Non profit
Regolamento recante norme per promuovere l’attivita’ di formazione internazionale e di diffusione delle diverse culture nazionali, in attuazione dell’articolo 52, comma 37, della legge n. 448 del 2001 (G.U. 8/3/2005 n. 55)
di Redazione
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE di concerto con IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» e, in particolare, il comma 37 dell'articolo 52, ai sensi del quale e' riconosciuto agli istituti di cultura stranieri ed a quelli di diretta emanazione di universita' estere un contributo fruibile anche come credito d'imposta; Visto l'ultimo periodo del comma 37 dell'articolo 52 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, ai sensi del quale con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sono determinate le modalita' di attuazione del contributo; Visto l'articolo 52, comma 22, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che ha apportato modificazioni all'articolo 52, comma 37, della legge n. 448 del 2001 sopra citato; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 recante «Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni»; Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1987, n. 917, ed in particolare l'articolo 96, recante la disciplina della deducibilita' degli interessi passivi ai fini della determinazione del reddito d'impresa; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1960, n. 1574, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del Governo, ed in particolare gli articoli 2, 23 e 55; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 15 luglio 2002 e del 10 novembre 2003; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri inviata, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, con nota n. 3-11065 del 29 luglio 2004; A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1. Destinatari del contributo 1. Possono essere destinatari del contributo di cui all'articolo 52, comma 37, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come modificato dall'articolo 52, comma 22, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, gli istituti stranieri di Archeologia, Storia e Storia dell'Arte aderenti all'Unione internazionale il cui statuto e' stato approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1960, n. 1574, ovvero quelli di diretta emanazione in Italia di universita' straniere che, prima della presentazione della domanda di cui all'articolo 2, abbiano stipulato apposita convenzione con una scuola pubblica italiana di alta formazione di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287. 2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, da emanare entro il 31 gennaio di ogni anno, sono individuate le categorie degli istituti che, relativamente all'anno di riferimento, sono ammesse alla fruizione del contributo di cui al comma 1. 3. Per l'anno 2004, il decreto di individuazione delle categorie degli istituti ammessi alla fruizione del contributo di cui al comma 2, e' emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Art. 2. Presentazione delle istanze 1. I soggetti interessati, dal 1° al 31 marzo di ogni anno, presentano al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento per le politiche fiscali - Ufficio amministrazione delle risorse, un'istanza sottoscritta dal legale rappresentante, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, per l'assegnazione del contributo previsto dal comma 1 dell'articolo 1, di cui l'istituto intende avvalersi, che non puo' eccedere il limite massimo di 1.000.000 di euro. Con la medesima istanza sono indicate le modalita' con cui si intende fruire del beneficio, secondo quanto previsto dall'articolo 4. 2. All'istanza di cui al comma 1 deve essere allegata la documentazione comprovante la data degli atti di convenzionamento di cui al comma 1 dell'articolo 1, e deve essere allegato, altresi', un progetto per la realizzazione di iniziative di ricerca, formazione e integrazione culturale, finalizzate alla formazione internazionale e alla diffusione delle diverse culture nazionali. 3. Le domande relative alla fruizione del contributo per l'anno 2004, sono presentate nei trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di cui all'articolo 1, comma 2. Art. 3. Assegnazione del contributo 1. Il contributo e' riconosciuto per la realizzazione del progetto allegato all'istanza di cui al comma 2 dell'articolo 2, automaticamente, secondo l'ordine cronologico degli atti di convenzionamento di cui al medesimo comma 2 dell'articolo 2, e, subordinatamente, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze di cui al comma 1 dello stesso articolo 2, nonche', a parita' di condizioni, dividendo in parti uguali l'ammontare dello stanziamento che residua dopo il riconoscimento dei contributi concessi interamente. 