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Regolamento recante norme per l’organizzazione dell’Osservatorio nazionale per l’infanzia e l’adolescenza e del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l’infanzia e l’adolescenza.
di Redazione
D.P.R. 5 ottobre 1998, n. 369. Regolamento recante norme per l’organizzazione dell’Osservatorio nazionale per l’infanzia e l’adolescenza e del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l’infanzia e l’adolescenza, a norma dell’articolo 4, comma 1, della L. 23 dicembre 1997, n. 451.Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 ottobre 1998, n. 250.
Art. 1.
Osservatorio nazionale per l’infanzia e l’adolescenza.
1. L’Osservatorio nazionale per l’infanzia e l’adolescenza,
istituito dall’articolo 2 della legge 23 dicembre 1997, n. 451, presso
la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari
sociali, presieduto dal Ministro per la solidarietà sociale, è composto da:
a) due rappresentanti per ciascuna delle seguenti amministrazioni:
1) Dipartimento per gli affari sociali;
2) Ministero della pubblica istruzione;
3) Ministero della sanità;
b) un rappresentante per ciascuna delle seguenti amministrazioni:
1) Dipartimento per le pari opportunità;
2) Ministero degli affari esteri;
3) Ministero dell’interno;
4) Ministero di grazia e giustizia;
5) Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
6) Ministero dei lavori pubblici;
7) Ministero dell’ambiente;
8) Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
9) Ministero per le politiche agricole;
c) un rappresentante dell’Istituto degli Innocenti di Firenze;
d) un rappresentante dell’Istituto nazionale di statistica (ISTAT);
e) sei rappresentanti indicati dalla Conferenza dei presidenti delle
regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;
f) quattro rappresentanti indicati dall’Associazione nazionale
comuni d’Italia;
g) un rappresentante dell’Unione province italiane;
h) un rappresentante dell’Unione nazionale delle comunità montane;
i) un rappresentante del Comitato italiano UNICEF;
l) un rappresentante della Società italiana di pediatria;
m) un rappresentante per ciascuna delle confederazioni
sindacali CGIL, CISL e UIL;
n) un rappresentante dell’Associazione giudici per i minorenni;
o) un rappresentante del Sindacato unitario nazionale
delle assistenti sociali (SUNAS);
p) un rappresentante dell’Ordine nazionale degli assistenti sociali;
q) un rappresentante dell’Ordine nazionale degli psicologi;
r) un rappresentante dell’Associazione nazionale degli avvocati
per la famiglia e i minori;
s) un rappresentante dell’Ordine nazionale dei giornalisti;
t) un rappresentante dell’Associazione nazionale dei pedagogisti;
u) un rappresentante dell’Associazione nazionale degli educatori
professionali;
v) rappresentanti di organizzazioni del volontariato e del terzo
settore che operano nel settore dell’infanzia e dell’adolescenza,
individuati con decreto del Ministro per la solidarietà sociale,
fino ad un massimo di otto;
z) esperti individuati con decreto del Ministro per la solidarietà
sociale, fino ad un massimo di otto;
aa) il responsabile del Centro nazionale di documentazione ed analisi
ed il coordinatore delle attività scientifiche di cui all’articolo 3.
2. Il Dipartimento per gli affari sociali assicura la segreteria dell’Osservatorio.
3. Ai componenti dell’Osservatorio spetta il rimborso delle spese
di viaggio e di soggiorno. Per i componenti estranei alla pubblica
amministrazione il predetto rimborso è equiparato a quello dei
dirigenti generali dello Stato, livello C. I relativi oneri
sono posti a carico dell’unità previsionale di base
“12.1.1.0 Funzionamento” dello stato di previsione della Presidenza
del Consiglio dei Ministri –
Capitolo 2940.
Art. 2.
Compiti e funzioni dell’Osservatorio.
1. L’Osservatorio predispone ogni due anni il piano nazionale d’azione
per l’infanzia e l’adolescenza, di cui alla Dichiarazione mondiale
sulla sopravvivenza, la protezione e lo sviluppo dell’infanzia,
adottata a New York il 30 settembre 1990, articolato in interventi
a favore dei soggetti in età evolutiva quale strumento di
applicazione e di implementazione della Convenzione sui diritti
del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 e resa
esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176.
2. Ai fini della elaborazione del piano nazionale d’azione le
amministrazioni centrali dello Stato, le regioni e gli enti locali
si coordinano, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, della citata
legge n. 451 del 1997, con l’Osservatorio affinché venga adottata
ogni misura volta a qualificare l’impegno finanziario per perseguire
le priorità e le azioni previste dal medesimo piano nazionale.
3. Al fine di rafforzare, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, della
citata legge n. 451 del 1997, la cooperazione per lo sviluppo
dell’infanzia nel mondo, il Ministero degli affari esteri
predispone, per quanto di sua competenza, un dettagliato programma
di interventi, che diviene parte integrante del piano nazionale
d’azione, indicando anche le risorse finanziarie destinate
allo scopo.
4. Il Ministro per la solidarietà sociale, sentita la commissione
parlamentare per l’infanzia ai sensi dell’articolo 2, comma 3,
della citata legge n. 451 del 1997, propone l’adozione del piano
nazionale d’azione al Consiglio dei Ministri.
5. In attuazione dell’articolo 2, commi 5 e 6, e dell’articolo 3,
comma 2, lettera d), della legge n. 451 del 1997, l’Osservatorio
predispone, avvalendosi del Centro nazionale di documentazione e
analisi, la relazione biennale sulla condizione dell’infanzia e
dell’adolescenza in Italia, nonché lo schema del rapporto previsto
dall’articolo 44 della citata Convenzione di New York.
Art. 3.
Centro nazionale di documentazione e di analisi per
l’infanzia e l’adolescenza.
1. Il Centro nazionale di documentazione e di analisi per
l’infanzia e l’adolescenza, di seguito denominato Centro
di documentazione e analisi, svolge i compiti di cui
all’articolo 3, comma 2, della citata legge n. 451
del 1997, sulla base di un programma e di priorità
definiti annualmente dall’Osservatorio.
2. Il Centro di documentazione e analisi garantisce ogni
opportuno raccordo scientifico con il Centro internazionale
di studi e ricerche per l’assistenza all’infanzia
dell’Unicef, nonché con altri organismi europei
ed internazionali.
Art. 4.
Rapporti con le regioni.
1. Al fine di garantire all’Osservatorio nazionale un costante,
regolare ed omogeneo afflusso di informazioni sulle condizioni
dell’infanzia e l’adolescenza, il Ministro per la solidarietà
sociale, d’intesa con la Conferenza unificata di cui al
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, determina le
modalità di coordinamento tra le regioni ed il Centro
nazionale di documentazione e analisi di cui all’articolo 3,
ai sensi dell’articolo 4, commi 3 e 4,
della legge 23 dicembre 1997, n. 451
Art. 5.
Giornata italiana per i diritti dell’infanzia e
dell’adolescenza.
1. Il piano biennale nazionale d’azione di cui
all’articolo 2, comma 2, della citata legge n. 451 del 1997,
definisce un programma di iniziative di promozione e comunicazione
da realizzarsi in occasione della giornata del 20 novembre
dedicata alla celebrazione dei diritti dell’infanzia e
dell’adolescenza, istituita all’articolo 1, comma 6,
della citata legge n. 451 del 1997.
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