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Regolamento recante norme per promuovere l’attivita’ di formazione internazionale e di diffusione delle diverse culture nazionali, in attuazione dell’articolo 52, comma 37, della legge n. 448 del 2001 (G.U. 8/3/2005 n. 55)

di Redazione

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
di concerto con 
IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

  Vista  la legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante «Disposizioni per
la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» e, in
particolare,  il  comma  37  dell'articolo  52, ai sensi del quale e'
riconosciuto  agli  istituti  di  cultura  stranieri  ed  a quelli di
diretta emanazione di universita' estere un contributo fruibile anche
come credito d'imposta;
  Visto  l'ultimo  periodo  del comma 37 dell'articolo 52 della legge
28 dicembre 2001, n. 448, ai sensi del quale con decreto del Ministro
dell'economia   e   delle   finanze,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'istruzione,  dell'universita'  e della ricerca, sono determinate
le modalita' di attuazione del contributo;
  Visto  l'articolo  52,  comma  22, della legge 27 dicembre 2002, n.
289,  che ha apportato modificazioni all'articolo 52, comma 37, della
legge n. 448 del 2001 sopra citato;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto  il  decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 recante «Norme
di  semplificazione  degli  adempimenti  dei  contribuenti in sede di
dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche'
di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni»;
  Visto  il  testo  unico  delle  imposte  sui redditi, approvato con
decreto  del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1987, n. 917, ed
in   particolare   l'articolo 96,   recante   la   disciplina   della
deducibilita'  degli  interessi  passivi ai fini della determinazione
del reddito d'impresa;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1960,
n. 1574, e successive modificazioni;
  Visto  il  decreto  legislativo  31 marzo  1998,  n.  123,  recante
disposizioni  per  la  razionalizzazione degli interventi di sostegno
pubblico  alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge
15 marzo 1997, n. 59;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio 1999, n. 300, di riforma
dell'organizzazione del Governo, ed in particolare gli articoli 2, 23
e 55;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 15 luglio 2002 e
del 10 novembre 2003;
  Vista  la  comunicazione  al  Presidente del Consiglio dei Ministri
inviata, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400
del 1988, con nota n. 3-11065 del 29 luglio 2004;
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                     Destinatari del contributo
  1.    Possono    essere   destinatari   del   contributo   di   cui
all'articolo 52, comma 37, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come
modificato  dall'articolo 52, comma 22, della legge 27 dicembre 2002,
n.  289,  gli  istituti  stranieri  di  Archeologia,  Storia e Storia
dell'Arte  aderenti all'Unione internazionale il cui statuto e' stato
approvato  con  il decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre
1960,  n.  1574,  ovvero  quelli  di  diretta emanazione in Italia di
universita' straniere che, prima della presentazione della domanda di
cui  all'articolo  2,  abbiano stipulato apposita convenzione con una
scuola  pubblica  italiana  di  alta  formazione  di  cui  al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 287.
  2.  Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e delle finanze, di
concerto  con  il  Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca,   da   emanare  entro  il  31 gennaio  di  ogni  anno,  sono
individuate  le  categorie degli istituti che, relativamente all'anno
di  riferimento, sono ammesse alla fruizione del contributo di cui al
comma 1.
  3.  Per  l'anno  2004, il decreto di individuazione delle categorie
degli  istituti ammessi alla fruizione del contributo di cui al comma
2, e' emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente regolamento.

      

                               Art. 2.
                     Presentazione delle istanze
  1.  I  soggetti  interessati,  dal  1°  al  31 marzo  di ogni anno,
presentano  al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
per  le  politiche  fiscali  - Ufficio amministrazione delle risorse,
un'istanza sottoscritta dal legale rappresentante, ai sensi e per gli
effetti  di  cui  all'articolo  47  del  decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, a mezzo lettera raccomandata con
avviso di ricevimento, per l'assegnazione del contributo previsto dal
comma 1 dell'articolo 1, di cui l'istituto intende avvalersi, che non
puo' eccedere il limite massimo di 1.000.000 di euro. Con la medesima
istanza  sono  indicate  le  modalita'  con cui si intende fruire del
beneficio, secondo quanto previsto dall'articolo 4.
  2.   All'istanza  di  cui  al  comma  1  deve  essere  allegata  la
documentazione  comprovante la data degli atti di convenzionamento di
cui  al comma 1 dell'articolo 1, e deve essere allegato, altresi', un
progetto  per la realizzazione di iniziative di ricerca, formazione e
integrazione  culturale, finalizzate alla formazione internazionale e
alla diffusione delle diverse culture nazionali.
  3.  Le  domande  relative  alla fruizione del contributo per l'anno
2004,  sono  presentate  nei  trenta  giorni  successivi alla data di
pubblicazione del decreto di cui all'articolo 1, comma 2.

