modalità di intervento delle associazioni di volontariato nelle
attività di previsione, prevenzione e soccorso.

1. Le associazioni di volontariato di protezione civile di cui
all’art. 1 del presente regolamento prestano la loro opera in base a
esplicita richiesta dell’autorità competente in materia di
previsione, prevenzione e soccorso sul territorio.
2. Ove, peraltro, aderenti ad una o più associazioni si trovino sul
luogo al momento del verificarsi di un’emergenza nell’assoluta
impossibilità di avvisare le competenti pubbliche autorità, possono
intervenire per affrontare l’emergenza fermo restando l’obbligo di
dare immediata notizia dei fatti e dell’intervento alle autorità di
protezione civile cui spetta il coordinamento e la direzione degli
interventi di soccorso.

Art. 10.

Disciplina relativa all’impiego delle associazioni di volontariato
nelle attività di soccorso, simulazione, emergenza e formazione
teorico-pratica.

1. Ai volontari aderenti ad associazioni di volontariato inserite
nell’elenco di cui all’art. 1, comma 2, impiegati in attività di
soccorso ed assistenza in occasione di pubbliche calamità,
autorizzate dal Dipartimento della protezione civile, o dalla
competente prefettura vengono garantiti, entro i limiti delle
disponibilità di bilancio esistenti, relativamente al periodo di
effettivo impiego che il datore di lavoro è tenuto a consentire, per
un periodo non superiore a trenta giorni continuativi e fino a
novanta giorni nell’anno:
a) il mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato;
b) il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da
parte del datore di lavoro pubblico o privato;
c) la copertura assicurativa secondo le modalità previste
dall’art. 4 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e successivi decreti
ministeriali di attuazione.
2. Per le attività di simulazione di emergenza e di formazione
teorico-pratica, autorizzate preventivamente dal Dipartimento della
protezione civile, sulla base della segnalazione della competente
prefettura, i benefici di cui al comma 1 si applicano per un periodo
non superiore a dieci giorni continuativi e fino ad un massimo di
trenta giorni nell’anno.
3. Ai datori di lavoro pubblici o privati dei volontari di cui al
precedente comma, che ne facciano richiesta, viene rimborsato
l’equivalente degli emolumenti versati al lavoratore.
4. Le attività di simulazione di emergenza (prove di soccorso ed
esercitazioni di protezione civile) vengono programmate annualmente a
cura del Dipartimento della protezione civile sulla base delle
comunicazioni pervenute dalle prefetture e dalle associazioni
interessate a svolgere detta attività. Gli scenari di tali attività
ed i calendari-programma delle relative operazioni, con l’indicazione
del numero dei volontari partecipanti e del preventivo delle spese
rimborsabili ai sensi dell’art. 11, nonché di quelle riferite al
comma 1 del presente articolo, debbono pervenire almeno sei mesi
prima dello svolgimento delle prove al Dipartimento della protezione
civile, che se ne riserva l’approvazione e l’autorizzazione fino a
due mesi prima dello svolgimento delle prove medesime. La richiesta
al datore di lavoro per l’esonero dal servizio dei volontari
dipendenti da impiegare in attività addestrative o di simulazione di
emergenza deve essere avanzata almeno quindici giorni prima dello
svolgimento della prova dagli interessati o dalle associazioni cui
gli stessi aderiscono.
5. Dopo lo svolgimento delle attività di simulazione o di
addestramento o dopo la cessazione dell’emergenza, le associazioni
interessate faranno pervenire al prefetto competente una relazione
conclusiva sull’attività svolta, sulle modalità di impiego dei
volontari indicati nominativamente e sulle spese sostenute, corredate
della documentazione giustificativa. Tale relazione, a cura del
prefetto medesimo dovrà essere inoltrata, corredata da eventuali
osservazioni e valutazioni, al Dipartimento della protezione civile.
6. Ai fini del rimborso della somma equivalente agli emolumenti
versati ai propri dipendenti che abbiano partecipato alle attività di
cui al comma 1, il datore di lavoro presenta istanza al Dipartimento
della protezione civile per il tramite della prefettura competente.
La richiesta deve indicare analiticamente la qualifica professionale
del dipendente, la retribuzione oraria o giornaliera spettantegli, le
giornate di assenza dal lavoro, e l’evento a cui si riferisce il
rimborso, nonché le modalità di accreditamento del rimborso
richiesto.
7. Le disposizioni di cui al presente articolo, nonché dell’art.
11, si applicano anche nel caso di iniziative ed attività, di cui al
comma 1 del presente articolo, svolte all’estero, purché
preventivamente autorizzate dal Dipartimento della protezione civile.
8. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo le
associazioni devono adeguare l’equipaggiamento dei propri aderenti ed
i mezzi impiegati alle disposizioni emanate dal Dipartimento della
protezione civile.

Art. 11.

Rimborso alle associazioni di volontariato delle spese sostenute
nelle attività di soccorso, simulazione, emergenza e formazione
teorico-pratica.

1. Il Dipartimento della protezione civile provvede a rimborsare
alle associazioni di volontariato di protezione civile inserite
nell’elenco di cui all’art. 1, comma 2, del presente regolamento
impiegate nelle attività di soccorso autorizzate ed in quelle, pure
autorizzate, preventivamente, di simulazione di emergenza e di
addestramento, le spese, entro i limiti delle disponibilità di
bilancio esistenti e per le attività preventivamente autorizzate
relative a:
a) carburante consumato dagli automezzi utilizzati, documentato
sulla base del chilometraggio effettivamente percorso e da liquidare
a seguito di presentazione delle fatture di pagamento o secondo le
tariffe previste dalla normativa vigente;
b) eventuali danni o perdite subite dalle attrezzature e dai
mezzi utilizzati non dipendenti da dolo o colpa grave;
c) altre imprevedibili necessità comunque connesse alle attività
predette.
2. L’ammissibilità e l’entità dei rimborsi di cui alle lettere b) e
c) del comma 1 sono valutate sulla base della documentazione
giustificativa presentata (fatture, denunce alle autorità di pubblica
sicurezza, certificazioni pubbliche).

Nessuno ti regala niente, noi sì

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