2. Il Dipartimento per le politiche fiscali - Ufficio amministrazione delle risorse, entro quindici giorni dal termine ultimo per la presentazione delle domande di cui all'articolo 2, verifica l'appartenenza dei richiedenti alle categorie di soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 1, nonche' alle categorie degli istituti individuate con il decreto di cui al comma 2 del medesimo articolo 1; verifica l'esistenza e la data della convenzione con una scuola di alta formazione di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287; assegna, tenuto conto di quanto illustrato nel progetto di cui all'articolo 2, comma 2, il contributo nei limiti della capienza dei fondi disponibili. Lo stesso ufficio amministrazione delle risorse del Dipartimento per le politiche fiscali comunica ai soggetti interessati, anche in caso di non accoglimento, l'esito della procedura di selezione delle istanze. Art. 4. Modalita' di fruizione del contributo 1. Il contributo di cui all'articolo 1, puo' essere fruito mediante erogazione in denaro oppure nella forma del credito d'imposta mediante compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dalla data di comunicazione di riconoscimento del beneficio ai sensi dell'articolo 3, comma 2. 2. Per le richieste di fruizione mediante erogazione in denaro, fino alla comunicazione di riconoscimento del beneficio, puo' esserne richiesto l'utilizzo nella forma del credito d'imposta con lettera raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento per le politiche fiscali - Ufficio amministrazione delle risorse. 3. Il contributo non concorre alla determinazione della base imponibile ne' ai fini dell'Imposta sul reddito delle societa', ne' ai fini dell'Imposta regionale sulle attivita' produttive, e non rileva ai fini del rapporto di cui all'articolo 1996 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344. 4. Il Dipartimento per le politiche fiscali trasmette all'Agenzia delle entrate, anche mediante procedure telematiche, l'elenco degli istituti ammessi al beneficio, che hanno chiesto di fruirne mediante credito d'imposta. 5. Il credito d'imposta annualmente assegnato e quello utilizzato sono indicati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta con riferimento al quale e' concesso il beneficio e nelle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta in cui avviene l'utilizzo, fino all'esaurimento del credito. 6. L'Agenzia delle entrate comunica al Dipartimento per le politiche fiscali l'ammontare dei crediti d'imposta utilizzati dagli istituti di cui all'articolo 1. Art. 5. Controlli e revoca del contributo 1. Il Dipartimento per le politiche fiscali trasmette al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, i progetti di cui al comma 2 dell'articolo 2, per l'espletamento dei successivi controlli di merito, diretti a verificare il perseguimento degli obiettivi di realizzazione di iniziative di ricerca, formazione e integrazione culturale, previsti dall'articolo 52, comma 37, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, la congruita' degli importi del contributo assegnati a ciascun soggetto con riferimento alle spese sostenute per la realizzazione del progetto, nonche' l'effettiva realizzazione degli stessi. 2. Al termine delle attivita' di controllo di cui al comma 1, il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, trasmette al Dipartimento per le politiche fiscali - Ufficio amministrazione delle risorse, l'eventuale elenco dei soggetti nei confronti dei quali procedere alla revoca parziale o totale del contributo concesso, a norma dell'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123. 3. Al recupero delle somme, fruite mediante credito d'imposta o erogazione in denaro, a seguito dei provvedimenti di revoca di cui al comma 2, si provvede mediante iscrizione a ruolo, a norma del Titolo I, Capo II, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, delle somme oggetto di restituzione, nonche' degli interessi e delle sanzioni, di cui ai commi 2 e 4 del predetto articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123. Art. 6. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 13 dicembre 2004 Il Ministro dell'economia e delle finanze Siniscalco Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca Moratti Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 21 febbraio 2005 Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 174
Si può usare la Carta docente per abbonarsi a VITA?
Certo che sì! Basta emettere un buono sulla piattaforma del ministero del valore dell’abbonamento che si intende acquistare (1 anno carta + digital a 80€ o 1 anno digital a 60€) e inviarci il codice del buono a abbonamenti@vita.it