      

                               Art. 3.
                     Assegnazione del contributo
  1.  Il contributo e' riconosciuto per la realizzazione del progetto
allegato   all'istanza   di   cui   al   comma   2  dell'articolo  2,
automaticamente,   secondo   l'ordine   cronologico   degli  atti  di
convenzionamento  di  cui  al  medesimo  comma  2 dell'articolo 2, e,
subordinatamente, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle
istanze di cui al comma 1 dello stesso articolo 2, nonche', a parita'
di   condizioni,   dividendo   in   parti  uguali  l'ammontare  dello
stanziamento  che  residua  dopo  il  riconoscimento  dei  contributi
concessi interamente.
  2.   Il   Dipartimento   per   le   politiche   fiscali  -  Ufficio
amministrazione  delle  risorse,  entro  quindici  giorni dal termine
ultimo  per  la  presentazione  delle  domande di cui all'articolo 2,
verifica  l'appartenenza  dei  richiedenti alle categorie di soggetti
indicati  nel  comma  1 dell'articolo 1, nonche' alle categorie degli
istituti  individuate  con  il decreto di cui al comma 2 del medesimo
articolo 1;  verifica l'esistenza e la data della convenzione con una
scuola  di  alta  formazione  di cui al decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 287; assegna, tenuto conto di quanto illustrato nel progetto
di  cui  all'articolo  2,  comma  2,  il  contributo nei limiti della
capienza  dei  fondi  disponibili.  Lo stesso ufficio amministrazione
delle  risorse  del Dipartimento per le politiche fiscali comunica ai
soggetti  interessati,  anche  in  caso  di non accoglimento, l'esito
della procedura di selezione delle istanze.

      

                               Art. 4.
                Modalita' di fruizione del contributo
  1. Il contributo di cui all'articolo 1, puo' essere fruito mediante
erogazione  in  denaro  oppure  nella  forma  del  credito  d'imposta
mediante   compensazione,  ai  sensi  dell'articolo  17  del  decreto
legislativo  9 luglio  1997,  n.  241,  a  decorrere  dalla  data  di
comunicazione  di riconoscimento del beneficio ai sensi dell'articolo
3, comma 2.
  2.  Per  le  richieste  di fruizione mediante erogazione in denaro,
fino alla comunicazione di riconoscimento del beneficio, puo' esserne
richiesto  l'utilizzo  nella  forma del credito d'imposta con lettera
raccomandata  con  avviso di ricevimento al Ministero dell'economia e
delle  finanze  -  Dipartimento  per  le  politiche fiscali - Ufficio
amministrazione delle risorse.
  3.  Il  contributo  non  concorre  alla  determinazione  della base
imponibile  ne'  ai fini dell'Imposta sul reddito delle societa', ne'
ai  fini  dell'Imposta  regionale  sulle  attivita' produttive, e non
rileva  ai fini del rapporto di cui all'articolo 1996 del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica  22 dicembre  1986,  n.  917,  come modificato dal decreto
legislativo 12 dicembre 2003, n. 344.
  4.  Il  Dipartimento per le politiche fiscali trasmette all'Agenzia
delle  entrate,  anche mediante procedure telematiche, l'elenco degli
istituti  ammessi al beneficio, che hanno chiesto di fruirne mediante
credito d'imposta.
  5.  Il  credito d'imposta annualmente assegnato e quello utilizzato
sono  indicati  nella  dichiarazione  dei redditi relativa al periodo
d'imposta  con  riferimento al quale e' concesso il beneficio e nelle
dichiarazioni   relative   ai   periodi   d'imposta  in  cui  avviene
l'utilizzo, fino all'esaurimento del credito.
  6.   L'Agenzia  delle  entrate  comunica  al  Dipartimento  per  le
politiche  fiscali l'ammontare dei crediti d'imposta utilizzati dagli
istituti di cui all'articolo 1.

      

                               Art. 5.
                  Controlli e revoca del contributo
  1.  Il Dipartimento per le politiche fiscali trasmette al Ministero
dell'istruzione,  dell'universita' e della ricerca, i progetti di cui
al  comma  2  dell'articolo  2,  per  l'espletamento  dei  successivi
controlli  di  merito,  diretti  a  verificare il perseguimento degli
obiettivi  di  realizzazione  di  iniziative di ricerca, formazione e
integrazione  culturale,  previsti  dall'articolo 52, comma 37, della
legge  28 dicembre  2001,  n.  448,  la  congruita' degli importi del
contributo  assegnati  a  ciascun soggetto con riferimento alle spese
sostenute  per  la  realizzazione  del  progetto, nonche' l'effettiva
realizzazione degli stessi.
  2.  Al  termine  delle attivita' di controllo di cui al comma 1, il
Ministero   dell'istruzione,   dell'universita'   e   della  ricerca,
trasmette   al  Dipartimento  per  le  politiche  fiscali  -  Ufficio
amministrazione  delle  risorse,  l'eventuale elenco dei soggetti nei
confronti  dei  quali  procedere  alla  revoca  parziale o totale del
contributo  concesso, a norma dell'articolo 9 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 123.
  3.  Al  recupero  delle  somme, fruite mediante credito d'imposta o
erogazione in denaro, a seguito dei provvedimenti di revoca di cui al
comma  2, si provvede mediante iscrizione a ruolo, a norma del Titolo
I,  Capo II, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973,  n.  602,  delle  somme  oggetto di restituzione, nonche' degli
interessi  e  delle  sanzioni,  di  cui  ai  commi 2 e 4 del predetto
articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

      

                               Art. 6.
                          Entrata in vigore
  1.  Il  presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a
quello   della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Roma, 13 dicembre 2004
                      Il Ministro dell'economia
                           e delle finanze
                             Siniscalco
                    Il Ministro dell'istruzione,
                  dell'universita' e della ricerca
                               Moratti
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 21 febbraio 2005
Ufficio  controllo  Ministeri  economico-finanziari,  registro  n.  1
Economia e finanze, foglio n. 174

Partecipa alla due giorni per i 30 anni di VITA

Cara lettrice, caro lettore: il 25 e 26 ottobre alla Fabbrica del Vapore di Milano, VITA festeggerà i suoi primi 30 anni con il titolo “E noi come vivremo?”. Un evento aperto a tutti, non per celebrare l’anniversario, ma per tracciare insieme a voi e ai tanti amici che parteciperanno nuovi futuri possibili.